IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
settembre 1981;
  Visto  il  decreto interministeriale 20 maggio 1983, in particolare
l'art. 6;
  Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,  n.
116;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n.
319;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 7, 8 e 61;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487  e  il  successivo  aggiornamento  effettuato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
  Vista  la  legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1,
comma 52;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto rettorale 5 agosto 1999  con  il  quale  e'  stato
emanato  il  regolamento  interno  sul reclutamento del personale non
docente;
  Considerato che ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, gli atenei possono decidere il  numero  e  la  tipologia  del
personale da assumere nel rispetto delle disponibilita' finanziarie;
  Considerato   che   con   separato   provvedimento   si  procedera'
all'indizione di corso concorso riservato al  personale  in  servizio
con qualifica inferiore;
  Verificata la disponibilita' finanziaria;
  Considerato che occorre riservare il 15% dei posti in organico agli
appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 relativa al
profilo  di  funzionario  amministrativo  come  previsto dall'art. 5,
comma 3, punto 1 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato che occorre riservare il 20% dei posti messi a concorso
ai  sensi  dell'art.  5,  comma 3, punto 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 a favore dei militari in ferma  di  leva
prolungata  e  di  volontari  specializzati  delle  tre  Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  Considerato che la riserva del 2% dei posti  messi  a  concorso  ai
sensi  dell'art. 5, comma 3, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 che dispone, ai sensi della legge 20 settembre
1980, n. 574, art. 40, la riserva dei posti a favore degli  ufficiali
di  complemento  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica che
abbiano  terminato,  senza  demerito,  la  ferma  biennale,   risulta
inoperante.
                              Dispone:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  a dieci posti di
funzionario amministrativo (ottava  qualifica  funzionale)  dell'area
funzionale amministrativo-contabile.