IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
  Vista  la  legge  11  febbraio  1994,  n.  109 in materia di lavori
pubblici, e successive modifiche, ed in particolare gli  articoli  da
37-bis  a 37-nonies, diretti a disciplinare la realizzazione di opere
pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione;
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare  l'art.  7,
comma  1,  che  prevede  l'istituzione dell'unita' tecnica finanza di
progetto di seguito denominata la "Unita'" prevedendo,  al  comma  7,
che. il suo organico sia composto di quindici unita';
  Visto  il  medesimo comma 7 nella parte in cui stabilisce che parte
dei componenti dell'unita' siano scelti  tra  professionalita'  delle
amministrazioni  in  posizione  di  comando  e  che  parte  dei  suoi
componenti sia operata, a seguito di un processo di selezione fondato
sulla concreta esperienza nel settore, tra  professionalita'  esterne
all'amministrazione  che  operino nei settori tecnico-ingegneristico,
economico-finanziario e giuridico;
  Visto il medesimo comma 7 nella parte in cui viene specificato  che
le  modalita'  di selezione sono determinate don decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
  Visto  il  comma  9  del  medesimo  articolo che stabilisce che con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione
economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono
determinati   il   trattamento   economico  spettante  ai  componenti
dell'unita'  e   l'ammontare   delle   risorse   destinate   al   suo
funzionamento;
  Vista  la  delibera CIPE del 9 giugno 1999, relativa al regolamento
istitutivo della unita' tecnica finanza di progetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Ambito del processo di selezione
  Nella fase di prima  applicazione  della  legge,  si  fa  luogo  la
processo  di  selezione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7
della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  per  l'individuazione  di  un
massimo di undici componenti dell'unita', di cui;
  un coordinatore dell'unita';
  tre con professionalita' nel settore tecnico-ingegneristico;
  tre con professionalita' nel settore economico-finanziario;
  tre con professionalita' nel settore giuridico;
  uno con professionalita' nel settore della comunicazione.
  La selezione ha luogo attraverso l'esame dei titoli dei candidati e
una  prova orale per quelli ritenuti in possesso dei requisiti minimi
per le posizioni.