IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
   Visto   lo   Statuto  dell'Universita'  degli  studi  del  Sannio,
approvato  con  decreto  direttoriale  del  4  luglio 2001, n. 615, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
speciale - del 2 agosto 2001, n. 178, ed, in particolare, l'art. 47;
   Visti  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
   Vista  la  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19;
   Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 104, e successive modiche ed
integrazioni;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992,
n. 352;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, come modificato ed integrato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127,
e  dal  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693;
   Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modifiche ed integrazioni;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del comparto universitario», stipulato il 9 agosto 2000;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
biennio    economico    2000-2001    del   personale   del   comparto
universitario», stipulato il 13 maggio 2003;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003 del
personale del comparto universitario», stipulato il 27 gennaio 2005;
   Visto  il  «Contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
biennio    economico    2004-2005    del   personale   del   comparto
universitario», stipulato il 28 marzo 2006;
   Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Visto  il  decreto-legge  31  gennaio  2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43;
   Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362;
   Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506;
   Vista   la   deliberazione   con   la   quale   il   consiglio  di
amministrazione,  nella  seduta  del  23  ottobre  2001, ha approvato
l'organizzazione   dell'amministrazione  centrale,  con  il  relativo
fabbisogno triennale di personale tecnico ed amministrativo;
   Vista  l'ipotesi  di  riorganizzazione delle strutture decentrate,
approvata  dal  consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  9
dicembre 2004;
   Visto  il  Regolamento di ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo  del personale tecnico ed amministrativo dell'Universita' degli
studi  del  Sannio  a  tempo  determinato  e  a tempo indeterminato»,
emanato  con  decreto  rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966, e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154;
   Visto  l'art.  3,  comma  87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge Finanziaria per l'anno 2008);
   Visto  l'art.  3,  comma  94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Legge   Finanziaria   per  l'anno  2008)  il  quale  stabilisce,  in
particolare, che:
    fatte,  comunque,  salve  «...le  intese  stipulate, ai sensi dei
commi  558  e  560  dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
prima  della data di entrata in vigore della presente legge, entro il
30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive
modificazioni,  predispongono,  sentite  le organizzazioni sindacali,
nell'ambito  della  programmazione  triennale  dei fabbisogni per gli
anni  2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del
personale  non  dirigenziale,  tenuto  conto  dei differenti tempi di
maturazione dei presenti requisiti:
     a)  in  servizio con contratto di lavoro a tempo determinato, ai
sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
     b)  gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente
legge,  e  che  alla  stessa  data  abbia  gia'  espletato  attivita'
lavorativa   per   almeno  tre  anni,  anche  non  continuativi,  nel
quinquennio  antecedente  al  28  settembre  2007,  presso  la stessa
amministrazione,  fermo  restando  quanto previsto dall'art. 1, commi
529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296...»;
   Visto  l'art.  3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il quale, a sua volta, dispone che «...fermo restando quanto previsto
dall'art.  1,  comma  519,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296,
nell'anno  2008,  i  bandi  di  concorso  per  le  assunzioni a tempo
indeterminato  nelle  pubbliche amministrazioni possono prevedere una
riserva  di  posti  non  superiore  al 20 per cento dei posti messi a
concorso  per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno
tre  anni  di  esperienze  di  lavoro subordinato a tempo determinato
presso  pubbliche  amministrazioni  in  virtu' di contratti stipulati
anteriormente   alla   data   del   28  settembre  2007,  nonche'  il
riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso
le   pubbliche   amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  antecedente al 28 settembre 2007, in
virtu'  di  contratti  di  collaborazione  coordinata  a continuativa
stipulati anteriormente a tale data ...»;
   Vista  la  circolare  del  18  aprile  2008, n. 5, con la quale la
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, Dipartimento della funzione
pubblica,  Ufficio  per il personale delle pubbliche amministrazioni,
Servizio  programmazione,  assunzioni  e reclutamento, ha definito le
«Linee   di   indirizzo   in  merito  alla  interpretazione  ed  alla
applicazione  dell'art. 3, commi da 90 a 95, e comma 106, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)», sottolineando, in
particolare  che  «...la disposizione che si trova nell'art. 3, comma
106,   della   legge   24  dicembre  2007,  n.  244,  prospetta  alle
amministrazioni,  nel  rispetto  del  principio  costituzionale della
"concorsualita'",  bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni
a  tempo indeterminato che danno rilevanza alla esperienza lavorativa
maturata  presso  le  amministrazioni  pubbliche, differenziandola in
ragione della tipologia del rapporto posto in essere...»:
    a)  prevedendo  «...per i titolari di contratto di lavoro a tempo
determinato,  con  qualifica  non  dirigenziale,  che  raggiungono il
triennio  secondo  i  criteri  indicati dall'art. 1, comma 529, della
legge  27 dicembre 2006, n. 296, o secondo criteri di cui all'art. 3,
comma  90,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, i predetti bandi
possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% dei posti
messi a concorso...»;
    b)  introducendo  «...una valutazione per titoli per riconoscere,
in  termini  di  punteggio,  il servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni  per  almeno  tre  anni,  anche  non continuativi nel
quinquennio  antecedente al 28 settembre 2007, in virtu' di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a
tale data...»;
   Visto  il  «Programma  di  fabbisogno  del  personale  tecnico  ed
amministrativo per il triennio 2007-2009», predisposto in conformita'
alle   linee   generali  di  indirizzo  della  «Programmazione  delle
universita'   per   il  triennio  2007-2009»,  definite  con  decreto
ministeriale  del  3  luglio  2007,  n.  362, in attuazione dell'art.
1-ter,  comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con  modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, e tenendo conto
dei   parametri  e  dei  criteri  (denominati  "Indicatori")  per  il
monitoraggio  e  la  valutazione dei risultati della attuazione della
predetta  programmazione,  fissati  dal  decreto  ministeriale del 18
ottobre 2007, n. 506;
   Considerato  che  il  predetto  programma in relazione ai piani di
stabilizzazione  dei «lavoratori precari» previsti dall'art. 3, comma
94,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244, recepisce, peraltro, le
direttive  impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
Dipartimento  della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle
pubbliche  amministrazioni  e  reclutamento,  con la circolare del 18
aprile 2008, n. 5;
   Considerato  che,  in  attuazione di quanto previsto dall'art. 57,
comma  6,  del  «Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del
personale del Comparto delle Universita», stipulato il 9 agosto 2000,
come  modificato  ed integrato dall'art. 13 del «Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al
biennio   economico   2002-2003  del  personale  del  Comparto  delle
Universita»,   stipulato   il  27  gennaio  2005,  il  «Programma  di
fabbisogno  del  personale  tecnico ed amministrativo per il triennio
2007-2009»  e'  stato oggetto di consultazione con i componenti della
Rappresentanza   Sindacale   Unitaria   ed   i  Rappresentanti  delle
Organizzazioni  Sindacali Territoriali di Comparto nella riunione del
12 maggio 2008;
   Considerato  che il predetto programma e' stato, altresi', oggetto
di apposita comunicazione data dal rettore al senato accademico nella
seduta  del  13 maggio 2008 ed e' stato definitivamente approvato dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 23 giugno 2008;
   Considerato  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  Ministero
dell'universita'    e   della   ricerca,   Direzione   generale   per
l'universita', con nota del 29 maggio 2008, numero di protocollo 855,
questo  Ateneo  ha  provveduto,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  2,  lettera  a),  del  decreto interministeriale 30 aprile
2008,  ad  adottare,  entro  il  30  giugno  2008,  il  «Programma di
fabbisogno  del  personale tecnico ed amministrativo, per il triennio
2007-2009»  utilizzando  «per  la  valutazione  ex ante e il relativo
monitoraggio della compatibilita' finanziaria dei piani triennali» la
apposita procedura informatizzata «PROPER»;
   Accertato  che  la spesa per le assunzioni di personale tecnico ed
amministrativo  previste  dal  predetto  programma  per  l'anno 2008,
rientra  nei  limiti  previsti  dall'art. 51, comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
   Considerato che, il «Programma di fabbisogno del personale tecnico
ed  amministrativo, per il triennio 2007-2009», tra l'altro, prevede,
per  l'anno 2008, anche l'assunzione di cinque unita' di categoria C,
posizione economica C1, area amministrativa;
   Vista   la   nota   del   7  luglio  2008,  numero  di  protocollo
0007256/CM3011,  con  la  quale  questo  Ateneo,  in  relazione  agli
obblighi  previsti  dall'art.  18, comma 6, del decreto legislativo 8
maggio  2001,  n.  215,  ha  comunicato al Ministero della difesa, la
propria   intenzione   di   non   applicare,  nella  fattispecie,  in
considerazione  della  specialita' e straordinarieta' della procedura
concorsuale  prevista dall'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, la riserva del 30% dei posti messi a concorso in favore
dei  volontari  in  ferma breve o in ferma prefissata congedati senza
demerito;
   Ritenuto  altresi',  sempre  in considerazione della specialita' e
straordinarieta'  della  predetta  procedura  concorsuale, che, nella
fattispecie  in  esame, non si debba attivare neanche la procedura di
mobilita'  prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, come modificato dall'art. 5 della legge 31 marzo 2005,
n.   43,  riservata  al  personale  delle  amministrazioni  pubbliche
collocato in disponibilita' ed iscritto in appositi elenchi;
   Attesa   pertanto,   la   necessita'   di  avviare  una  procedura
concorsuale  per la copertura dei posti innanzi specificati, ai sensi
dell'art. 3, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   Visto  il bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio
finanziario;
   Verificata la disponibilita' finanziaria,
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
   E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli ed esami, per la
copertura,  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con regime
di  impegno  orario  a  tempo  pieno, di cinque posti di categoria C,
posizione  economica  C1,  area amministrativa, per le esigenze degli
uffici  dell'amministrazione  centrale,  di cui un posto riservato ai
sensi  dell'art.  3,  comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(codice concorso n. 11/2008).
   Coloro  che  intendono  avvalersi  della  «riserva»  devono  farne
espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
   E'  possibile  presentare  domanda di partecipazione ad entrambi i
concorsi.
   E' garantita la pari opportunita' fra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.