IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge n. 437 del 27 ottobre 1995, che ha disciplinato la stipula dei contratti a tempo determinato per l'insegnamento nelle istituzioni di alta cultura secondo l'ordine di graduatoria degli aspiranti; Vista l'ordinanza ministeriale n. 453 del 2 agosto 1996, con la quale e' stata disciplinata la elaborazione delle graduatorie permanenti degli aspiranti al conferimento di supplenze di insegnamento nelle Accademie di belle arti, nonche' la stipula dei conseguenti contratti a tempo determinato; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, la quale prevede, tra l'altro, per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attivita' didattiche, l'utilizzo di graduatorie permanenti integrate cosi' come indicato all'art. 3, comma 2, della medesima legge; Considerato che, nelle more dell'espletamento delle suddette procedure, si rende necessario assicurare nelle predette Istituzioni, le condizioni per un regolare e funzionale assetto didattico e organizzativo e che, pertanto, per l'anno 1999/2000 e' indispensabile ricorrere alle graduatorie formulate ai sensi della succitata ordinanza ministeriale n. 453/1996; Considerato, tuttavia, che nell'arco di validita' delle medesime graduatorie gli interessi degli aspiranti in ordine alla eventuale nomina nonche' alla assegnazione della sede sono naturalmente suscettibili di variazioni in relazione a mutate condizioni anagrafiche e lavorative; Consultate le organizzazioni sindacali, ai sensi del vigente C.C.N.L. Ordina: Art. 1. Entro l'8 ottobre 1999 gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie nazionali citate in premessa, sono obbligati a produrre, debitamente compilata, la scheda allegata alla presente ordinanza.