IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  contenente  il  testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.686,   contenente   norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n.  1077,  concernente  il  riordino  delle  carriere degli impiegati
civili dello Stato;
   Vista  la  legge  11  luglio  1980,  n.  312, concernente il nuovo
assetto  retributivo funzionale del personale civile e militare dello
Stato;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
   Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
   Visto  l'art.  5  del  decreto  legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
   Visti  la legge 15 dicembre 1990, n.395, ed il decreto legislativo
30  ottobre  1992, n.443, sull'ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.487 e successive modificazioni;
   Visto  l'art. 124, ultimo comma del regio decreto 30 gennaio 1941,
n.12,  cosi'  come  modificato  dall'art.  6,  comma  2,  del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n.398 e, come richiamato dalla legge 1°
febbraio  1989,  n.  53  e  di  cui  all'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
   Visto  il  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la  tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio  1995, n. 200, recante
«Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria»;
   Visto  il  decreto  ministeriale  1°  febbraio 2000, n. 50 recante
norme  per  l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione
ai  concorsi  pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di
polizia penitenziaria;
   Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76;
   Visto  il  decreto  legislativo  21  maggio  2001, n. 146, recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria  e  dell'Ufficio  Centrale  per  la giustizia minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di  polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266»;
   Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
   Visti  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.  670,  riguardante  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  in  materia  di proporzionale etnica negli uffici statali siti
nella  provincia  di  Bolzano  e  di  conoscenza delle due lingue nel
pubblico  impiego, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica
26  marzo  1977,  n.  104,  recante norme di attuazione dello statuto
speciale  della  regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina
transitoria dell'appartenenza ai gruppi linguistici;
   Ritenuto  di  dover  riservare  la quota di legge dei posti che si
renderanno  vacanti  nella  provincia  di  Bolzano  ai  candidati  in
possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
   Vista   la   legge   28  dicembre  2000,  n.  445  in  materia  di
semplificazione delle certificazioni amministrative;
   Visto l'art. 19 della legge n. 448/2001;
   Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 26 giugno
2008  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 176
del  29  luglio  2008  relativo  all'autorizzazione  di assunzione di
personale  a  tempo  indeterminato nelle pubbliche amministrazioni in
deroga  al divieto di assunzioni tra le quali n. 216 unita' nel Corpo
di polizia penitenziaria;
   Vista  la nota n. DFP-0040199 del 4 settembre 2008 con la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica  ha  comunicato che con Decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri del 6 agosto 2008 questa Amministrazione, in attuazione
a  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 523, della legge 27 dicembre
2006, n.226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato,
un contingente di 246 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 23
marzo 1995 e successive modificazioni (Determinazione dei compensi da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche);
   Vista  la  legge  14 novembre 2000, n.331 (Norme per l'istituzione
del servizio militare professionale);
   Visto  il  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni
per   disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello  strumento
militare  in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14  novembre  2000,  n.  331) e successive modificazioni/integrazioni
introdotte dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n.236;
   Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in
ferma  prefissata,  nonche'  delega  al  Governo  per  il conseguente
coordinamento con la normativa di settore);
   Visto  il  Decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il
Ministro  della  Difesa  del  16 marzo 2006 registrato alla Corte dei
Conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in  data  12  luglio  2006  con il quale, in attuazione dell'art. 16,
comma  3,  della  citata  legge  23  agosto  2004, n. 226, sono state
emanate  le  «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del
ruolo  degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria,
riservato  ai  volontari  in  ferma  prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale in servizio o in congedo»;
   Visto  il  P.C.D.  del  4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di
quanto  previsto  dall'art.  16,  comma 5, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che fanno
capo  alla  diretta responsabilita' gestionale del Direttore Generale
del     personale     e    della    formazione    del    Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria;
   Considerato  che  rientra  nella competenza del Direttore Generale
del  personale  e  della formazione la firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                 Posti disponibili per l'assunzione


   1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami, a
complessivi  duecentodiciannove  posti  di  allievo agente di polizia
penitenziaria,   di  cui  centodieci  unita'  nel  ruolo  maschile  e
centonove  unita' nel ruolo femminile riservato ai volontari in ferma
prefissata  di  un  anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale che, se in
servizio  concluderanno  detta  ferma entro il 30 dicembre 2008, o se
collocati  in  congedo  abbiano  concluso tale ferma di un anno nelle
Forze armate.
   2.  I  posti, eventualmente non coperti, all'esito della procedura
concorsuale,  in  uno  dei  ruoli,  saranno  devoluti  ai concorrenti
dell'altro ruolo in ordine di graduatoria.
   3.  Qualora  il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia:
    a)  superiore  al  quintuplo  dei posti messi a concorso, i posti
eventualmente  non coperti sono portati in aumento a quelli riservati
per il concorso successivo;
    b) inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
   4.  Numero  quattro  posti  (di  cui  due uomini e due donne) sono
riservati,  subordinatamente  al  possesso  degli altri requisiti, ai
candidati  che  abbiano  conseguito l'attestato di cui all'art. 4 del
decreto  del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per
l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
Nella  domanda  i concorrenti dovranno obbligatoriamente precisare in
quale  lingua  (italiano  o  tedesco)  intendano  sostenere  la prova
concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
   5.  Resta  salvo  quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
   6.   Resta,  altresi',  salva  la  facolta'  per  il  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria di aumentare il numero dei posti.