IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 recante norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori; Vista l'intesa tra il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e la conferenza dei rettori delle universita' italiane del 4 marzo 1999 per l'attuazione delle procedure telematiche per l'elezione dei componenti delle commissioni e per la pubblicizzazione delle varie fasi del reclutamento; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica n. 67 del 24 marzo 1999 che fornisce ed individua tutte le indicazioni per la predisposizione e la gestione delle predette procedure telematiche; Vista la nota prot. n. 2892 del 5 maggio 1999, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica che disciplina tra l'altro il calendario delle prima tornata elettorale; Visto il decreto rettorale n. 137 del 21 maggio 1999 con cui sono state indette le elezioni a partire dal 15 giugno 1999 al 30 giugno 1999 delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari; Vista l'ordinanza con la quale il T.A.R. Lazio ha sospeso l'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390 nella parte in cui esclude dall'elettorato passivo relativo alla costituzione delle commissioni giudicatrici delle valutazioni comparative i professori straordinari; Vista la lettera del presidente della conferenza dei rettori delle universita' italiane in data 11 giugno 1999 con cui si trasmette a tutti rettori la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 1127 del 10 giugno 1999 si suggerisce quindi di sospendere in tutte le universita' l'inizio delle operazioni di voto previste per martedi' 15 giugno 1999; Visto il decreto rettorale n. 149 dell'11 giugno 1999 con cui sono state rinviate le elezioni dei componenti delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari ordinari e dei professori universitari; Vista la nota ministeriale prot. n. 3564 del 16 giugno 1999; Visto il decreto-legge n. 178 del 17 giugno 1999 pubblicato sulla S.U. n. 141 del 18 luglio 1999 Disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina di professori e ricercatori universitari; Visto il decreto rettorale n. 150 del 17 giugno 1999 con cui sono state nuovamente indette le elezioni di cui in epigrafe; Visto il decreto rettorale n. 151 del 17 giugno 1999 con cui e' stata nominata la commissione elettorale per sovrintendere alle operazioni di voto; Visti i decreti direttoriali n. 153 del 21 giugno 1999 e n. 185 del 7 luglio 1999 con cui si e' provveduto alla sostituzione di n. 2 componenti della commissione elettorale; Visto il decreto rettorale n. 191 del 7 luglio 1999 con cui si e' stato concesso al personale docente di esercitare il diritto di voto anche il giorno 9 luglio 1999; Visto l'esito delle elezioni scrutinate in data 12 luglio 1999 dal responsabile amministrativo del procedimento dott. Roberto Sigilli, alla presenza del presidente della commissione elettorale Prof. Cosma Damiano Signorelli e del dott. Enzo Saraceno, responsabile informatico del procedimento; Vista l'istanza del 14 luglio 1999 del prof. Carlo De Bellis, associato presso l'Universita' degli studi di Bari, il quale, risultato eletto nella commissione giudicatrice per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di un professore di seconda fascia settore N10X diritto amministrativo, ha chiesto di essere sostituito nella composizione della commissione per "ragioni di opportunita' e di convenienza amministrativa"; Considerato che risultano votati altri docenti e che quindi il regolare svolgimento della procedura concorsuale non risulterebbe minimamente pregiudicata accettando l'istanza del prof. De Bellis; Decreta: Art. 1. L'istanza presentata dal prof. Carlo De Bellis, associato presso l'Universita' degli studi di Bari, viene accolta.