IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

   Premesso  che  la  legge finanziaria n. 311/2004 all'art. 1, comma
105  dispone  che  «le  Universita'  adottano programmi triennali del
fabbisogno      di      personale      docente,     ricercatore     e
tecnico-amministrativo,  a  tempo determinato e indeterminato, tenuto
conto  delle  risorse  a tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I
programmi    sono    valutati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  ai  fini  della  coerenza con le
risorse   stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della normativa
vigente»;
   Dato  atto  che,  con  deliberazioni  del  Senato accademico e del
Consiglio  di  amministrazione  del  15 settembre 2008 e 16 settembre
2008 e' stata approvata la programmazione del fabbisogno di personale
per  il  triennio  2008/2010  ai  sensi dell'art. 1, comma 105, della
legge  n.  311/2004  fissando  a  332  i  punti  organici disponibili
assegnando  al personale tecnico ed amministrativo 2,1 punti organico
per  la copertura fra gli altri di due posti di categoria C posizione
economica  C1  area  amministrativa di cui uno riservato ai candidati
appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68;
   Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bergamo;
   Visti  i  C.C.N.L. del comparto Universita' richiamati dal CCNL 27
gennaio 2005;
   Visto  il  regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi  ed  in  particolare il titolo VI che disciplina le procedure
per il reclutamento del personale tecnico - amministrativo;
   Vista  la  legge  10  aprile  1991, n. 125, che concerne le azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo - donna nel lavoro;
   Vista   la   legge   5  febbraio  1992,  n.  104,  che  disciplina
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate ed in particolare l'art. 20;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994, n. 174, che regolamenta l'accesso dei cittadini degli
stati  membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso le
Amministrazioni pubbliche;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni;
   Vista  la  legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede le
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
   Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196, Codice in
materia di protezione dei dati personali;
   Dato  atto  che  e'  stata  esperita  la procedura di cui all'art.
34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti a concorso, profilo e riserve


   E'  indetta  una  selezione pubblica per esami per la copertura di
due  posti  a  tempo indeterminato ed a tempo pieno della categoria C
posizione  economica C1 area amministrativa per supportare gli uffici
amministrativi  che richiedono l'impiego anche di nozioni contabili e
conoscenza delle normative fiscali e previdenziali.
   Le  persone idonee a ricoprire i posti saranno chiamate a svolgere
compiti  amministrativi  -  contabili  nello svolgimento di attivita'
inerenti  a  procedure  con  diversi  livelli  di  complessita'  e di
autonomia definite nel contratto del comparto Universita'.
   Le  attivita' di competenza delle figure in parola dovranno essere
pertanto le seguenti:
    la   gestione   del   bilancio  in  riferimento  alle  spese,  in
particolare  di  rilevazione  contabile  degli  impegni  di spesa, di
verifica periodica dell'impegnato;
    il  pagamento degli stipendi e delle collaborazioni e le relative
imputazioni al bilancio.
   In  particolare  dovranno essere gestite attivita' connesse con la
procedure  amministrative  di  assunzione  e liquidazione delle spese
nonche' di gestione degli stipendi e delle collaborazioni.
   Si  precisa  che  un  posto  e'  riservato  a  favore dei militari
volontari  delle  tre  Forze  armate,  congedati senza demerito dalla
ferma  triennale  o  quinquennale ai sensi dell'art. 18, comma 6, del
decreto  legislativo  n.  215  dell'8 maggio 2001; mentre un posto e'
riservato ai candidati appartenenti alle categorie previste dall'art.
1   della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  che  abbiano  conseguito
l'idoneita',  e  che  pertanto  verranno  inclusi nella graduatoria e
potranno   essere   assunti   anche   se  non  versino  in  stato  di
disoccupazione  e  oltre  il  limite  dei posti ad essi riservati nel
concorso ex art. della legge citata.
   Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal presente
articolo  devono  farne espressa menzione nella domanda di ammissione
alla selezione, pena la decadenza dal beneficio.
   Nel  caso  non  vi  siano  aspiranti  riservatari  idonei, i posti
saranno  liberi  e  verranno  ricoperti  utilizzando  la  graduatoria
generale di merito.