IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686;
  Vista  la legge 18 aprile 1962, n. 230 "Disciplina del contratto di
lavoro  a  tempo  determinato",   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
276;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
settembre   1981,   relativo   alle   declaratorie  delle  qualifiche
funzionali e dei profili  professionali  del  personale  non  docente
delle universita';
  Visto  il decreto-legislativo 12 settembre 1983, n. 463, convertito
in legge n. 638/1983;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo
1989,  n. 127 "Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
nel pubblico impiego";
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive integrazioni;
  Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti del
comparto  Universita'  sottoscritti  in  data  21  maggio  1996,   in
particolare l'art. 19, e in data 5 settembre 1996;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
  Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del  consiglio
di  amministrazione integrato in data 15 ottobre 1996 con il quale e'
stato  approvato  il  "Regolamento  relativo  alla  costituzione   di
rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  pieno  o  parziale, per
qualifiche funzionali non superiori alla sesta".
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1998,
n. 403;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449;
  Considerato  che  questa Universita' ha necessita' di assumere alle
proprie  dipendenze  personale  con  rapporto  di  lavoro   a   tempo
determinato  in  relazione alle esigenze di funzionamento dei servizi
amministrativi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' indetta una selezione pubblica, per titoli, per la formazione di
una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di  lavoro
a  tempo  determinato,  da  adibire  a  mansioni proprie della quinta
qualifica  funzionale  dell'area  amministrativo-contabile  (profili:
assistente amministrativo, assistente contabile) presso l'Universita'
degli studi di Torino.
  I  rapporti  di lavoro di cui al precedente comma verranno attivati
subordinatamente  alle  esigenze  dell'Ateneo,  tenuto  conto   delle
disponibilita' di bilancio, nelle seguenti ipotesi:
  a)  sostituzione  di  personale  assente, quando l'assenza prevista
superi i novanta giorni consecutivi fino al rientro in  servizio  del
dipendente  sostituito  e  comunque  per  un  periodo non superiore a
trentasei mesi;
  b) sostituzione di personale assente per  gravidanza  e  puerperio,
nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalle
leggi  30  dicembre  1971, n. 1204, e 9 dicembre 1977, n. 903, quando
l'assenza prevista  superi  i  novanta  giorni  consecutivi  fino  al
rientro in servizio del dipendente sostituito;
  c)  assunzioni  stagionali  o  particolari punte di attivita' o per
esigenze straordinarie nel limite massimo di sei mesi, quando non sia
possibile far fronte alle esigenze con il personale in servizio.
  L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.