IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la  legge n. 437 del 27 ottobre 1995, che ha disciplinato la
stipula dei contratti a tempo determinato  per  l'insegnamento  nelle
istituzioni  di  alta  cultura  secondo l'ordine di graduatoria degli
aspiranti;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 453 del 2  agosto  1996,  con  la
quale   e'  stata  disciplinata  la  elaborazione  delle  graduatorie
permanenti  degli  aspiranti  al   conferimento   di   supplenze   di
insegnamento  nei  conservatori  di  musica,  nonche'  la stipula dei
conseguenti contratti a tempo determinato;
  Vista l'ordinanza ministeriale n. 494 del 28 dicembre 1998, con  la
quale sono stati rinviati i termini, di cui all'art. 3 dell'ordinanza
ministeriale  n.  455  citata,  per la presentazione delle domande di
aggiornamento o di inclusione nelle  graduatorie  degli  aspiranti  a
supplenze;
  Vista  la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico, la quale prevede tra l'altro  per
il  conferimento  delle  supplenze  annuali  e  fino al termine delle
attivita' didattiche, l'utilizzo di graduatorie permanenti  integrate
cosi' come indicato all'art. 3, comma 2, della medesima legge;
  Considerato   che,  nelle  more  dell'espletamento  delle  suddette
procedure, si rende necessario assicurare nelle predette istituzioni,
le condizioni per  un  regolare  e  funzionale  assetto  didattico  e
organizzativo e che, pertanto, per l'anno 1999/2000 e' indispensabile
ricorrere   alle  graduatorie  formulate  ai  sensi  della  succitata
ordinanza ministeriale n. 455/1996;
  Considerato, tuttavia, che nell'arco di  validita'  delle  medesime
graduatorie  gli  interessi  degli aspiranti in ordine alla eventuale
nomina  nonche'  alla  assegnazione  della  sede  sono   naturalmente
suscettibili   di   variazioni   in  relazione  a  mutate  condizioni
anagrafiche e lavorative;
  Consultate  le  organizzazioni  sindacali,  ai  sensi  del  vigente
C.C.N.L.
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Entro  l'8  ottobre  1999 gli aspiranti, inseriti nelle graduatorie
nazionali citate in premessa, sono obbligati a produrre,  debitamente
compilata, la scheda allegata alla presente ordinanza.