IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche: Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158, di conversione del decreto legge 2 marzo 1987 n. 57; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto lo statuto dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio 1999 di individuazione e rideterminazione dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari; Vista le leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, cosi' come modificate dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e dal decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa; Vista la delibera n. 276 del 14 luglio 1999 con la quale la facolta' di scienze politiche ha chiesto il reclutamento di professori ordinari; Vista la delibera in data 16 marzo 1999 con la quale il senato accademico di questo ateneo ha individuato le affinita' tra i settori scientifico disciplinari; Vista la delibera in data 20 luglio 1999, n. 449 con la quale il senato accademico di questo ateneo ha approvato l'assegnazione ai settori scientifico disciplinari deliberata dalla competente facolta' e autorizzato le valutazioni comparative; Decreta: Art. 1. Oggetto della valutazione comparativa L'Universita' di Pisa (di seguito denominata Universita') indice, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, n. 1 procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di professori ordinari presso la facolta' e nei settori scientifico disciplinari (SSD) indicati nella tabella seguente: BANDO 0.99.15 N. Ordine SSD Facolta' N. Posti 01 Q01B Storia delle dottrine politiche Scienze politiche 1 Per l'elenco delle discipline afferenti a ciascun settore scientifico disciplinare si rinvia al decreto ministeriale 26 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999. Al presente bando si fara' riferimento con la sigla O.99 15. Per ogni procedura la commissione giudicatrice indichera' al massimo tre idonei, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 210/1998. La tipologia di impegno scientifico e didattico richiesta ai professori reclutati e' la seguente: N.1-SSD Q01B: la facolta', gia' dotata di competenze specifiche per le aree tedesca e francese, intende integrarle con riguardo all'area anglosassone. E' richiesta pertanto una competenza nella storia delle dottrine politiche in generale, che comprenda, con adeguata attenzione, la tradizione anglosassone degli ultimi secoli; impegno didattico: insegnamento di prima assegnazione storia delle dottrine politiche. Potranno essere assegnati dal consiglio di facolta' ulteriori compiti didattici entro il monte ore corrispondente al regime di impegno prescelto e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 341/1990.