IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
settembre 1981;
  Visto  il  decreto  interministeriale  20  maggio 1983, concernente
"Normativa concorsuale del personale non docente delle universita' in
relazione  ai  profili  professionali  indicati   nel   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981";
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, ed in particolare gli
articoli 20, 21 e 22;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  modificato  ed  integrato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
  Tenuto  conto  che  nei  predetti  decreti  del  Presidente   della
Repubblica  n.  487/1994  e  n.  693/1996  non  vengono  indicate  le
tipologie di concorso per le  singole  qualifiche  e  profili  ne'  i
titoli di studio richiesti per l'accesso;
  Ritenuto di poter continuare ad applicare i regolamenti concorsuali
specifici per il personale tecnico amministrativo dell'Universita' in
tutto  cio'  che  non  contrasti  con  le  disposizioni  dettate  dai
sopracitati decreti del Presidente della Repubblica;
  Visto il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996;
  Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di "tutela della privacy";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191,  con  la  quale  sono  state
apportate   modifiche   alla   predetta  legge  n.  127/1997,  ed  in
particolare l'art. 2, commi 9 e 10;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n.  403,  "regolamento  di  attuazione  degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in  materia  di  semplificazione  delle
certificazioni amministrative";
  Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione n.  259  del  13
maggio  1999, con la quale al servizio personale docente e ricerca e'
stato assegnato,  autorizzandone  contestualmente  la  copertura,  un
posto  di  assistente  di  elaborazione dati, sesta qualifica, per il
potenziamento delle risorse umane da destinare agli  uffici  preposti
al reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo le
modalita'  introdotte dal decreto del Presidente della Repubbllica 19
ottobre 1998, n. 390;
  Esperita, con esito negativo, la procedura  di  mobilita'  esterna,
prevista dall'art. 37 del C.C.N.L.;
  Vista  la  nota  n.  162 del 9 settembre 1999, con la quale il capo
servizio personale docente e ricerca ha comunicato il programma ed il
calendario d'esame;
  Considerato che nell'organico della carriera di concetto  dell'area
delle  strutture  di  elaborazione  dati non risultano soddisfatte le
riserve per gli appartenenti alle categorie  protette,  di  cui  alla
legge n. 482/1968;
  Vista  l'O.D.  n.  762  del 27 agosto 1999, con la quale sono state
individuate le categorie protette cui riservare i  posti  da  bandire
nella carriera di concetto dell'area di elaborazione dati;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che  lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo
messo a concorso non  implica  l'esercizio  diretto  o  indiretto  di
pubblici  poteri  ovvero  non  attiene  alla  tutela  degli interessi
nazionali;
  Accertata la vacanza e la disponibilita' del posto di assistente di
elaborazione dati in parola;
  Accertata la disponibilita' di bilancio;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E' indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad  un  posto  di
assistente  di elaborazione dati, per l'ammissione nel ruolo organico
della  sesta  qualifica,   area   funzionale   delle   strutture   di
elaborazione  dati,  presso  il  servizio personale docente e ricerca
dell'Univerisita' degli studi di Ancona.