IL RETTORE
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 30
aprile 1997, e successive modificazioni;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
   Visto  il  regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
in data 30 aprile 1999, con D.M. n. 224;
   Visto  il  regolamento  del  Politecnico  di  Milano in materia di
dottorato di ricerca adottato con D.R. 28 luglio 2006, n. 80/AG;
   Viste  le  deliberazioni  del  Senato  Accademico nelle rispettive
sedute in data 19 maggio 2008 e 16 giugno 2008;
   Viste  le  deliberazioni  del  consiglio  di Amministrazione nelle
rispettive sedute in data 27 maggio 2008 e 24 giugno 2008.
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  indetto  presso  il  Politecnico  di  Milano  il concorso, per
cittadini  italiani  e  stranieri  con  prove  scritta  e  orale, per
l'ammissione  al  24°  ciclo  dei  corsi  di  dottorato di ricerca di
seguito  elencati.  Per  ciascun  dottorato vengono indicati gli enti
convenzionati e le iniziative speciali, i posti messi a concorso e il
numero delle borse di studio disponibili. Gli ambiti di ricerca per i
quali  le  borse  sono attivate e le specifiche condizioni economiche
sono  consultabili nella pagina «Lista dottorati e offerta formativa»
del      sito     internet     della     Scuola     di     Dottorato:
www.polimi.it/dottorato/corsi/elencocorsi.htm

                  ---->   Vedere a pag. 12   <----

   La durata del corso di dottorato e' di anni tre.
   I  posti  e  le  borse  di  studio possono essere aumentati, prima
dell'espletamento  del  concorso,  fermi  restando comunque i termini
della data di scadenza previsti dal successivo art. 3.
   Se  a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero
rendersi  disponibili delle borse di studio per mancata assegnazione,
queste potranno essere ridistribuite dalla Scuola di Dottorato.
   Il  numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre.
   L'apolide  e'  equiparato  al cittadino straniero non appartenente
agli stati membri dell'U.E. (cittadino extracomunitario).