IL RETTORE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3 e successive modifiche:
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge 22 aprile 1987, n. 158, di conversione del decreto
legge 2 marzo 1987 n. 57;
  Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, di istituzione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  febbraio  1994,
n.  174,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  di  Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6
maggio 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997  e  26  febbraio
1999  di  individuazione  e  rideterminazione dei settori scientifico
disciplinari degli insegnamenti universitari;
  Vista le leggi 15 marzo 1997, n. 59, e  15  maggio  1997,  n.  127,
cosi'  come  modificate  dalla  legge  16  giugno 1998, n. 191, e dal
decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
  Vista  la  legge  3  luglio  1998  n.  210  recante  norme  per  il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  1998,
n.  390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per il reclutamento  dei  professori  universitari  di  ruolo  e  dei
ricercatori;
  Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa;
  Vista  la  delibera  n.  276  del  14  luglio  1999 con la quale la
facolta'  di  scienze  politiche  ha  chiesto  il   reclutamento   di
professori ordinari;
  Vista  la  delibera  in  data  16 marzo 1999 con la quale il senato
accademico di questo ateneo ha individuato le affinita' tra i settori
scientifico disciplinari;
  Vista la delibera in data 20 luglio 1999, n. 449 con  la  quale  il
senato  accademico  di  questo  ateneo ha approvato l'assegnazione ai
settori scientifico disciplinari deliberata dalla competente facolta'
e autorizzato le valutazioni comparative;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Oggetto della valutazione comparativa
  L'Universita' di Pisa (di seguito denominata  Universita')  indice,
ai  sensi  della  legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del
regolamento emanato con decreto del Presidente  della  Repubblica  19
ottobre  1998,  n. 390, n. 1 procedure di valutazione comparativa per
il reclutamento di professori  ordinari  presso  la  facolta'  e  nei
settori   scientifico   disciplinari  (SSD)  indicati  nella  tabella
seguente:
                            BANDO 0.99.15
  N. Ordine        SSD                    Facolta'      N. Posti
     01           Q01B
             Storia delle dottrine
             politiche              Scienze politiche       1
  Per  l'elenco  delle  discipline  afferenti   a   ciascun   settore
scientifico   disciplinare  si  rinvia  al  decreto  ministeriale  26
febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo
1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999.
  Al presente bando si fara' riferimento con la sigla O.99 15.
  Per  ogni  procedura  la  commissione  giudicatrice  indichera'  al
massimo  tre  idonei,  secondo  quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
della legge n. 210/1998.
  La tipologia  di  impegno  scientifico  e  didattico  richiesta  ai
professori reclutati e' la seguente:
  N.1-SSD Q01B:
  la  facolta',  gia'  dotata  di  competenze  specifiche per le aree
tedesca  e  francese,  intende  integrarle  con   riguardo   all'area
anglosassone. E' richiesta pertanto una competenza nella storia delle
dottrine   politiche   in   generale,  che  comprenda,  con  adeguata
attenzione, la tradizione anglosassone degli ultimi  secoli;  impegno
didattico:  insegnamento  di prima assegnazione storia delle dottrine
politiche.  Potranno  essere  assegnati  dal  consiglio  di  facolta'
ulteriori  compiti  didattici  entro  il  monte ore corrispondente al
regime di  impegno  prescelto  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 15 della legge n. 341/1990.