IL DIRETTORE
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957, n. 3, e le relative
norme  d'esecuzione,  approvate  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
  Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
giugno 1986;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991,
n. 171;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  Visto il decreto interministeriale 27 giugno 1992,  concernente  la
rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di
sanita';
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il
riordinamento dell'Istituto superiore di sanita';
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
5, comma 26, della legge medesima che prevede la possibilita', per le
istituzioni e gli enti di ricerca, di procedere ad assunzioni, per il
triennio  1994-1996,  entro  il  limite  massimo del 15%, per ciascun
anno, dei posti non coperti;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
n.  754,  relativo  al regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Istituto superiore di sanita';
  Visto il proprio decreto in data 10 luglio  1997,  registrato  alla
Corte  dei  conti  il 1 agosto 1997, registro n. 1 sanita', foglio n.
286,  concernente  l'individuazione  dei  profili   e   dei   livelli
dell'Istituto  superiore  di  sanita',  per  l'accesso  ai  quali  si
richiede il possesso della cittadinanza italiana;
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in  particolare  l'art.
1,  comma  4,  della legge medesima che, richiamando l'art. 22, comma
10, della citata legge n. 724/1994, conferma l'applicabilita' sino al
31 dicembre 1998, delle disposizioni di cui al menzionato  art.    5,
comma 26, della legge n. 537/1993;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro quadriennio
1994-1997 per il personale delle istituzioni e degli enti di  ricerca
e  sperimentazione  ricompreso  nell'area  della dirigenza e relative
specifiche tipologie professionali, sottoscritto il 5 marzo 1998;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403;
  Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Accertata  la  disponibilita' di posti nel profilo di ricercatore -
terzo livello professionale dell'Istituto superiore di sanita';
  Sentito il consiglio dei  direttori  di  laboratorio  dell'Istituto
superiore  di sanita' nelle sedute del 15 settembre 1998 e 13 ottobre
1998;
  Vista la deliberazione n. 4 allegata  al  verbale  n.  200  del  20
ottobre  1998,  con  la quale il comitato amministrativo del predetto
Istituto  si  e'  pronunciato  circa  un  piano  di   assunzioni   di
quarantadue   unita'   di   personale,  da  riferire  all'anno  1998,
nell'osservanza del limite previsto  dall'art.  5,  comma  26,  della
ripetuta  legge  n.  537/1993  ed in tale contesto ha espresso parere
favorevole all'indizione, tra gli altri, di un pubblico concorso, per
titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova - terzo  livello
professionale  -  laboratorio di virologia, pronunciandosi, altresi',
sui requisiti per  l'ammissione  al  concorso  stesso  nonche'  sulle
relative modalita' di svolgimento;
  Visto il parere espresso in data 7 aprile 1999 dalla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  dipartimento  della funzione pubblica circa
l'applicazione  dell'art.  5  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica n. 487/1994;
  Considerato  che  il  concorso di cui trattasi viene bandito per un
solo posto e che pertanto, in relazione al limite stabilito dal comma
1 del suddetto art. 5 e  tenuto  conto  che  non  vi  sono  resti  da
cumulare  ai  sensi  del  predetto  parere  da  precedenti  procedure
concorsuali,  nel  concorso  medesimo  non  trovano  applicazione  le
riserve previste dalla normativa vigente;
                              Decreta:
                           Art. 1.
  1.  E'  indetto  un  pubblico  concorso, per titoli ed esami, ad un
posto  di  ricercatore  in  prova  -  terzo   livello   professionale
dell'Istituto superiore di sanita'.
  2.  Il  suddetto  posto  e'  messo a concorso per il laboratorio di
virologia.  Art. 2.
  1. Al suddetto concorso possono partecipare i candidati in possesso
dei requisiti indicati nel successivo art. 3, i quali, alla  data  di
pubblicazione  del  presente  bando nella Gazzetta Ufficiale, abbiano
maturato, dopo il conseguimento  del  diploma  di  laurea  utile  per
l'ammissione  al  concorso stesso, una esperienza di lavoro di almeno
due  anni  in  attivita'  di  ricerca.  Tale  esperienza  si  intende
acquisita attraverso borse di studio, dottorati di ricerca o da altri
canali equivalenti di formazione quali: corsi di formazione, corsi di
specializzazione,  servizi  di  ruolo,  contratti, ospitalita' presso
istituti scientifici o di istruzione universitaria, statali o liberi,
italiani o stranieri, o presso le istituzioni o gli enti del comparto
ricerca.
  2. Nella prima seduta,  la  commissione  esaminatrice,  sulla  base
della  documentazione  presentata dai candidati, accerta per ciascuno
di essi l'esperienza di lavoro di cui al comma precedente  e  ne  da'
tempestiva comunicazione all'amministrazione.
  3.  In tale contesto la commissione dovra' accertare, nei confronti
dei candidati che abbiano conseguito il titolo di studio in uno degli
altri Stati dell'Unione europea, sulla base degli esami sostenuti e/o
dei corsi seguiti  ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  stesso,
l'equipollenza  con  uno  dei  diplomi di laurea di cui al successivo
art. 3.
  4. Nella  medesima  seduta  la  commissione  dovra'  individuare  i
criteri  per la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo
art. 6 e dovra' stabilire, altresi', i  criteri  e  le  modalita'  di
valutazione  delle  prove  concorsuali  da  formalizzare nei relativi
verbali, al fine di assegnare  i  punteggi  attribuiti  alle  singole
prove.  Tali  adempimenti dovranno precedere l'accertamento di cui ai
precedenti commi 2 e 3.  Art. 3.
  1. Per l'ammissione al concorso e', altresi', richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
  a) eta' non  superiore  ai  sessantacinque  anni;  tale  limite  e'
elevato  a  sessantasette  anni  per  coloro  che  gia'  rivestono la
qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello
Stato;
  b) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica;
  c) godimento dei diritti politici;
  d)  diploma  di  laurea  in  medicina  e  chirurgia  o  in  scienze
biologiche.  Saranno  considerate  utili  ai  fini dell'ammissione al
concorso le lauree dichiarate equipollenti, per legge o per  decreto,
a  quelle  sopra  indicate.  Il diploma di laurea dovra' essere stato
conseguito presso una universita' della Repubblica ovvero presso  una
universita'  di  uno degli altri Stati membri dell'Unione europea; in
quest'ultimo caso la laurea, sempreche'  equipollente  ad  una  delle
lauree  sopra  citate, dovra' essere stata riconosciuta dal Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica  ai  sensi
della direttiva n. 89/48/CEE e dal decreto legislativo n. 115/1992 di
recepimento della stessa;
  e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
  f)   idoneita'   fisica   all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
  2. Ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.  29,  dell'art.  3  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio  1994,  n.  174,  dell'art.  2  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487, nonche' del
decreto direttoriale  10  luglio  1997,  citato  nelle  premesse,  il
requisito della cittadinanza italiana non e' richiesto per i soggetti
appartenenti  agli  altri  Stati  membri dell'Unione europea.   Detti
soggetti dovranno possedere,  ai  fini  dell'ammissione  al  presente
concorso, i seguenti requisiti:
  a) possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza;
  b)  godimento  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza, se non coincidente;
  c) adeguata conoscenza  della  lingua  italiana.  Detta  conoscenza
verra'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite apposito
colloquio che  precedera'  l'espletamento  della  prova  scritta  del
concorso di cui trattasi;
  d) tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani.
  3. Non possono essere ammessi al concorso:
  a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
  b)  coloro  che  siano  stati  destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento;
  c)  coloro  che  siano  stati  dichiarati decaduti da altro impiego
statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante  la  produzione
di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile;
  d)  i  dipendenti  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  che  gia'
rivestono il profilo di ricercatore  -  terzo  livello  professionale
dell'Istituto medesimo.
  4.  I  requisiti  di  cui  al  presente articolo, ad esclusione del
diploma di laurea, devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine  utile  per  la  presentazione delle domande di ammissione al
concorso. Il diploma di laurea deve essere stato conseguito prima  di
aver  svolto  l'attivita' di ricerca di cui al comma 1 del precedente
art. 2.
  5. L'esclusione dal concorso per difetto dei  prescritti  requisiti
potra'  essere  disposta  in  ogni  momento, con decreto motivato del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.  Art. 4.
  1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta  semplice
e  rivolta  al  direttore  dell'Istituto superiore di sanita', dovra'
essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con
esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata alla Divisione IV  -
Concorsi,  del  Servizio  del  personale  dell'Istituto stesso, Viale
Regina Elena n. 299 - 00161 Roma,  entro  il  termine  perentorio  di
giorni  trenta,  che decorre dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Tale  termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
  2.  Il  timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra  indicato.  I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione.
  3.  Il  ritardo  nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
  4.   Nella   domanda   di  ammissione  al  concorso,  possibilmente
dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato
A), gli aspiranti,  oltre  alla  precisa  indicazione  del  concorso,
debbono dichiarare:
  1) il cognome ed il nome;
  2) il luogo e la data di nascita;
  3) la residenza;
  4)  il  possesso  della  cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale;
  5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i
motivi di non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
  6) le eventuali condanne penali  riportate  indicando  gli  estremi
delle relative sentenze (la dichiarazione va resa anche se negativa);
  7)  il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data
del conseguimento e l'universita' presso la quale il titolo e'  stato
conseguito. In caso di laurea dichiarata equipollente con legge o con
decreto  il candidato dovra' indicarne gli estremi. In caso di titolo
di studio conseguito presso una universita'  straniera  il  candidato
dovra'  indicare  gli  estremi del provvedimento di riconoscimento di
cui al precedente art. 3, comma 1, lett. d).
  8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  9) la durata e le mansioni  dell'attivita'  svolta,  valutabile  ai
sensi dell'art. 2 del presente bando;
  10)    i    servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego;
  11)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
  12) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di  cui
al successivo art. 11, dei quali siano in possesso;
  13)  indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali
comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed  il
numero   telefonico.   Il   candidato   ha  l'obbligo  di  comunicare
tempestivamente  all'Ufficio  concorsi  dell'Istituto  superiore   di
sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito;
  14) di autorizzare l'Istituto superiore di sanita', con riferimento
alle  disposizioni  di  cui  alla  legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad
utilizzare i  dati  contenuti  nella  domanda,  ai  soli  fini  della
gestione dell'attivita' concorsuale.
  5.  L'eventuale  portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, comma 2, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  dovra'
specificare  l'ausilio  necessario per sostenere l'esame in relazione
al proprio handicap.
  6. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata  in
calce dal candidato. Non sara' presa in considerazione la domanda non
sottoscritta dal candidato.
  7.  I  candidati  le  cui  domande di partecipazione non contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi  dal  concorso  medesimo  con  decreto  motivato  del
direttore dell'Istituto superiore di sanita'.
  8.  Il  candidato  che  intenda partecipare a piu' concorsi banditi
dall'Istituto superiore di sanita' deve  spedire  separatamente,  per
ogni concorso, la relativa domanda allegando a ciascuna gli eventuali
titoli di merito previsti dal relativo bando.
  9.  Qualora  con una stessa domanda si chieda di partecipare a piu'
concorsi la domanda stessa sara' presa in considerazione soltanto per
il concorso indicato per  primo  nella  medesima,  tenuto  conto  del
titolo di studio posseduto.
  10.   I  candidati  dovranno  allegare  alla  domanda,  a  pena  di
esclusione,  idonea  documentazione,  in   originale   o   in   copia
autenticata nei modi di legge, rilasciata dai competenti organi, atta
a  comprovare  l'attivita'  di  cui  all'art.  2 del presente bando e
dichiarata nella domanda medesima.
  11. La suddetta attivita' potra' essere comprovata anche, a seconda
dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione  ovvero
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  secondo quanto
stabilito dagli artt. 2 e 4 della legge n. 15/1968  come  modificati,
rispettivamente,  dagli  artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  403/1998,  che  dovranno  essere   sottoscritte   dal
candidato.  La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta',
qualora non venga sottoscritta in presenza  del  dipendente  addetto,
dovra'   essere   corredata   da  copia  fotostatica,  ancorche'  non
autenticata, di un documento di identita' del  sottoscrittore.  Detta
dichiarazione  potra'  riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale  della   documentazione   eventualmente   prodotta   in
fotocopia non autenticata.
  12.  Le  dichiarazioni  sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendono utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
  13. Le dichiarazioni mendaci o  la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  14. L'Istituto procedera' ad idonei controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  15.  I  candidati che abbiano conseguito il titolo di studio presso
una universita' di altro Stato membro  dell'Unione  europea  dovranno
allegare,  altresi', copia del provvedimento di riconoscimento di cui
al precedente art. 3, comma 1, lett. d)  nonche'  un  certificato  di
laurea attestante gli esami sostenuti e/o i corsi seguiti ai fini del
conseguimento    del    titolo   medesimo   per   poterne   accertare
l'equipollenza  con  uno  dei  diplomi  di   laurea   richiesti   per
l'ammissione al concorso.
  16.  L'Istituto  non  assume  responsabilita' per la dispersione di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
  17. Per  informazioni  relative  al  concorso  la  Divisione  IV  -
Concorsi  -  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  sara'  aperta  ai
candidati dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il
sabato, nonche' dalle ore 14 alle ore 15 del martedi' e del giovedi'.
Art. 5.
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti   presso   l'Istituto
superiore  di  sanita' Servizio del personale, Divisione IV - Ufficio
concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
  2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'   obbligatorio   ai   fini
dell'accertamento  del possesso dei requisiti di partecipazione, pena
l'esclusione dal concorso.
  3. Le medesime informazioni potranno essere  comunicate  unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato.
  4.  L'interessato  gode,  ove  applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.  Art. 6.
  1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il  candidato
intende  presentare  ai  fini  della valutazione di merito nonche' un
curriculum dell'attivita' scientifica svolta.
  2. Per  la  valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10.
  3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi  massimi  sono  i
seguenti:
  ctg. 1) Pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6.
  Punteggio massimo attribuibile a ciascuna pubblicazione punti 0,50;
saranno  oggetto di valutazione soltanto le pubblicazioni che abbiano
carattere scientifico, tenendo  in  considerazione  l'attinenza  alla
materia d'esame;
  ctg. 2) Elaborati di servizio: fino a punti 1,20.
  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun  elaborato punti 0,10;
saranno   considerati   elaborati   di   servizio    quelli    svolti
nell'esercizio  delle  proprie  attribuzioni  o per speciale incarico
conferito dall'Istituto superiore di sanita'  o  dall'amministrazione
presso  cui si e' prestato servizio e che vertano su problemi tecnici
o  su  questioni  di  particolare  rilievo   attinenti   ai   servizi
dell'amministrazione.  In  essi  dovra'  riscontrarsi un carattere di
"originalita'";
  ctg. 3) Incarichi speciali, incarichi di insegnamento, corsi svolti
come docente: fino a punti 0,80.
  Punteggio massimo attribuibile a  ciascun  titolo  della  categoria
punti 0,10;
  ctg.  4) Specializzazioni, abilitazioni professionali: fino a punti
0,80.
  Punteggio massimo attribuibile a  ciascun  titolo  della  categoria
punti 0,20;
  ctg. 5) Corsi di perfezionamento ed aggiornamento seguiti attinenti
alle materie d'esame: fino a punti 0,50.
  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun titolo della categoria
punti 0,05;
  cgt. 6) Vincita in concorsi similari: fino a punti 0,50.
  Punteggio massimo attribuibile a  ciascun  titolo  della  categoria
punti 0,10;
  cgt. 7) Premi e riconoscimenti scientifici: fino a punti 0,20.
  Punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascun titolo della categoria
punti 0,05.
  4. Le  pubblicazioni  scientifiche  e  gli  elaborati  di  servizio
potranno  essere  prodotti in originale, copia autenticata ovvero, ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
403/1998,  in  semplice  fotocopia  dichiarata conforme all'originale
mediante   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di    notorieta'
sottoscritta  in presenza del dipendente addetto o corredata da copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del  sottoscrittore.  I  lavori  in  corso di stampa saranno presi in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata, o in luogo di tale
lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per   la   pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'  indicare  con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il   lavoro   stesso   sara'  pubblicato.     Non  saranno  presi  in
considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
  5. Il possesso degli altri titoli di merito,  oltre  che  nei  modi
gia'  descritti  per  le pubblicazioni e gli elaborati, potra' essere
dimostrato  anche,  a  seconda  dei   casi,   tramite   dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  o  dell'atto di notorieta' di cui al
comma 11 del precedente art. 4.
  6. I titoli di cui  al  presente  articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione.
  7.  Alla  domanda  dovra'  essere  allegato, altresi', un elenco in
duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco,  sul  quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
  8.  I  titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda
saranno  presi  in  considerazione  solo  se  spediti,  a  mezzo   di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione  delle  domande.  Tali  titoli,  unitamente al relativo
elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da  un'apposita
lettera di trasmissione.
  9. Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che
siano  stati  presentati  per  altro  concorso ovvero giacenti presso
l'Istituto superiore di sanita' o presso altre amministrazioni  dello
Stato.
  10.  I  documenti  di  cui  al  presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
  11. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e
prima  che  si  proceda  alla  valutazione  dei  relativi  elaborati.
Saranno  valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla
prova scritta.
  12. Il punteggio attribuito per  i  titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati  prima  della  effettuazione  del  colloquio  di  cui  al
successivo art. 7.  Art. 7.
  1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed un colloquio.
  2.   La   prova   scritta  consistera'  in  una  dissertazione  su:
"Patogenesi e controllo delle infezioni virali".
  3. Il colloquio vertera' su:
  l'argomento indicato per la prova scritta;
  discussione sulle attivita' precedentemente svolte dal candidato  e
sulle eventuali pubblicazioni presentate dal medesimo;
  accertamento  della  conoscenza  parlata  e  scritta  della  lingua
inglese.
  4.  Per  la  valutazione  della  prova   scritta   la   commissione
esaminatrice  disporra',  per  ogni  candidato,  di  un punteggio non
superiore a punti trenta.  Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i
candidati  che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non
inferiore a punti ventuno.
  5. Per il colloquio la commissione esaminatrice disporra', per ogni
candidato, di un punteggio non superiore a punti trenta. Per superare
il colloquio il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore
a punti ventuno.
  6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma. Nella Gazzetta Ufficiale
- 4 serie speciale del 26 novembre 1999 verra' data comunicazione del
giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno  presentarsi
per  sostenere  la  prova scritta. Tale comunicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti. Le  prove  d'esame  non  potranno  aver
luogo  nei  giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n.
101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche'  nei  giorni
di festivita' religiose valdesi.
  7.  I  candidati  a  cui  non sia stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta,
senza  altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
  8. Ai candidati ammessi al colloquio ne  sara'  data  comunicazione
almeno  venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.
  9. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
  10. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la  commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato.  Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui il colloquio stesso avra' luogo.
  11.  Per  sostenere  le  prove  d'esame i candidati dovranno essere
muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per  decorrenza
dei termini di validita'.  Art. 8.
  1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  il voto riportato nella
prova scritta ed il voto riportato nel colloquio.
  2.  In  base  alla  votazione  complessiva  riportata  da   ciascun
candidato  la  commissione  esaminatrice  formera'  la graduatoria di
merito, con l'indicazione della votazione medesima.  Art. 9.
  1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme  di  cui
al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1970, n.
1077, alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29 e successive modificazioni, ed al decreto del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modificazioni.  Art. 10.
  1.  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
decreto   del   direttore   dell'Istituto   superiore   di   sanita'.
Art. 11.
  1.  I  candidati  che abbiano superato il colloquio e che intendano
far valere i titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito,  di  cui
all'art.  5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
dovranno far pervenire all'Istituto superiore di  sanita',  entro  il
termine   perentorio   di  giorni  quindici,  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto il colloquio,
i documenti attestanti  il  possesso  di  tali  titoli.  I  documenti
dovranno  attestare,  altresi', che i suddetti titoli erano posseduti
fin dalla data di scadenza del termine  utile  per  la  presentazione
delle domande.
  2.  La  documentazione  di  cui  al  precedente  comma del presente
articolo non e' richiesta per i  dipendenti  di  ruolo  dell'Istituto
superiore  di  sanita'  ne'  per  i  dipendenti  di  altre  pubbliche
amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli
atti del fascicolo personale.
  3. A parita' di merito hanno la preferenza:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare. Tale titolo  potra'
essere  comprovato  mediante  copia  autentica  del  provvedimento di
concessione o mediante idonea certificazione rilasciata dal Ministero
della difesa;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti.  Tale  qualita'
potra'  essere  comprovata  mediante  copia  autentica del decreto di
concessione della pensione da cui risulti la  categoria  di  pensione
assegnata  ovvero  l'estratto  del  referto  medico collegiale da cui
risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione
rilasciata dalla competente  opera  nazionale  per  gli  invalidi  di
guerra;
  3)  i  mutilati  ed  invalidi  per  fatto  di  guerra o per atti di
terrorismo. Tale qualita' potra'  essere  comprovata  mediante  copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria di pensione assegnata, ovvero l'estratto del referto medico
collegiale  da cui risulti la descrizione dell'invalidita', ovvero da
una certificazione rilasciata dalla competente  opera  nazionale  per
gli   invalidi  di  guerra  o  da  un  certificato  rilasciato  dalla
competente prefettura;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il   quale
l'amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali abbiano  riconosciuto  una  mutilazione  od  infermita'
ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla
legge  19  febbraio  1942, n. 137, e successive modificazioni, ovvero
mediante   un   attestato    dell'I.N.A.I.L.    circa    la    natura
dell'invalidita'  e  circa  il  grado  di  riduzione  della capacita'
lavorativa che non deve essere inferiore ad un terzo;
  5) gli orfani di guerra. Tale  condizione  deve  risultare  da  una
certificazione dell'iscrizione nell'elenco generale da tenersi a cura
dei  comitati  provinciali dell'opera nazionale orfani di guerra (ora
le  prefetture)  o   dell'autorita'   consolare,   nella   rispettiva
giurisdizione  ai  sensi  dell'art.  8  della legge 13 marzo 1958, n.
365;
  6)  gli  orfani  dei  caduti  per  fatto  di  guerra  o per atti di
terrorismo. Tale qualita' dovra'  essere  comprovata  mediante  copia
autentica del decreto di concessione della pensione da cui risulti la
categoria  di  pensione  assegnata, ovvero con l'estratto del referto
medico collegiale da cui  risulti  la  descrizione  dell'invalidita',
ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla  competente  opera
nazionale per gli invalidi di guerra o dalla prefettura competente;
  7) gli orfani dei  caduti  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato.   Tale   qualita'   potra'  essere  comprovata  mediante  la
produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento  con  il   quale
l'amministrazione   statale   o   gli  enti  locali  territoriali  ed
istituzionali abbiano riconosciuto al  genitore  una  mutilazione  od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa  alla  legge  19  febbraio  1942,  n.   137,   e   successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una  certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante  che  il
genitore   e'   deceduto  per  causa  di  lavoro  unitamente  ad  una
certificazione anagrafica da cui risulti il rapporto di filiazione;
  8) i feriti in combattimento. Tale servizio deve risultare mediante
la produzione di copia  del  foglio  matricolare  o  dello  stato  di
servizio  o  da  altra  attestazione  rilasciata  dal Ministero della
difesa dalla quale risulti la circostanza;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale  di  merito  di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa:
il primo titolo potra' essere comprovato mediante copia autentica del
provvedimento di concessione o idonea certificazione  rilasciata  dal
Ministero della difesa; il secondo con certificato di famiglia;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti.
Tale  qualita'  potra' essere comprovata mediante copia autentica del
decreto di concessione della pensione al genitore da cui  risulti  la
categoria  di  pensione  assegnata,  ovvero  mediante  l'estratto del
referto   medico   collegiale   da   cui   risulti   la   descrizione
dell'invalidita',  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  dalla
competente opera nazionale per gli invalidi di guerra  unitamente  ad
una  certificazione  anagrafica attestante il rapporto di filiazione,
ovvero da una certificazione rilasciata a nome  del  candidato  dalla
direzione generale delle pensioni di guerra;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra o per
atti  di  terrorismo. Tale qualita' potra' essere comprovata mediante
copia autentica del decreto di concessione della pensione al genitore
da cui risulti la categoria di pensione  assegnata,  ovvero  mediante
l'estratto   del   referto   medico  collegiale  da  cui  risulti  la
descrizione dell'invalidita', ovvero da una certificazione rilasciata
dalla  competente  opera  nazionale  per  gli  invalidi   di   guerra
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
filiazione,  ovvero  da  una  certificazione  rilasciata  a  nome del
candidato dalla direzione generale delle pensioni di guerra o  da  un
certificato rilasciato dalla competente prefettura;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato. Tale qualita' potra' essere  comprovata  mediante
la  produzione  di  copia  autentica  del  provvedimento con il quale
l'amministrazione  statale  o  gli  enti   locali   territoriali   ed
istituzionali  abbiano  riconosciuto  al  genitore una mutilazione od
infermita'  ascrivibili  ad una delle categorie di cui alla tabella A
annessa  alla  legge  19  febbraio  1942,  n.   137,   e   successive
modificazioni,  unitamente  ad  una  certificazione anagrafica da cui
risulti il  rapporto  di  filiazione  ovvero  da  una  certificazione
rilasciata  dall'amministrazione  dalla  quale dipendeva il genitore,
ovvero mediante la  produzione  di  una  dichiarazione  dell'I.N.P.S.
circa  la  natura  dell'invalidita'  ed  il  grado di riduzione della
capacita' lavorativa, unitamente ad una certificazione anagrafica  da
cui risulti il rapporto di filiazione;
  13)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non  sposati  dei  caduti  in  guerra.
Tale condizione potra' risultare mediante copia autentica del decreto
di concessione della pensione al genitore da cui risulti la categoria
di pensione assegnata, ovvero da una certificazione rilasciata a nome
del  candidato  dalla  direzione  generale  delle pensioni di guerra,
unitamente ad una certificazione anagrafica attestante il rapporto di
coniugio o di parentela con il defunto;
  14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra o per atti di terrorismo.  Tale  condizione  potra'  risultare
mediante copia autentica del decreto di concessione della pensione al
genitore da cui risulti la categoria di pensione assegnata, ovvero da
una certificazione rilasciata dalla direzione generale delle pensioni
di  guerra  da  rilasciarsi  a  nome del candidato, unitamente ad una
certificazione anagrafica attestante il rapporto  di  coniugio  o  di
parentela  con  il  defunto  o  da  un  certificato  rilasciato dalla
competente prefettura;
  15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle  ed  i  fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel  settore  pubblico  e  privato.  Tale  qualita'   potra'   essere
comprovata   mediante   la   produzione   di   copia   autentica  del
provvedimento con il  quale  l'amministrazione  statale  o  gli  enti
locali territoriali ed istituzionali abbiano riconosciuto al genitore
una  mutilazione  od infermita' ascrivibili ad una delle categorie da
cui alla tabella A annessa alla legge 19 febbraio  1942,  n.  137,  e
successive  modificazioni,  ovvero  da  una certificazione rilasciata
dall'amministrazione dalla quale dipendeva il defunto, unitamente  ad
una certificazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o di
parentela  con il defunto, da cui risulti il detto rapporto ovvero da
una  certificazione  rilasciata  dall'amministrazione   dalla   quale
dipendeva   il  congiunto,  ovvero  mediante  la  produzione  di  una
dichiarazione dell'I.N.P.S.  attestante che il coniuge od il fratello
e' deceduto  per  causa  di  lavoro  nonche'  di  una  certificazione
anagrafica  attestante  il rapporto di coniugio o di parentela con il
defunto;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.
Tale stato deve essere comprovato mediante la produzione dello  stato
matricolare da cui risultino le campagne di guerra;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno  di  un  anno  presso  l'Istituto  superiore  di
sanita'  da  comprovarsi  mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico. Tale titolo deve essere comprovato mediante  certificazione
anagrafica  dalla quale risulti la data del matrimonio e quella della
nascita dei figli ovvero  mediante  certificazione  anagrafica  dalla
quale  risulti  la  data  della  nascita  dei  figli  che, per essere
valutate, devono essere antecedenti alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande del presente concorso;
  19) gli invalidi ed i mutilati  civili.  Tale  titolo  deve  essere
comprovato  mediante  la  produzione  di  una  certificazione  o  del
provvedimento  dal  quale  risulti  che  la   commissione   sanitaria
provinciale  abbia  accertato  l'esistenza  di  minorazioni  tali  da
determinare una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore ad
un terzo (legge 30 marzo 1971, n. 118);
  20)  i  militari  volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito  al  termine  della ferma o rafferma. Tale condizione potra'
essere  comprovata  mediante  la  produzione  della  copia   conforme
all'originale   dello   stato  di  servizio  militare  o  del  foglio
matricolare di congedo illimitato.
  4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso  modo
di  cui  al punto n. 18, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio  con  l'eventuale  indicazione  dei giudizi riportati oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza;
  c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
  5.  Il  diritto  alla  preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di  certificazione
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' a seconda
dei casi.
  6. Il candidato che abbia omesso di  dichiarare  nella  domanda  il
possesso  dei  titoli  che diano diritto alla preferenza a parita' di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
  7. I documenti di cui  al  presente  articolo  saranno  considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
  8.  Ai  documenti  di  cui  al  presente articolo redatti in lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.  Art. 12.
  1.  Con  decreto  del direttore dell'Istituto superiore di sanita',
riconosciuta la regolarita' del procedimento e  tenuti  presenti  gli
eventuali  titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui al
precedente art. 11, sara' approvata  la  graduatoria  di  merito  del
concorso e verra' dichiarato il vincitore del concorso medesimo.
  2.  La  graduatoria  del  concorso  sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale del Ministero della sanita'. Di  tale  pubblicazione  sara'
data   notizia   mediante   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica. Dalla data di pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
  3.   Trascorsi   centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.
  4.   Trascorso   un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i  titoli  di
merito  dagli  stessi  presentati per la presentazione al concorso in
questione anche in  assenza  di  espressa  richiesta  del  candidato.
Art. 13.
  1.  Il  candidato  dichiarato  vincitore,  previa  produzione della
documentazione di  cui  al  successivo  art.  14,  sara'  invitato  a
sottoscrivere,   ai   sensi  dell'art.  3  del  contratto  collettivo
nazionale di  lavoro  quadriennio  1994-1997  per  il  personale  del
comparto  istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ricompreso
nell'area   della   dirigenza   e   relative   specifiche   tipologie
professionali  sottoscritto il 5 marzo 1998, un contratto individuale
finalizzato all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
  2.   Detto   rapporto   di  lavoro  sara'  regolato  dal  contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili  dal
contratto collettivo 5 marzo 1998 di cui sopra.
  3.  E'  condizione  risolutiva  del  contratto  individuale,  senza
obbligo di preavviso, l'eventuale  annullamento  della  procedura  di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
  4.  Al  nuovo  assunto  sara'  corrisposto il trattamento economico
iniziale relativo al  terzo  livello  professionale  del  profilo  di
ricercatore,  previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.
171/1991 e  dal  C.C.N.L.,  biennio  economico  1994-1995  e  biennio
economico  1996-1997,  oltre che gli assegni spettanti ai sensi delle
vigenti disposizioni normative e contrattuali.
  5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di
prova che avra' la durata di sei mesi.  Detto  periodo  avra'  durata
dimezzata  nel  caso  in  cui  il candidato provenga da altro profilo
dell'Istituto superiore di sanita'.
  6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da
una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
  7.  Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non   si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio.  Art. 14.
  Il  vincitore  del  concorso  dovra'  presentare  o  far  pervenire
all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando,  entro
il  termine  perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo
invito, a pena di non dar  luogo  alla  successiva  stipulazione  del
contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art.
13, i seguenti documenti:
  1) dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice),
resa  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge  4  gennaio  1968, n. 15,
sottoscritta dall'interessato e comprovante:
  a) la data e il luogo di nascita;
  b) la cittadinanza, attuale e alla data  di  scadenza  del  termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  c)  il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data
di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste  elettorali
risulta iscritto il candidato;
  d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  ovvero le eventuali
condanne penali riportate, precisando la  data  del  provvedimento  e
l'autorita' che lo ha emesso;
  e)  il  titolo  di  studio  posseduto  (tra  quelli  richiesti  dal
precedente  art.  3,  comma  1)  con  l'indicazione  della  data   di
conseguimento e dell'universita' presso la quale e' stato conseguito;
  f)   la   posizione   agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il
periodo di assolvimento;
  2)  certificato  medico (in bollo) rilasciato da un medico militare
ovvero da un medico legale dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  o
dall'ufficiale  sanitario  o  dal  medico condotto, dal quale risulti
l'idoneita'  fisica  dell'aspirante  al  servizio   continuativo   ed
incondizionato  nell'impiego al quale si riferisce il presente bando;
il certificato deve altresi' contenere l'attestazione  relativa  agli
accertamenti  sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge
25 luglio 1956, n.  837.  Nel  caso  che  l'aspirante  abbia  qualche
imperfezione,  il  certificato  medico  dovra'  contenere  una esatta
descrizione della medesima nonche' la dichiarazione che essa  non  e'
tale  da  menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti
di  mutilato  o  invalido  di  guerra  o  assimilato,   il   relativo
certificato  medico  dovra'  contenere  una  esatta descrizione della
natura e del grado di invalidita' e la dichiarazione che  l'aspirante
non  puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei
compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono  idoneo
a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;
  3)  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta' (in carta
semplice), resa ai sensi dell'art. 4 della legge  n.  15/1968,  cosi'
come  modificato  dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla legge 16
giugno 1998, n. 191,  sottoscritta  dal  candidato  in  presenza  del
dipendente  addetto  ovvero corredata da copia fotostatica, ancorche'
non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore,  di
non  avere  altri  rapporti  di  impiego  pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di  incompatibilita'  richiamate
dall'art.  58  del  decreto  legislativo  n. 29/1993, ovvero espressa
dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
  2. La dichiarazione di cui al punto  1)  del  precedente  comma  1,
sostituisce,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403,  concernente  il  regolamento  di
attuazione  degli  articoli  1,  2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127,   in   materia   di   semplificazione    delle    certificazioni
amministrative,  i corrispondenti documenti previsti dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n.  686/1957,  dei  quali  e'
data comunque ai candidati facolta' di presentazione.
  3.   L'Istituto   richiedera'   direttamente  alle  amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta  della  corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze
dei registri da esse custoditi.
  4. Resta fermo quanto previsto dal comma 13 del precedente  art.  4
in  caso  di  falsa  dichiarazione.  Qualora dai controlli effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
vincitore  decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera.
  5. L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato
potra'  limitarsi  ad  attestare,  con  la  dichiarazione  di  cui al
precedente  punto  1),  l'appartenenza  ai  ruoli  di  una  di  dette
amministrazioni,  indicando  quale, ed il titolo di studio posseduto,
come sopra specificato, ed inoltre  dovra'  produrre  il  certificato
medico  di  cui  al  punto  2)  nonche',  ad esclusione del personale
dell'Istituto superiore di sanita', la dichiarazione di  opzione  per
l'Istituto stesso, di cui al punto 3).
  6.  Le  dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra  indicati
dovranno essere in data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di
ricevimento del relativo invito.
  7.  Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui  al  primo comma del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta   dell'interessato  nel  caso  di  comprovato  impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 1 del precedente art. 13.  Art. 15.
  1.  Il  presente  decreto  sara'  sottoposto  al visto dell'Ufficio
centrale del  bilancio  presso  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
l'I.S.P.E.S.L.
  Roma, 4 agosto 1999
      Il direttore: Benagiano
                             ------------