IL RETTORE
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1997 e
successive modificazioni;
   Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
   Visto  il  regolamento in materia di dottorato di ricerca adottato
in data 30 aprile 1999, con D.M. n. 224;
   Visto  il  regolamento  del  Politecnico  di  Milano in materia di
dottorato di ricerca adottato con D.R. 28 luglio 2006, n. 80/AG;
   Viste  le  deliberazioni  del  Senato  Accademico nelle rispettive
sedute in data 19 maggio 2008 e 16 giugno 2008;
   Viste  le  deliberazioni  del  Consiglio  di Amministrazione nelle
rispettive sedute in data 27 maggio 2008 e 24 giugno 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   E'  indetto  presso il Politecnico di Milano il concorso riservato
ai  cittadini  stranieri  con  la sola valutazione del curriculum, di
ammissione  al 24 ciclo dei corsi di dottorato di ricerca, di seguito
elencati.   Per  ciascun  dottorato  vengono  indicate  e  iniziative
speciali,  i  posti messi a concorso, il numero delle borse di studio
disponibili  e  i  posti  in  soprannumero  disponibili per cittadini
extracomunitari (art. 2).
   Gli  ambiti  di  ricerca  per  i quali le borse sono attivate e le
specifiche  condizioni  economiche  sono  consultabili  nella  pagina
«Lista  dottorati e offerta formative» del sito internet della Scuola
di Dottorato: www.polimi.it/dottorato/corsi/elencocorsi.htm

             ---->   Vedere da pag. 15 a pag. 16  <----

   La durata del corso di dottorato e' di anni tre.
   I  posti  e  le  borse  di  studio possono essere aumentati, prima
dell'espletamento  del  concorso,  fermi  restando comunque i termini
della data di scadenza previsti dal successivo art. 3.
   Se  a seguito dei concorsi o al termine delle iscrizioni dovessero
rendersi  disponibili delle borse di studio per mancata assegnazione,
queste potranno essere ridistribuite dalla Scuola di Dottorato.
   Il  numero minimo di ammessi a ciascun corso di dottorato non puo'
essere inferiore a tre.
   L'apolide  e'  equiparato  al cittadino straniero non residente in
Italia alla data di scadenza del bando.