Art. 1.
  I  direttori  generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della
Calabria, ai sensi  dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  512/1994  e
dell'art.  3  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, saranno  scelti  tra  coloro  che,  in
possesso  dei requisiti di legge, avranno presentato apposita domanda
in conformita' al presente avviso pubblico.