IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge n. 437 del 27 ottobre 1995, che ha disciplinato la
stipula dei contratti a tempo determinato  per  l'insegnamento  nelle
istituzioni  di  alta  cultura  secondo l'ordine di graduatoria degli
aspiranti;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 453 del 2  agosto  1996,  con  la
quale   e'  stata  disciplinata  la  elaborazione  delle  graduatorie
permanenti  degli  aspiranti  al   conferimento   di   supplenze   di
insegnamento  nelle  Accademie  di belle arti, nonche' la stipula dei
conseguenti contratti a tempo determinato;
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in  materia  di  personale scolastico, la quale prevede, tra l'altro,
per il conferimento delle supplenze annuali e fino al  termine  delle
attivita'  didattiche, l'utilizzo di graduatorie permanenti integrate
cosi' come indicato all'art. 3, comma 2, della medesima legge;
  Considerato  che,  nelle  more  dell'espletamento  delle   suddette
procedure, si rende necessario assicurare nelle predette Istituzioni,
le  condizioni  per  un  regolare  e  funzionale  assetto didattico e
organizzativo e che, pertanto, per l'anno 1999/2000 e' indispensabile
ricorrere  alle  graduatorie  formulate  ai  sensi  della   succitata
ordinanza ministeriale n. 453/1996;
  Considerato,  tuttavia,  che  nell'arco di validita' delle medesime
graduatorie gli interessi degli aspiranti in  ordine  alla  eventuale
nomina   nonche'  alla  assegnazione  della  sede  sono  naturalmente
suscettibili  di  variazioni  in  relazione   a   mutate   condizioni
anagrafiche e lavorative;
  Consultate  le  organizzazioni  sindacali,  ai  sensi  del  vigente
C.C.N.L.
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Entro l'8 ottobre 1999 gli aspiranti,  inseriti  nelle  graduatorie
nazionali  citate in premessa, sono obbligati a produrre, debitamente
compilata, la scheda allegata alla presente ordinanza.