IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Premesso: che con provvedimento del 19 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 87 del 2 novembre 1993, e' stato indetto il concorso interno a duecentoquattro posti, ridotti a centottantatre, nel profilo professionale di "funzionario amministrativo contabile" - ottava qualifica funzionale - nell'Amministrazione penitenziaria, riservato al personale dipendente avente cinque anni di anzianita' nella settima qualifica funzionale ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; che tale concorso prevedeva un sistema di selezione costituito dal superamento di un esame consistente in una prova scritta articolata in una serie di domande a risposta a scelta multipla nonche' nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi per l'anzianita' superiore al quinquennio e per l'espletamento delle mansioni del profilo professionale di funzionario amministrativo contabile; che il relativo bando e' stato emanato sulla base della previsione dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 che, nel contemplare l'indizione dei concorsi interni per il personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, precisava che tali procedure concorsuali sostituivano, per il personale considerato, quelle di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312; che quest'ultima norma e' stata successivamente abrogata dall'art. 74 del decreto legislativo n. 29/1993 come modificato dall'art. 39 del decreto legislativo n. 546/1993; Considerato che in accoglimento dell'impugnazione proposta da alcune organizzazioni sindacali, il T.A.R. del Lazio con sentenza n. 34 del 14 gennaio 1995, confermata in grado di appello dalla decisione n. 908 del 25 agosto 1997 del Consiglio di Stato, ha annullato il bando di concorso nella parte in cui ammetteva a partecipare i dipendenti appartenenti alla settima qualifica funzionale muniti del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e non dei requisiti culturali prescritti per l'accesso alla ottava qualifica (laurea e specializzazione post-laurea) nonche' nella parte relativa alla previsione di un esame consistente in una sola prova scritta articolata in una serie di domande a risposta a scelta multipla, anziche' nelle prove di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 - annullando sul punto anche gli atti presupposti costituiti dai decreti ministeriali 20 maggio e 19 giugno 1992, art. 2, comma 3 e art. 4, lettera b); Ritenuto: che, anche dopo un giudicato di annullamento parziale o totale di un bando di concorso, come da giurisprudenza amministrativa, l'Amministrazione non perde il potere di revoca del provvedimento stesso per motivi di opportunita', da valutare con riguardo alla nuova situazione venutasi a determinare in conseguenza dei giudicati sopra richiamati che avrebbe costituito un vincolo di carattere giuridico per l'amministrazione nel momento in cui la stessa avesse esercitato il potere di avviare la procedura concorsuale; che i motivi di opportunita' che determinano la revoca del bando di concorso sono palesi, perche' il numero dei candidati in possesso della specializzazione post-lauream e' cosi' esiguo da non giustificare l'organizzazione di un concorso riservato ai dipendenti, da selezionare sulla base degli stessi requisiti culturali e professionali richiesti ai candidati esterni; Considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla data di emanazione del bando, riconducibile ad una serie di "contenziosi" che hanno fatto venir meno i presupposti, in particolare quelli di urgenza, in base ai quali il provvedimento era stato adottato, con riguardo anche al periodo di vigenza della legge n. 321/1991, il cui termine era fissato al 1 gennaio 1996; Vista la legge 15 marzo 1997, n 59, e successive modificazioni; Visto il C.C.N.L. - Comparto Ministeri, stipulato in data 16 febbraio 1999 dall'ARAN e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale con la previsione di percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale per i passaggi da una posizione all'altra all'interno delle singole aree di inquadramento; Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni; Decreta: Per i motivi esposti nelle premesse, il provvedimento del 19 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 87 del 2 novembre 1993, con il quale e' stato indetto il concorso a duecentoquattro posti, ridotti a centottantatre, nel profilo professionale di "funzionario amministrativo contabile" - ottava qualifica funzionale - nell'Amministrazione penitenziaria, riservato al personale dipendente ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge della 16 ottobre 1991, n. 321, e' revocato. Il presente provvedimento sara' trasmesso all'ufficio centrale per il bilancio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 luglio 1999 Il direttore generale f.f.: Mancuso