IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
  Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983,  in  particolare
l'art. 6;
  Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,  n.
319;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 7, 8 e 61;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  e  il  successivo  aggiornamento  effettuato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare  l'art.  1,
comma 52;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il  decreto  rettorale  5  agosto 1999 con il quale e' stato
emanato il regolamento interno sul  reclutamento  del  personale  non
docente;
  Considerato che ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  gli  atenei  possono  decidere il numero e la tipologia del
personale da assumere nel rispetto delle disponibilita' finanziarie;
  Considerato  che   con   separato   provvedimento   si   procedera'
all'indizione  di  corso  concorso riservato al personale in servizio
con qualifica inferiore;
  Verificata la disponibilita' finanziaria;
  Considerato che occorre riservare il 15% dei posti in organico agli
appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 relativa al
profilo di segretario amministrativo di  dipartimento  come  previsto
dall'art.  5,  comma  3,  punto  1  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che occorre riservare il 20% dei posti messi a concorso
ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 2  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n. 487/1994 a favore dei militari in ferma di leva
prolungata e  di  volontari  specializzati  delle  tre  Forze  armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  Considerato  che occorre riservare il 2% dei posti messi a concorso
ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  487/1994  che dispone, ai sensi della legge 20
settembre 1980, n. 574, art. 40, la riserva dei posti a favore  degli
ufficiali    di    complemento    dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica che abbiano  terminato,  senza  demerito,  la  ferma
biennale;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami, a trenta posti di
segretario   amministrativo   di   dipartimento   (ottava   qualifica
funzionale) dell'area funzionale amministrativo-contabile.