I  decreti citati in epigrafe, riportati rispettivamente alle
pagine 45 e 46,  della  sopra  indicata  Gazzetta  Ufficiale,  devono
intendersi   espunti   dalle   suddette   pagine,   in   quanto  gia'
precedentemente riprodotti rispettivamente alle pagine 16 e 17  dello
stesso supplemento alla Gazzetta Ufficiale.