IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Premesso che la legge finanziaria n. 311/2004 all'art. 1, comma 105 dispone che «le Universita' adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente»; Dato atto che, con deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 15 settembre 2008 e 16 settembre 2008 e' stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004 fissando a 332 i punti organici disponibili assegnando al personale tecnico ed amministrativo 2,1 punti organico per la copertura fra gli altri di due posti di categoria C posizione economica C1 area amministrativa di cui uno riservato ai candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo; Visti i C.C.N.L. del comparto Universita' richiamati dal CCNL 27 gennaio 2005; Visto il regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare il titolo VI che disciplina le procedure per il reclutamento del personale tecnico - amministrativo; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che concerne le azioni positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali; Dato atto che e' stata esperita la procedura di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Decreta: Art. 1. Posti a concorso, profilo e riserve E' indetta una selezione pubblica per esami per la copertura di due posti a tempo indeterminato ed a tempo pieno della categoria C posizione economica C1 area amministrativa per supportare gli uffici amministrativi che richiedono l'impiego anche di nozioni contabili e conoscenza delle normative fiscali e previdenziali. Le persone idonee a ricoprire i posti saranno chiamate a svolgere compiti amministrativi - contabili nello svolgimento di attivita' inerenti a procedure con diversi livelli di complessita' e di autonomia definite nel contratto del comparto Universita'. Le attivita' di competenza delle figure in parola dovranno essere pertanto le seguenti: la gestione del bilancio in riferimento alle spese, in particolare di rilevazione contabile degli impegni di spesa, di verifica periodica dell'impegnato; il pagamento degli stipendi e delle collaborazioni e le relative imputazioni al bilancio. In particolare dovranno essere gestite attivita' connesse con la procedure amministrative di assunzione e liquidazione delle spese nonche' di gestione degli stipendi e delle collaborazioni. Si precisa che un posto e' riservato a favore dei militari volontari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001; mentre un posto e' riservato ai candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneita', e che pertanto verranno inclusi nella graduatoria e potranno essere assunti anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso ex art. della legge citata. Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione alla selezione, pena la decadenza dal beneficio. Nel caso non vi siano aspiranti riservatari idonei, i posti saranno liberi e verranno ricoperti utilizzando la graduatoria generale di merito.