IL DIRETTORE Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanita'; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 5, comma 26, della legge medesima che prevede la possibilita', per le istituzioni e gli enti di ricerca, di procedere ad assunzioni, per il triennio 1994-1996, entro il limite massimo del 15%, per ciascun anno, dei posti non coperti; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, relativo al regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanita'; Visto il proprio decreto in data 10 luglio 1997, registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 1997, registro n. 1 sanita', foglio n. 286, concernente l'individuazione dei profili e dei livelli dell'Istituto superiore di sanita', per l'accesso ai quali si richiede il possesso della cittadinanza italiana; Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, comma 4, della legge medesima che, richiamando l'art. 22, comma 10, della citata legge n. 724/1994, conferma l'applicabilita' sino al 31 dicembre 1998, delle disposizioni di cui al menzionato art. 5, comma 26, della legge n. 537/1993; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1994-1997 per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali, sottoscritto il 5 marzo 1998; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28; Accertata la disponibilita' di posti nel profilo di ricercatore - terzo livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'; Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanita' nelle sedute del 15 settembre 1998 e 13 ottobre 1998; Vista la deliberazione n. 4 allegata al verbale n. 200 del 20 ottobre 1998, con la quale il comitato amministrativo del predetto Istituto si e' pronunciato circa un piano di assunzioni di quarantadue unita' di personale, da riferire all'anno 1998, nell'osservanza del limite previsto dall'art. 5, comma 26, della ripetuta legge n. 537/1993 ed in tale contesto ha espresso parere favorevole all'indizione, tra gli altri, di un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova - terzo livello professionale - laboratorio di virologia, pronunciandosi, altresi', sui requisiti per l'ammissione al concorso stesso nonche' sulle relative modalita' di svolgimento; Visto il parere espresso in data 7 aprile 1999 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento della funzione pubblica circa l'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; Considerato che il concorso di cui trattasi viene bandito per un solo posto e che pertanto, in relazione al limite stabilito dal comma 1 del suddetto art. 5 e tenuto conto che non vi sono resti da cumulare ai sensi del predetto parere da precedenti procedure concorsuali, nel concorso medesimo non trovano applicazione le riserve previste dalla normativa vigente; Decreta:Art. 1. 1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova - terzo livello professionale dell'Istituto superiore di sanita'. 2. Il suddetto posto e' messo a concorso per il laboratorio di virologia. Art. 2. 1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali, alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, abbiano maturato, dopo il conseguimento del diploma di laurea utile per l'ammissione al concorso stesso, una esperienza di lavoro di almeno due anni in attivita' di ricerca. Tale esperienza si intende acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione quali: corsi di formazione, corsi di specializzazione, servizi di ruolo, contratti, ospitalita' presso istituti scientifici o di istruzione universitaria, statali o liberi, italiani o stranieri, o presso le istituzioni o gli enti del comparto ricerca. 2. Nella prima seduta, la commissione esaminatrice, sulla base della documentazione presentata dai candidati, accerta per ciascuno di essi l'esperienza di lavoro di cui al comma precedente e ne da' tempestiva comunicazione all'amministrazione. 3. In tale contesto la commissione dovra' accertare, nei confronti dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in uno degli altri Stati dell'Unione europea, sulla base degli esami sostenuti e/o dei corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo stesso, l'equipollenza con uno dei diplomi di laurea di cui al successivo art. 3. 4. Nella medesima seduta la commissione dovra' individuare i criteri per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 6 e dovra' stabilire, altresi', i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Tali adempimenti dovranno precedere l'accertamento di cui ai precedenti commi 2 e 3. Art. 3. 1. Per l'ammissione al concorso e', altresi', richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore ai sessantacinque anni; tale limite e' elevato a sessantasette anni per coloro che gia' rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato; b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) godimento dei diritti politici; d) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche. Saranno considerate utili ai fini dell'ammissione al concorso le lauree dichiarate equipollenti, per legge o per decreto, a quelle sopra indicate. Il diploma di laurea dovra' essere stato conseguito presso una universita' della Repubblica ovvero presso una universita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; in quest'ultimo caso la laurea, sempreche' equipollente ad una delle lauree sopra citate, dovra' essere stata riconosciuta dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e dal decreto legislativo n. 115/1992 di recepimento della stessa; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; f) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' del decreto direttoriale 10 luglio 1997, citato nelle premesse, il requisito della cittadinanza italiana non e' richiesto per i soggetti appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea. Detti soggetti dovranno possedere, ai fini dell'ammissione al presente concorso, i seguenti requisiti: a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza; b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza, se non coincidente; c) adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza verra' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' l'espletamento della prova scritta del concorso di cui trattasi; d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani. 3. Non possono essere ammessi al concorso: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; d) i dipendenti dell'Istituto superiore di sanita' che gia' rivestono il profilo di ricercatore - terzo livello professionale dell'Istituto medesimo. 4. I requisiti di cui al presente articolo, ad esclusione del diploma di laurea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima di aver svolto l'attivita' di ricerca di cui al comma 1 del precedente art. 2. 5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del direttore dell'Istituto superiore di sanita'. Art. 4. 1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e rivolta al direttore dell'Istituto superiore di sanita', dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla Divisione IV - Concorsi, del Servizio del personale dell'Istituto stesso, Viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. 3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 4. Nella domanda di ammissione al concorso, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare: 1) il cognome ed il nome; 2) il luogo e la data di nascita; 3) la residenza; 4) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea, indicando quale; 5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; 6) le eventuali condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se negativa); 7) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e' stato conseguito. In caso di laurea dichiarata equipollente con legge o con decreto il candidato dovra' indicarne gli estremi. In caso di titolo di studio conseguito presso una universita' straniera il candidato dovra' indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. d). 8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 9) la durata e le mansioni dell'attivita' svolta, valutabile ai sensi dell'art. 2 del presente bando; 10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; 11) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea); 12) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di cui al successivo art. 11, dei quali siano in possesso; 13) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito; 14) di autorizzare l'Istituto superiore di sanita', con riferimento alle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini della gestione dell'attivita' concorsuale. 5. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere l'esame in relazione al proprio handicap. 6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato. 7. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato del direttore dell'Istituto superiore di sanita'. 8. Il candidato che intenda partecipare a piu' concorsi banditi dall'Istituto superiore di sanita' deve spedire separatamente, per ogni concorso, la relativa domanda allegando a ciascuna gli eventuali titoli di merito previsti dal relativo bando. 9. Qualora con una stessa domanda si chieda di partecipare a piu' concorsi la domanda stessa sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella medesima, tenuto conto del titolo di studio posseduto. 10. I candidati dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, idonea documentazione, in originale o in copia autenticata nei modi di legge, rilasciata dai competenti organi, atta a comprovare l'attivita' di cui all'art. 2 del presente bando e dichiarata nella domanda medesima. 11. La suddetta attivita' potra' essere comprovata anche, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' secondo quanto stabilito dagli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968 come modificati, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 12. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendono utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 13. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 14. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 15. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso una universita' di altro Stato membro dell'Unione europea dovranno allegare, altresi', copia del provvedimento di riconoscimento di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. d) nonche' un certificato di laurea attestante gli esami sostenuti e/o i corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo medesimo per poterne accertare l'equipollenza con uno dei diplomi di laurea richiesti per l'ammissione al concorso. 16. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 17. Per informazioni relative al concorso la Divisione IV - Concorsi - dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperta ai candidati dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore 14 alle ore 15 del martedi' e del giovedi'. Art. 5. 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto superiore di sanita' Servizio del personale, Divisione IV - Ufficio concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996. Art. 6. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito nonche' un curriculum dell'attivita' scientifica svolta. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 10. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6. Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50; saranno oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che abbiano carattere scientifico, tenendo in considerazione l'attinenza alla materia d'esame; ctg. 2) Elaborati di servizio: fino a punti 1,20. Punteggio massimo attribuibile a ciascun elaborato punti 0,10; saranno considerati elaborati di servizio quelli svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferito dall'Istituto superiore di sanita' o dall'amministrazione presso cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione. In essi dovra' riscontrarsi un carattere di "originalita'"; ctg. 3) Incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti come docente: fino a punti 0,80. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,10; ctg. 4) Specializzazioni, abilitazioni professionali: fino a punti 0,80. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,20; ctg. 5) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti attinenti alle materie d'esame: fino a punti 0,50. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,05; cgt. 6) Vincita in concorsi similari: fino a punti 0,50. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,10; cgt. 7) Premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,20. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo della categoria punti 0,05. 4. Le pubblicazioni scientifiche e gli elaborati di servizio potranno essere prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 5. Il possesso degli altri titoli di merito, oltre che nei modi gia' descritti per le pubblicazioni e gli elaborati, potra' essere dimostrato anche, a seconda dei casi, tramite dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta' di cui al comma 11 del precedente art. 4. 6. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 7. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 8. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 9. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati per altro concorso ovvero giacenti presso l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni dello Stato. 10. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 11. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla valutazione dei relativi elaborati. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla prova scritta. 12. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione del colloquio di cui al successivo art. 7. Art. 7. 1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed un colloquio. 2. La prova scritta consistera' in una dissertazione su: "Patogenesi e controllo delle infezioni virali". 3. Il colloquio vertera' su: l'argomento indicato per la prova scritta; discussione sulle attivita' precedentemente svolte dal candidato e sulle eventuali pubblicazioni presentate dal medesimo; accertamento della conoscenza parlata e scritta della lingua inglese. 4. Per la valutazione della prova scritta la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti ventuno. 5. Per il colloquio la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta. Per superare il colloquio il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti ventuno. 6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale del 26 novembre 1999 verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 7. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 8. Ai candidati ammessi al colloquio ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. 9. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. 10. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo. 11. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'. Art. 8. 1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il voto riportato nella prova scritta ed il voto riportato nel colloquio. 2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della votazione medesima. Art. 9. 1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Art. 10. 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita'. Art. 11. 1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, dovranno far pervenire all'Istituto superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. La documentazione di cui al precedente comma del presente articolo non e' richiesta per i dipendenti di ruolo dell'Istituto superiore di sanita' ne' per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. 3. A parita' di merito hanno la preferenza: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero mediante un attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidita' e circa il grado di riduzione della capacita' lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo; 5) gli orfani di guerra. Tale condizione deve risultare da una certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura dei comitati provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra (ora le prefetture) o dell'autorita' consolare, nella rispettiva giurisdizione ai sensi dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' dovra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero con l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore e' deceduto per causa di lavoro unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione; 8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante la produzione di copia del foglio matricolare o dello stato di servizio o da altra attestazione rilasciata dal Ministero della difesa dalla quale risulti la circostanza; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa: il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del provvedimento di concessione o idonea certificazione rilasciata dal Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero mediante l'estratto del referto medico collegiale da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata dalla competente opera nazionale per gli invalidi di guerra unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di filiazione, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. circa la natura dell'invalidita' ed il grado di riduzione della capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome del candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra o per atti di terrorismo. Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra da rilasciarsi a nome del candidato, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto o da un certificato rilasciato dalla competente prefettura; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante la produzione di copia autentica del provvedimento con il quale l'amministrazione statale o gli enti locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore una mutilazione od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da una certificazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto, ovvero mediante la produzione di una dichiarazione dell'I.N.P.S. attestante che il coniuge od il fratello e' deceduto per causa di lavoro nonche' di una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di parentela con il defunto; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti. Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello stato matricolare da cui risultino le campagne di guerra; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno presso l'Istituto superiore di sanita' da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della nascita dei figli ovvero mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data della nascita dei figli che, per essere valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande del presente concorso; 19) gli invalidi ed i mutilati civili. Tale titolo deve essere comprovato mediante la produzione di una certificazione o del provvedimento dal quale risulti che la commissione sanitaria provinciale abbia accertato l'esistenza di minorazioni tali da determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118); 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Tale condizione potra' essere comprovata mediante la produzione della copia conforme all'originale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato. 4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'amministrazione d'appartenenza; c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 5. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' a seconda dei casi. 6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 7. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 8. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Art. 12. 1. Con decreto del direttore dell'Istituto superiore di sanita', riconosciuta la regolarita' del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 11, sara' approvata la graduatoria di merito del concorso e verra' dichiarato il vincitore del concorso medesimo. 2. La graduatoria del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso. 4. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di merito dagli stessi presentati per la presentazione al concorso in questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato. Art. 13. 1. Il candidato dichiarato vincitore, previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 14, sara' invitato a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro quadriennio 1994-1997 per il personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ricompreso nell'area della dirigenza e relative specifiche tipologie professionali sottoscritto il 5 marzo 1998, un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio. 2. Detto rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili dal contratto collettivo 5 marzo 1998 di cui sopra. 3. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al terzo livello professionale del profilo di ricercatore, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 e dal C.C.N.L., biennio economico 1994-1995 e biennio economico 1996-1997, oltre che gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. 5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di prova che avra' la durata di sei mesi. Detto periodo avra' durata dimezzata nel caso in cui il candidato provenga da altro profilo dell'Istituto superiore di sanita'. 6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 7. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio. Art. 14. Il vincitore del concorso dovra' presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dall'interessato e comprovante: a) la data e il luogo di nascita; b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto il candidato; d) il non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate, precisando la data del provvedimento e l'autorita' che lo ha emesso; e) il titolo di studio posseduto (tra quelli richiesti dal precedente art. 3, comma 1) con l'indicazione della data di conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito; f) la posizione agli effetti degli obblighi militari con l'indicazione del distretto di appartenenza ed eventualmente il periodo di assolvimento; 2) certificato medico (in bollo) rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'azienda unita' sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti l'idoneita' fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresi' contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovra' contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che l'aspirante non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre; 3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, cosi' come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'. 2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 1, sostituisce, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957, dei quali e' data comunque ai candidati facolta' di presentazione. 3. L'Istituto richiedera' direttamente alle amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi. 4. Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del precedente art. 4 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potra' limitarsi ad attestare, con la dichiarazione di cui al precedente punto 1), l'appartenenza ai ruoli di una di dette amministrazioni, indicando quale, ed il titolo di studio posseduto, come sopra specificato, ed inoltre dovra' produrre il certificato medico di cui al punto 2) nonche', ad esclusione del personale dell'Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di opzione per l'Istituto stesso, di cui al punto 3). 6. Le dichiarazioni ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito. 7. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del precedente art. 13. Art. 15. 1. Il presente decreto sara' sottoposto al visto dell'Ufficio centrale del bilancio presso l'Istituto superiore di sanita' e l'I.S.P.E.S.L. Roma, 4 agosto 1999 Il direttore: Benagiano ------------