IL RETTORE

   Vista  la  legge  3  luglio  1998,  n.  210,  recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n.
117,  regolamento recante norme sulle modalita' di espletamento delle
procedure  di reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori  ed  in  particolare l'art. 3 concernente la costituzione
delle Commissioni Giudicatrici;
   Vista la legge n. 370/1999;
   Visto  l'avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale  -  n.  19 del 7 marzo 2008 con il quale e' stata indetta la
procedura  di  valutazione  comparativa  ad  un  posto di Ricercatore
universitario  per  il  settore  scientifico-disciplinare  M-PSI/02 -
Psicobiologia   e  Psicologia  Fisiologica,  presso  la  Facolta'  di
Psicologia;
   Vista  la  delibera del Consiglio di facolta' di psicologia con il
quale  il  prof.  Stefano Puglisi Allegra ordinario della Facolta' di
Psicologia  e'  stato  designato  quale  componente della Commissione
Giudicatrice   per   la   procedura  di  valutazione  comparativa  in
questione;
   Visti  i risultati delle operazioni di voto della II sessione 2007
per la designazione degli altri componenti elettivi;
                              Decreta:

                               Art. 1.


   E'  cosi'  costituita la Commissione Giudicatrice per la procedura
di  valutazione  comparativa ad un posto di Ricercatore universitario
per  il  settore  scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e
Psicologia Fisiologica, presso la facolta' di psicologia:
    prof.   Stefano  Puglisi  Allegra  ordinario  della  Facolta'  di
Psicologia dell'Universita' di Roma «La Sapienza», membro designato;
    prof.ssa  Maria Rosaria Melis associato della facolta' di scienze
della  formazione  dell'Universita'  degli  studi di Cagliari, membro
eletto;
    dott.ssa  Assunta  Pompili  ricercatore della facolta' di scienze
della  formazione  dell'Universita'  degli  studi di L'Aquila, membro
eletto.