IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

   Visto lo Statuto di Ateneo, in particolare l'art. 34, lettera i);
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
   Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
   Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Visto  il  vigente  contratto  collettivo  nazionale di lavoro del
comparto Universita';
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
   Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   Vista  la  legge  30 dicembre 2004, n. 311, in particolare i commi
101 e 105 dell'art. 1;
   Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, in particolare gli articoli 1
e 1-ter;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008);
   Vista la delibera del 23 ottobre 2007 con la quale il Consiglio di
Amministrazione  ha  approvato  la  programmazione  del fabbisogno di
personale   tecnico-amministrativo  per  gli  anni  2007/2009  ed  ha
destinato alle esigenze del laboratorio di Telerilevamento ambientale
del dipartimento per le tecnologie dell'Ateneo, un posto di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati nell'ambito
del piano del fabbisogno per l'anno 2008, dell'Ateneo;
   Espletate   con   esito   negativo,   le  procedure  di  mobilita'
intercompartimentali    prevista   dall'art.   34-bis   del   decreto
legislativo n. 165/2001 e le procedure di mobilita' di comparto;
   Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni
ed  integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili
ed  in  particolare  l'art.  7,  comma 2, che statuisce, a favore dei
predetti  soggetti,  una  riserva  di posti nei concorsi pubblici nei
limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo  e fino al 50% dei posti
messi a concorso;
   Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 333/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il
regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
   Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  in particolare il comma 6 dell'art.
18,  che  prevede  l'elevazione  al  30%  dell'aliquota relativa alla
riserva  di  posti  nei  pubblici  concorsi a favore dei volontari in
ferma  breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre
Forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le
eventuali  ferme  contratte  ed  il comma 7 del medesimo articolo, il
quale   prevede   che   qualora   detta  riserva  non  possa  operare
integralmente  o  parzialmente perche' da' luogo a frazioni di posto,
tale  frazione  si  cumula  con la riserva relativa ad altri concorsi
banditi   nella   stessa   amministrazione   ovvero  ne  e'  prevista
l'utilizzazione  nell'ipotesi  in  cui  l'amministrazione  proceda ad
assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;
   Visto  il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del  suddetto  decreto legislativo n. 215/2001, in particolare l'art.
11  che  ricomprende  tra i beneficiari della sopracitata riserva del
30%  anche  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma biennale e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta;
   Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  5,  commi 1 e 2, del gia'
citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994, le
riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di determinate
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso;
   Considerato  che  in  applicazione  della  richiamata normativa si
rende  necessaria  una  riduzione  dei  posti da riservare, in misura
proporzionale, per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva;
   Considerato  che  non e' operante alcuna riserva in relazione alla
unicita'  del  posto  messo  a concorso pur comportando, in relazione
alla categoria di cui ai decreti legislativi 8 maggio 2001, n. 215, e
31  luglio 2003, n. 236, una frazione di posto che sara' cumulata con
le  frazioni  di  posto  gia' determinatesi e che si determineranno a
seguito  di  future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo
Ateneo;
   Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del presente
bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto;
                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Indizione


   E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto   di   categoria  D,  posizione  economica  D1,  area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ed a tempo pieno, per le esigenze del laboratorio
di  Telerilevamento  ambientale  del  dipartimento  per le tecnologie
dell'Ateneo.
   L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  di  non  procedere  all'assunzione  dei  vincitori, in
ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte, l'assunzione di
personale presso le Universita'.
   L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra
uomini  e  donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento nei luoghi
di lavoro.
   Considerato  che  l'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope»
e'  dislocata  in piu' Poli, sia nella citta' di Napoli che in ambito
extracittadino,  risulta obbligatoria la disponibilita', nel corso di
tutto  il rapporto di lavoro, a prestare servizio presso ciascuno dei
Poli in cui si articola l'Ateneo.