IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
settembre 1981;
  Visto il D.M.P.I. 20 maggio 1983;
  Visto  il  decreto ministeriale P.I del 27 luglio 1988, n. 534, con
il quale sono state apportate modifiche ed  integrazioni  al  decreto
ministeriale 20 maggio 1983;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  7  agosto 1991, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,  n.
319;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista  la  legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive
modifiche integrazioni;
  Vista la legge n. 537 del 24 dicembre 1993;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  174
del 7 febbraio 1994;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 487 del 9
maggio 1994, regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi,  per  quanto  applicabile  alla  luce  delle   disposizioni
contenute nell'art. 45, comma 11 del decreto legislativo n.  80/1998;
  Vista la legge n. 724 del 23 dicembre 1994;
  Visto  il  C.C.N.L. dei dipendenti comparto Universita', entrato in
vigore il 22 maggio 1996;
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  693  del  30
ottobre 1996;
  Vista la legge n. 673 del 31 dicembre 1996;
  Vista  la legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403;
  Viste  le  delibere  del consiglio della facolta' di agraria del 15
luglio 1998 e dell'8 marzo 1999;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  del  28  maggio
1999;
  Visto  la nota n. 819 del 29 luglio 1999, con la quale il direttore
del dipartimento di scienze e tecnologie agro-forestali ed ambientali
indica le prove di esame.
  Considerato che il posto resosi vacante ha  copertura  finanziaria;
Dispone:  Art. 1.  Posti a concorso
  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad  un  posto di
collaboratore tecnico in prova,  settima  qualifica  funzionale,  nel
ruolo    del    personale    non    docente    dell'area   funzionale
tecnico-scientifica presso il dipartimento di  scienze  e  tecnologie
agro-forestali  ed  ambientali dell'Universita' degli studi di Reggio
Calabria.  Art. 2.  Requisiti generali di ammissione
  Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei  seguenti
requisiti generali:
  a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani
non  appartenenti  alla  Repubblica) ovvero cittadinanza di uno Stato
membro della C.E.E.
  I cittadini degli Stati membri  della  C.E.E.  devono  possedere  i
seguenti requisiti:
  1)  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
  2) essere in possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
  3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
  b) sana e robusta costituzione fisica ed immunita'  da  difetti  ed
imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;
  c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
  scienze agrarie;
  scienze forestali;
  economia e commercio;
  d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
  e)   aver  ottemperato  alle  leggi  sul  reclutamento  militare  e
comprovare di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
  f) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale,
ai  sensi  dell'art.  127,  primo  comma, lettera d), del testo unico
delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli  impiegati  civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio  1957,  n.  3,  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
  Ai sensi dell'art. 84 della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  al
concorso  potra',  inoltre  partecipare il personale dell'Universita'
della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno cinque
anni senza demerito e in possesso del titolo  di  studio  di  cui  al
punto c).
  Tutti  i  requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data
di scadenza del termine  stabilito  dal  successivo  art.  3  per  la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza di
uno  solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 3.  Domande e termine di presentazione
  La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in
conformita'  allo  schema  esemplificativo  di  cui  all'allegato  A,
sottoscritta  e  indirizzata  all'Universita'  degli  studi di Reggio
Calabria - Divisione affari del personale non docente  -  1  servizio
affari  generali  e  concorsi  -  Via Emilio Cuzzocrea, n. 48 - 89128
Reggio Calabria, dovra' essere  presentata  direttamente  o  a  mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, ad esclusione di qualsiasi
altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
  La   presentazione   a  mano  puo'  essere  effettuata  all'ufficio
sopraindicato nei seguenti giorni ed orari:
  da lunedi' a venerdi': dalle ore 9 alle 12.
  Saranno  considerate  prodotte  in  tempo  utile  le   domande   di
ammissione  spedite  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
presentate entro il termine sopra indicato. A tal  fine  fa  fede  il
timbro  a  data  dell'ufficio  postale  accettante o la data indicata
nella ricevuta rilasciata dall'ufficio ricevente.
  L'Amministrazione  non  assume  alcuna   responsabilita'   per   la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito  da  parte  del  candidato  o  da  una  mancata  o   tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne' per eventuali disguidi postali e  telegrafici  non  imputabili  a
colpa   dell'amministrazione  stessa  ne'  per  mancata  restituzione
dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
  Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, ai sensi  dell'art.
2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686:
  a)  cognome  e  nome  (le  aspiranti coniugate dovranno indicare il
cognome da nubile);
  b) luogo e la data di nascita;
  c) possesso della cittadinanza italiana ovvero  della  cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione europea;
  d) (per i cittadini italiani). Il comune nelle cui liste elettorali
sono   iscritti,  ovvero  i  motivi  della  non  iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime;
  e) di non aver  mai  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali; in caso contrario indicare le condanne riportate
e  la  data della sentenza dell'autorita' giudiziaria che ha irrogato
le stesse ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;
  f) titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno  in  cui
e' stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato.
  g) posizione nei confronti dell'obbligo di leva;
  h)   l'idoneita'   al   servizio   continuativo  ed  incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
  i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche
amministrazioni, con l'indicazione della qualifica ed  anzianita'  e,
relativamente  ai  servizi  gia' conclusi, delle cause di risoluzione
degli stessi;
  j) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego  presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
e  di  non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai
sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio  1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
  k) il possesso di eventuali titoli  di  preferenza,  a  parita'  di
valutazione,  previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
487/94  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  cosi'   come
indicati nel successivo art. 6 del presente bando. Tali titoli devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso;
  l) la propria disponibilita', in caso di assunzione, a  raggiungere
qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;
  m)  il  recapito,  con  il  relativo numero di codice di avviamento
postale, al quale si desidera che  vengano  effettuate  le  eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni
che dovessero intervenire successivamente;
  n)  la  lingua  straniera  per  la quale intende sostenere la prova
integrativa, scelta tra inglese e francese.
  La  domanda  dovra'  contenere   in   modo   esplicito   tutte   le
dichiarazioni di cui sopra.
  L'omissione  di  una  sola  di  esse, se non sanabile, determinera'
lesclusione dell'aspirante dal concorso.
  Unitamente alla domanda  ed  entro  lo  stesso  termine  di  trenta
giorni,  il  candidato  dovra'  presentare  eventuali titoli indicati
nell'art. 5 del presente bando.
  Potranno essere presi in considerazione:
  A) documenti e titoli,  in  originale  o  in  copia  autenticata  o
mediante  autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio, ai sensi dagli articoli 2 e 4 della legge  15/1968  e  dagli
articoli  1  e  3  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
403/1998;
  B)  pubblicazioni,  in  unica  copia,  presentate in originale o in
fotocopia. In quest'ultimo caso  il  candidato  dovra'  produrre,  ai
sensi  delle norme contenute nella legge n. 15/1968 e nel decreto del
Presidente  della   Repubblica   n.   403/1998,   una   dichiarazione
sostitutiva  di  atto di notorieta' che dichiari la conformita' della
copia all'originale. Tale  ultima  dichiarazione  sostitutiva  dovra'
essere  sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere
la  documentazione  o  inviata  all'ufficio  preposto  allegando  una
fotocopia di un proprio documento di identita'.
  Le  autocertificazioni e le dichiarazioni rilasciate ai sensi delle
piu' volte richiamate disposizioni di cui alla legge n. 15/1968 e  al
decreto  del Presidente della Repubblica n. 403/1998, potranno essere
redatte secondo gli allegati modelli B e C.
  C) elenco dei documenti,  dei  titoli,  delle  pubblicazioni  o  di
quant'altro venga allegato alla domanda.
  I  documenti  ed  i  certificati  vanno prodotti in carta libera ai
sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se  redatti  in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta  dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
  Non e' consentito il riferimento a documenti  e  pubblicazioni  per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'
  Non   saranno   presi   in   considerazione   documenti,  titoli  o
pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il  termine  utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
  I  portatori  di  handicap,  ai  sensi  dell'art.  3  della legge 5
febbraio  1992,  n.  104,  potranno  richiedere  nella   domanda   di
partecipare  al  concorso  con i benefici previsti dall'art. 20 della
medesima legge, allegando  (in  originale  o  in  copia  autenticata)
certificazione  relativa  allo  specifico  handicap  rilasciata dalla
commissione medica competente per territorio.  Art. 4.    Commissione
esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice  sara'  nominata successivamente alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
  La stessa sara' costituita come previsto dalle vigenti disposizioni
legislative.  Art. 5.  Valutazione dei titoli
  Ai titoli e' attribuito un punteggio massimo  di  30  punti,  cosi'
suddiviso per categorie:
  Titoli accademici massimo 15 punti:
  dottorato di ricerca: 2 punti per anno - fino a 6;
  borsa post dottorato: 1,5 per anno - fino a 3;
  voto  di  laurea:  da 90 a 100 - fino a 1; da 101 a 110 - fino a 2;
dal 110 e lode - fino a 3;
  partecipazione a commissione d'esami - fino a 2.
  altri titoli - fino a 1.
  Titoli scientifici massimo 10 punti:
  tesi di dottorato: fino a 3;
  pubblicazioni attinenti area concorso: fino a 3;
  pubblicazioni non attinenti: fino a 2;
  partecipazioni a congressi o corsi attinenti a concorso: fino a 2.
  Titoli professionali massimo 5 punti:
  collaborazioni  con Universita': fino a 1; per frazioni superiori a
sei mesi - fino a 0,5;
  collaborazioni con altri enti: per anno - fino a 0,5; per  frazioni
superiori a sei mesi - fino a 0,2;
  attivita' professionali: fino a 0,3;
  abilitazione professionale: fino a 1.
  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati. Il risultato di  tale  valutazione
sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova
orale.  Art. 6.  Prove di esame - Comunicazione ai candidati
  Luogo   e   diario   delle   prove   verranno  comunicati  mediante
raccomandata  con  tassa  a  carico  del   destinatario,   consegnata
dall'amministrazione al servizio postale almeno quindici giorni prima
della data di svgimento delle stesse.
  Esse  consisteranno  in  due  prove  scritte di cui una a contenuto
tecnico-pratico ed una prova orale, comprendente l'accertamento della
conoscenza di una lingua scelta tra l'inglese ed il francese, secondo
il seguente programma:
  prima prova  scritta:  tecniche  di  campionamento  nelle  ricerche
economico-agrarie;
  seconda  prova scritta (di contenuto tecnico-pratico): redazione di
un bilancio  aziendale  con  l'ausilio  degli  strumenti  informatici
(foglio elettronico);
  prova orale: vertera' sulla discussione delle prove scritte e della
prova  pratica  e  su  traduzione  e  discussione  di un argomento di
informatica in lingua inglese o francese.
  Saranno ammessi alla prova  orale  solo  i  candidati  che  avranno
riportato  una  votazione  di  almeno  21/30 nella prova scritta e di
21/30 nella prova di contenuto tecnico-pratico.
  Supereranno il colloquio i  candidati  che  avranno  riportato  una
votazione di almeno 21/30.
  La  votazione  complessiva  sara' determinata, dalla media dei voti
riportati nelle prove scritte, sommata al punteggio  riportato  nella
prova orale.
  Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove di esame, i candidati
dovranno  presentarsi  muniti  di  uno  dei  seguenti  documenti   di
riconoscimento in corso di validita':
  a)  fotografia  recente  applicata  su  carta  bollata,  con  firma
dell'aspirante autenticata;
  b) (per gli impiegati pubblici) tessera personale di riconoscimento
(decreto del Presidente della Repubblica n. 851/67);
  c) carta di identita' o tessera postale o porto  d'armi  o  patente
automobilistica  o passaporto; tessera ferroviaria se il candidato e'
dipendente statale.
  Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del  colloquio,
sono   pubbliche.   Al   termine   di  ogni  seduta,  la  commissione
giudicatrice  formera'  l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
  L'elenco  stesso  verra' affisso all'albo della sede d'esame.  Art.
7.  Riserva di posti e preferenza a parita' di merito
  I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  dovranno  far
pervenire,  per  loro diretta iniziativa, all'Universita' degli studi
di Reggio Calabria - Divisione affari del  personale  non  docente  -
Servizio  1  Affari generali e concorsi, siti in via E. Cuzzocrea, n.
48  -  89128 Reggio Calabria, entro il termine perentorio di quindici
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto il colloquio, i documenti, in carta semplice, gia' indicati
nella   domanda,  attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  riserva,
preferenza o precedenza, dai quali risulti, altresi', il possesso del
requisito  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.
  Si  considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  suindicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  Le   categorie   di  cittadini  che  nei  pubblici  concorsi  hanno
preferenza a parita' di merito sono appresso indicate:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra;
  15)  genitori  vedovi  non  risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20) militari volontari delle Forze armate congedati senza  demerito
al tenine della ferma e rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza determinata:
  a)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche.  Art. 8.  Formazione ed approvazione della graduatoria
  La  graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l'osservanza, a  parita'  di  punti,  delle  preferenze  e  delle
precedenze  previste dal presente bando. E' dichiarato vincitore, nel
limite  del  posto messo a concorso, il candidato utilmente collocato
nella graduatoria di merito. La graduatoria di  merito  e'  approvata
con apposito provvedimento ed e' immediatamente efficace.
  La  graduatoria  dei  vincitori  rimane  efficace per un termine di
diciotto  mesi  dalla  data  della  sopracitata   approvazione,   per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.
  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.  Art. 9.
Assunzione
  Il  vincitore  del  concorso,  o  colui  il  quale  subentrera'  al
vincitore  rinunciatario,  decaduto o dimissionario, sara' invitato a
stipulare, in conformita' a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente,  il
contratto   di   lavoro   individuale   a   tempo  indeterminato  per
l'assunzione in qualita' di collaboratore tecnico, settima  qualifica
funzionale,  area funzionale tecnico-scientifica, previo accertamento
del possesso di  tutti  i  requisiti  prescritti  e  con  diritto  al
trattamento economico iniziale previsto dal precitato contratto.
  Il  vincitore  dovra'  assumere  servizio  in via provvisoria entro
dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto.
  Il periodo di prova ha  durata  di  tre  mesi  e  non  puo'  essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
  Decorsa  la  meta'  del  periodo  di  prova  di cui al comma 1, nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva del preavviso.
  Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
  Il recesso dall'amministrazione deve essere motivato.
  Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro  sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
  In   caso   di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
  L'assunzione    in    ruolo    e'    subordinata   all'accertamento
dell'effettiva disponibilita' finanziaria.  Art. 10.    Presentazione
dei documenti per la nomina
  Il  concorrente  utilmente  collocato  in  graduatoria e dichiarato
vincitore del concorso, deve presentare, a  pena  di  decadenza,  nel
termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di  effettiva assunzione in
servizio i documenti sotto indicati, in una delle seguenti forme:
  a) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle
leggi sul bollo;
  b) dichiarazione sostitutiva di certificazione su  appositi  moduli
predisposti  da  questa  amministrazione (tranne per quello di cui al
punto 6 che dovra' essere prodotto  in  originale).  Resta  salva  la
possibilita'  per  l'amministrazione di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
  Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false  sono  punibili
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:
  1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato
civile  del comune di origine, se il candidato e' nato nel territorio
della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia  gia'  avvenuta  la
trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia
stata  ancora  eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre
un certificato rilasciato dalla competente autorita' consolare;
  2) titolo di studio in originale o  copia  autenticata  purche'  in
regola  con  le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma
non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare,  in
carta  legale,  il  certificato  contenente  la  dichiarazione che lo
stesso sostituisce a tutti gli  effetti  il  diploma  sino  a  quando
quest'ultimo non potra' essere rilasciato;
  3)  certificato  rilasciato  dal sindaco del comune di origine o di
residenza, dal quale risulti che il candidato e' cittadino  italiano.
Sono  equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del
presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto  il  riconoscimento
di  tale  equiparazione  a  norma  di legge, ovvero i cittadini degli
Stati membri della C.E.E.;
  4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di  origine  o  di
residenza,  dal  quale  risulti  che  il  candidato  goda dei diritti
politici e che non sia incorso in alcuna  delle  cause  che  a  norma
delle  vigenti  disposizioni  impediscano  il  godimento  dei diritti
predetti;
  5) certificato generale del casellario giudiziale,  rilasciato  dal
segretario   della  procura  della  Repubblica  presso  il  tribunale
competente;
  6)  certificato  rilasciato  dal  medico  militare  o  dal   medico
provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza,
dal  quale risulti che il candidato ha l'idoneita' fisica al servizio
continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando
di concorso; nel certificato dovra' essere  precisato  che  e'  stato
eseguito  l'accertamento  sierologico del sangue previsto dall'art. 7
della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facolta'  di
sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati
vincitori per i quali lo ritenga necessario;
  7)  copia  dello  stato  di servizio militare (per gli ufficiali) o
copia del foglio matricolare  (per  i  sottufficiali  e  militari  di
truppa)   rilasciata  dalla  competente  autorita'  militare.  Per  i
candidati che non hanno prestato servizio militare, il certificato di
esito di leva.  Coloro  che  non  sono  stati  ancora  sottoposti  al
giudizio  del  consiglio  di leva dovranno produrre un certificato di
iscrizione nelle liste di leva;
  8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopre
altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, enti  pubblici  o
aziende  private, o fruisce di redditi di lavoro subordinato; in caso
affermativo il candidato dovra' optare per il nuovo impiego.    Detta
dichiarazione  deve  contenere le eventuali dichiarazioni concernenti
le cause di risoluzione del precedente rapporto di  pubblico  impiego
(art.  12,  lettera  g)  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
686/1957), e deve essere rilasciata anche in caso negativo;
  9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
  10) certificato di residenza.
  Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti  di
cui  ai  numeri  2)  e  6),  ma  dovranno  esibire  copia dello stato
matricolare in carta legale e la dichiarazione di opzione.
  Il  candidato  vincitore  sara'  invitato  a regolarizzare entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del primo mese  di
servizio  la  documentazione  eventualmente  incompleta  o affetta da
vizio sanabile.  Art. 11.  Trasmissione dei dati personali
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31  dicembre  1996,  n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Servizio 1 - Affari generali e concorsi della divisione affari del
personale  non  docente  dell'Universita'  degli  studi   di   Reggio
Calabria,  per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e saranno
trattati  anche  successivamente  all'eventuale   instaurazione   del
rapporto del medesimo.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso.
  Le  medesime  informazioni potranno essere comunicate unicamente ad
amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
  L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui all'art. 13 della citata
legge tra i quali figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.  Art. 12.  Responsabile del procedimento
  Ai  sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il  responsabile  del  procedimento  concorsuale  di  cui  al
presente bando e' il dott. Antonio Romeo, funzionario amininistrativo
- Capo del Servizio I - Affari generali e concorsi.
  Reggio Calabria, 22 settembre 1999
                                  Il direttore amministrativo: Cantio
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