IL DIRETTORE GENERALE
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
   Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113, concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista   la   legge   20   settembre   1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
   Vista  la  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo e negli enti locali;
   Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
   Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni;
   Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
   Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento   degli  ufficiali  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in particolare, l'art. 58;
   Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, fra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo  dei ruoli
speciali  della Marina militare, emanato in applicazione dell'art. 3,
comma  2,  del  sopracitato  decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490, e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
   Visto  il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
   Visto  il  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n.   380,   concernente  il  regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
   Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno  della  maternita'  e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53;
   Visto  il  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 380, concernente
il  codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della direzione
generale  della  sanita'  militare  riguardante  l'accertamento delle
imperfezioni che sono causa di non idoneita' al servizio militare;
   Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
   Vista  la  direttiva  applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del
decreto  20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento, il
reclutamento  e  l'impiego  dei  volontari  in ferma prefissata e del
personale  in  servizio  permanente  nelle  Forze armate dei soggetti
affetti  da  deficit  di G6PD, emanata dalla direzione generale della
sanita'  militare  in data 11 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie prima - n. 15, del 18 gennaio 2008;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  concernente il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
   Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
   Vista  la  legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
   Visto  il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al decreto
del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica   3  novembre  1999,  concernente  norme  in  materia  di
autonomia didattica degli atenei;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente «Disposizioni
per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)»;
   Vista  la  legge 24 dicembre 2007, n. 245, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010;
   Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali;
   Visto  l'art.  2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  direzione
generale  per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
vice  direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile,  sostituisce  il  direttore  generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante;
   Ravvisata  la  necessita'  di  indire  per l'anno 2009, al fine di
soddisfare    specifiche   esigenze   dalla   Marina,   un   concorso
straordinario,   per   titoli   ed   esami,  per  la  nomina  di  tre
guardiamarina  in  servizio  permanente  nel ruolo speciale del Corpo
sanitario militare marittimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Posti a concorso
   1.  E'  indetto  per  l'anno  2009, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per il reclutamento di tre guardiamarina in servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo.
   2. Resta impregiudicata per la direzione generale per il personale
militare la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di
sospendere  o  rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione al
corso  applicativo  dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non   valutabili   ne'   prevedibili,   nonche'  in  applicazione  di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto  o  in  parte,  assunzioni di personale per l'anno 2009. In tal
caso   l'amministrazione   della   difesa  provvede  a  dare  formale
comunicazione  mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.