IL DIRETTORE GENERALE
         del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
  Premesso:
  che con provvedimento del 19 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale - n. 87 del 2 novembre  1993,  e'  stato
indetto  il  concorso  interno  a  duecentoquattro  posti,  ridotti a
centottantatre,   nel   profilo   professionale    di    "funzionario
amministrativo   contabile"   -   ottava   qualifica   funzionale   -
nell'Amministrazione penitenziaria, riservato al personale dipendente
avente cinque anni di anzianita' nella settima  qualifica  funzionale
ed in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  che  tale concorso prevedeva un sistema di selezione costituito dal
superamento di un esame consistente in una prova  scritta  articolata
in  una  serie  di  domande  a  risposta  a  scelta  multipla nonche'
nell'attribuzione di punteggi aggiuntivi per  l'anzianita'  superiore
al  quinquennio  e  per  l'espletamento  delle  mansioni  del profilo
professionale di funzionario amministrativo contabile;
  che il relativo bando e' stato emanato sulla base della  previsione
dell'art.  5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 che, nel contemplare
l'indizione dei concorsi interni  per  il  personale  dipendente  dal
Ministero  di  grazia  e  giustizia,  precisava  che  tali  procedure
concorsuali sostituivano, per il personale considerato, quelle di cui
all'art. 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312;
  che  quest'ultima norma e' stata successivamente abrogata dall'art.
74 del decreto legislativo n. 29/1993 come  modificato  dall'art.  39
del decreto legislativo n. 546/1993;
  Considerato  che  in  accoglimento  dell'impugnazione  proposta  da
alcune organizzazioni sindacali, il T.A.R. del Lazio con sentenza  n.
34  del  14  gennaio  1995,  confermata  in  grado  di  appello dalla
decisione n. 908 del 25  agosto  1997  del  Consiglio  di  Stato,  ha
annullato  il  bando  di  concorso  nella  parte  in  cui ammetteva a
partecipare  i  dipendenti  appartenenti   alla   settima   qualifica
funzionale  muniti  del  diploma  di istruzione secondaria di secondo
grado e non dei requisiti culturali  prescritti  per  l'accesso  alla
ottava  qualifica  (laurea  e  specializzazione  post-laurea) nonche'
nella parte relativa alla previsione di un esame consistente  in  una
sola  prova  scritta  articolata in una serie di domande a risposta a
scelta  multipla,  anziche'  nelle  prove  di  cui  al  decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986 - annullando sul
punto  anche gli atti presupposti costituiti dai decreti ministeriali
20 maggio e 19 giugno 1992, art. 2, comma 3 e art. 4, lettera b);
  Ritenuto:
  che, anche dopo un giudicato di annullamento parziale o  totale  di
un   bando   di  concorso,  come  da  giurisprudenza  amministrativa,
l'Amministrazione non perde il potere  di  revoca  del  provvedimento
stesso  per  motivi  di  opportunita',  da valutare con riguardo alla
nuova situazione venutasi a determinare in conseguenza dei  giudicati
sopra  richiamati  che  avrebbe  costituito  un  vincolo di carattere
giuridico per l'amministrazione nel momento in cui la  stessa  avesse
esercitato il potere di avviare la procedura concorsuale;
  che i motivi di opportunita' che determinano la revoca del bando di
concorso  sono  palesi,  perche'  il numero dei candidati in possesso
della  specializzazione  post-lauream  e'   cosi'   esiguo   da   non
giustificare l'organizzazione di un concorso riservato ai dipendenti,
da   selezionare  sulla  base  degli  stessi  requisiti  culturali  e
professionali richiesti ai candidati esterni;
  Considerato il  lungo  lasso  di  tempo  trascorso  dalla  data  di
emanazione del bando, riconducibile ad una serie di "contenziosi" che
hanno  fatto  venir  meno  i  presupposti,  in  particolare quelli di
urgenza, in base ai quali il provvedimento era  stato  adottato,  con
riguardo  anche al periodo di vigenza della legge n. 321/1991, il cui
termine era fissato al 1 gennaio 1996;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n 59, e successive modificazioni;
  Visto il C.C.N.L.  -  Comparto  Ministeri,  stipulato  in  data  16
febbraio  1999  dall'ARAN  e  dalle  confederazioni  e organizzazioni
sindacali rappresentative, che ha  introdotto  un  nuovo  sistema  di
classificazione  del  personale  con  la  previsione  di  percorsi di
qualificazione e aggiornamento professionale per i  passaggi  da  una
posizione all'altra all'interno delle singole aree di inquadramento;
  Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni;
                              Decreta:
  Per i motivi esposti nelle premesse, il provvedimento del 19 agosto
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n.  87
del  2  novembre  1993,  con  il quale e' stato indetto il concorso a
duecentoquattro  posti,  ridotti  a   centottantatre,   nel   profilo
professionale  di  "funzionario  amministrativo  contabile"  - ottava
qualifica funzionale - nell'Amministrazione penitenziaria,  riservato
al personale dipendente ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge della 16
ottobre 1991, n. 321, e' revocato.
  Il  presente provvedimento sara' trasmesso all'ufficio centrale per
il bilancio e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
  Roma, 6 luglio 1999
                                  Il direttore generale f.f.: Mancuso