IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,  n.
686;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
  Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,  n.
319;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, in quanto applicabile;
  Visto il decreto rettorale n. 54 dell'8 febbraio 1999, con il quale
e' stato aprovato il nuovo statuto dell'Universita'  degli  studi  di
Torino, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1999;
  Visto  il C.C.N.L. del comparto Universita' sottoscritto in data 21
maggio 1996,
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1996,
n. 693;
  Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
  Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449;
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto  il  regolamento  sull'accesso  all'impiego   approvato   dal
consiglio  di  amministrazione  nella  seduta  del  28 aprile 1999 ed
emanato con decreto rettorale n. 556/OC del 1 luglio 1999, modificato
con decreto rettorale d'urgenza n. 64 del 2 agosto 1999;
  Considerato  che  risultano  vacanti  e  disponibili  presso questo
ateneo i  seguenti  posti  operatore  di  elaborazione  dati,  quinta
qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione
dati:
  Dipartimento di chimica I.F.M: un posto;
  ateneo: sei posti.
  Considerato  che i posti suddetti residuano dall'applicazione della
mobilita'  interateneo,  ai  sensi  dell'art.  37  del  C.C.N.L.  del
comparto Universita';
  Considerato  che  la  copertura  dei  posti  in  questione e' stata
autorizzata con deliberazione del  consiglio  di  amministrazione  in
data 25 novembre 1998;
  Considerato  che  la  riserva prevista dall'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 567/1987 risulta  inoperante,  poiche'
per l'area funzionale delle strutture di elaborazione dati non esiste
la quarta qualifica funzionale;
  Considerato  che  per  il  concorso  a  sei  posti  di operatore di
elaborazione  dati  presso  questo  ateneo  risultano  operanti,   in
applicazione  dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, le riserve  previste  dalla  legge  n.  482/1968  e  dal
decreto  legislativo  n.  196/1995  e  risulta  invece  inoperante la
riserva prevista dalla legge n. 574/1980;
  Considerato che per il concorso a un posto di operatore dati presso
il  dipartimento  di  chimica  I.F.M.  di  questo  ateneo   risultano
inoperanti le riserve previste dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  487/1994,  data  l'unita'  del  posto  messo a
concorso;
  Vista la deliberazione adottata dal consiglio del  dipartimento  di
chimica  I.F.M. in data 9 marzo 1999, realtiva all'individuazione del
programma di esame;
  Preso atto che e' stato rispettato, per le spese del personale,  il
vincolo   del   90%  dei  trasferimenti  statali  sul  fondo  per  il
finanziamento ordinario previsto dall'art. 51 comma 4, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
  Esaminato ogni opportuno elemento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            Numero posti
  Sono indetti i  seguenti  concorsi  pubblici,  per  esami,  per  la
copertura   di  posti  di  operatore  di  elaborazione  dati,  quinta
qualifica funzionale, area funzionale delle strutture di elaborazione
dati presso questo ateneo:
  dipartimento di chimica I.F.M.: un posto;
  ateneo: sei posti.
  Per il concorso a sei  posti  di  operatore  di  elaborazione  dati
presso  l'ateneo  e'  prevista la riserva per coloro che appartengono
alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 e  successive  modifiche
ed integrazioni (o categorie equiparate) fino al raggiungimento della
percentuale   del   15%  della  dotazione  organica  della  qualifica
funzionale.
  E' prevista inoltre la riserva di cui alla legge n. 574/1980.
  Le  riserve  dei  posti,  tuttavia,  non  potranno complessivamente
superare la meta' dei posti messi a concorso.
  Coloro che intendono avvalersi delle riserve previste dal  presente
bando  devono  farne espressa menzione nella domanda di ammissione al
concorso.
  L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.