IL DIRETTORE Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola; Visto lo statuto della scuola emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 16 febbraio 1996; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente le norme in materia di borse di studio universitarie; Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1990 emesso dal ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero del tesoro relativo alla determinazione della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 4107 del 12 maggio 1990, concernente l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura delle borse di studio di cui alla legge n. 398/1989; Vista la legge n. 15/1968; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della classe di scienze sociali nelle sedute del 2 giugno 1999; Vista la deliberazione del Senato accademico della seduta del 9 giugno 1999; Decreta: Art. 1. Indizione concorso E' indetto un concorso per titoli, integrato, ove ritenuto opportuno dalla commissione giudicatrice, da un colloquio, per l'attribuzione di una borsa di studio per lo svolgimento, presso la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, di attivita' di ricerca post-dottorato, per la classe di scienze sociali. Art. 2. Area borsa di studio La borsa di studio, della durata biennale, dell'importo annuo di L. 20.000.000, e' bandita per l'area afferente al settore di scienze politiche della classe suddetta, come segue: area di "Storia moderna e contemporanea: profili economici e istituzionali". Art. 3. Requisiti richiesti Per la partecipazione al concorso sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti: 1) possesso del diploma di laurea in scienze politiche conseguito presso una universita' italiana (ovvero titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad accordi internazionali oppure con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592); 2) possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di un Paese dell'Unione europea; 3) possesso del titolo accademico di dottore di ricerca, o titolo equipollente, conseguito entro la data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande in Italia o all'estero; in quest'ultimo caso e' necessario che il candidato abbia previamente ottenuto anche il riconoscimento del titolo ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 4) eta' non superiore a 36 anni alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione. E' esclusa qualsiasi elevazione dei limiti di eta' previsti ad altri fini dalla normativa vigente; 5) godimento di un reddito personale complessivo annuo lordo non superiore a L. 15.000.000, con riferimento al periodo di imposta coincidente con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la borsa. Nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in un anno e per una parte nell'anno successivo, si fa riferimento all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di altra origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva; 6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso. Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di inviare ai competenti uffici distrettuali delle imposte il nominativo del vincitore della borsa di studio, affmche' gli uffici stessi procedano agli opportuni accertamenti sull'effettiva consistenza del reddito personale dell'interessato. Art. 4. Programma di ricerca A pena di esclusione dal concorso, i candidati devono presentare il programma di ricerca che intendono svolgere presso la scuola nell'ambito dell'area disciplinare di cui all'art. 2 del presente bando. Il programma di ricerca deve essere controfirmato, per approvazione, dal docente della scuola responsabile del programma di ricerca medesimo. Detto programma, inoltre deve essere corredato da una dichiarazione, resa dal predetto docente, con la quale lo stesso si impegna ad accogliere nella struttura scientifica di appartenenza l'aspirante borsista, nell'ipotesi in cui sia nominato vincitore della borsa, ed altresi' si impegna a controllarne l'attivita' di ricerca ed a coordinarla con le altre in corso di svolgimento nell'ambito della struttura stessa. Art. 5. Domande di partecipazione Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice secondo il fac-simile allegato, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire, in plico unico, al direttore della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, divisione formazione universitaria e alla ricerca, via G. Carducci n. 40 - 56100 Pisa, entro le ore 12, del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 999. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda, qualunque ne sia la causa, comporta la inammissibilita' del candidato al concorso. Si considerano altresi' prodotte in tempo utile le domande spedite esclusivamente a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Gli interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo il fac-simile allegato, che e' parte integrante del presente bando. Non saranno prese in considerazione le domande che non contengono tutti gli elementi di cui al facsimile suddetto e/o prive della documentazione di cui all'art. 6 del presente bando. Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli intende partecipare. Il nome ed il cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Art. 6. Documenti da allegare Alla domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti, redatti in carta semplice: a) prograrmna della ricerca post-dottorato che intendono svolgere nelle strutture della scuola; b) dichiarazione resa dal docente responsabile del programma di ricerca, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del presente bando; c) dichiarazione del possesso del titolo originale di dottore di ricerca ovvero dell'attestato provvisorio, rilasciato in luogo dell'originale oppure copia del titolo equipollente al dottorato di ricerca, o di certificato attestante il conseguimento dello stesso; d) copia della dissertazione scritta presentata all'esame finale del dottorato di ricerca nonche' degli altri lavori scientifici e relazioni della commissione giudicatrice depositati, ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Detti documenti devono essere accompagnati da dichiarazione di conformita' all'originale, resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998 circa l'identita' tra le copie presentate ai fini del concorso e gli originali depositati in biblioteca. Qualora il candidato sia in possesso, non del titolo di dottore di ricerca, ma di titolo equipollente dovra' presentare copia della dissertazione scritta presentata all'atto dell'esame fmale per il consegumiento del titolo; e) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea richiesto dal bando nonche' la votazione riportata in ciascuno di essi; f) eventuali pubblicazioni ed altri titoli, che l'interessato ritenga utili ai fmi del giudizio della commissione. Qualora le pubblicazioni ed i titoli non siano presentati in originale ma in copia, devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art, 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, attestante complessivamente la conformita' degli stessi ai rispettivi originali; g) elenco delle pubblicazioni e dei titoli presentati. Art. 7. Riservatezza dei dati contenuti nei documenti Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996 n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal concorso. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della scuola. Art. 8. Modalita' della valutazione Il concorso e' per titoli. La commissione giudicatrice e' nominata con decreto direttoriale, su designazione della classe di scienze sociali nell'ambito del settore di ricerca interessato. In una riunione preliminare all'esame delle domande e dei titoli, la commissione determina i criteri di valutazione per l'attribuzione dei punteggi. Sono considerati idonei i candidati che avranno riportato almeno 7/10 del punteggio complessivo. Al termine dei lavori la commissione formula apposita graduatoria sulla base dei punteggi riportati da ciascun candidato. In caso di parita', la borsa verra' assegnata al candidato con maggiore anzianita' di laurea. La graduatoria e' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale della scuola per un periodo di 15 giorni, entro il quale potranno essere proposte eventuali impugnative. In caso di rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia iniziato l'attivita' di ricerca, subentra altro candidato secondo l'ordine di graduatoria degli idonei. Qualora la borsa non risulti assegnata, la stessa verra' ridistribuita dal Consiglio direttivo della scuola. Art. 9. Conferimento della borsa Il conferimento della borsa di studio, di durata biennale, avviene con provvedimento del direttore della divisione formazione universitaria e alla ricerca, secondo l'ordine della graduatoria, previa accettazione da parte del vincitore. La borsa non e' rinnovabile. La borsa di studio decorrera' dal 1 giorno del mese successivo alla data del provvedimento direttoriale di conferimento. L'attivita' di ricerca post-dottorato non potra' comunque iniziare prima dell'emanazione del provvedimento con il quale viene conferita la borsa. Per l'assegnatario della borsa di studio, si rende necessario, per tutto il periodo di godimento della borsa stessa la copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attivita' di ricerca, mediante stipula di una polizza assicurativa a cui il borsista e' tenuto a provvedere autonomamente, comunque prima dell'inizio dell'attivita' di ricerca. Alla scadenza del primo anno di ricerca, la conferma della borsa per il secondo anno, e' subordinata alla valutazione favorevole, da parte del docente responsabile dell'attivita' svolta, che dovra' risultare da una particolareggiata relazione del borsista sull'attivita' stessa, sui risultati conseguiti e sul residuo programma da svolgere. Ai fini della erogazione della borsa di studio per il secondo anno, l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito del reddito di cui al precedente art. 3 punto 5, con riferimento al secondo anno di erogazione della borsa e presentare autocertificazione come da successivo art. 12, da cui risulti la posizione reddituale relativa all'anno stesso. Il venire meno di tale requisito comporta la decadenza dal diritto di fruizione della borsa e l'obbligo per l'interessato di darne tempestiva comunicazione al direttore della scuola, incorrendo, in caso di inadempimento, nelle penalita' previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. Art. 10. Accettazione della borsa Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, il candidato dichiarato vincitore dovra' far pervenire, a pena di decadenza, alla scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna di Pisa, entro il terrnine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, la seguente documentazione, in carta semplice: 1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio; 2) fotocopia del codice fiscale; 3) copi della copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni; 4) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998 attestante lo stato di servizio militare,; 5) autocertificazione, prevista dalla legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il reddito personale complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato nell'anno solare di maggior fruizione del 1 anno della borsa; 6) estratto dell'atto di nascita; 7) certificato di cittadinanza italiana o di un paese della Unione europea. In sostituzione dei certificati previsti ai punti 6) e 7), i vincitori potranno presentare all'ufficio competente un documento di riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Art. 11. Regime giuridico della borsa Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed e' tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza dalla stessa. La borsa di studio di cui al presente decreto non puo' essere cumulata con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferita, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere utili ad integrare, con soggiomi all'estero, attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruime una seconda volta allo stesso titolo. La borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche ne' a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali. Il godimento della borsa non si configura come rapporto di lavoro, essendo fmalizzato al completamento della formazione scientifico-professionale del borsista. Il dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio di cui al presente decreto puo' chiedere di essere collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art, 2 della legge 13 agosto 1984 n. 476. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fim della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. Art. 12. Casi di differimento, sospensione o interruzione della borsa Il differimento dalla data di inizio o interruzioni del periodo di godimento della borsa verranno consentiti, su apposita istanza, al vincitore che dimostri di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1024. In tali casi l'interessato e' tenuto ad esibire rispettivamente: un certificato delle autorita' militari nel quale dovra' essere indicata la data di inizio e quella, presumibile, in cui avra' termine il servizio militare; un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione obbligatoria ai sensi della succitata legge n. 1204/1971. Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a dame tempestiva comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva egli decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e' obbligato alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data di decadenza e, comunque, oltre la data di regolare svolgimento dell'attivita' attestata dal docente responsabile del programma di ricerca. In caso di interruzione temporanea per gravi e documentati motivi non imputabili al borsista stesso, il direttore puo' disporre - su proposta del docente responsabile del programma di ricerca - una temporanea sospensione della fruizione della borsa. In questo caso la scadenza della borsa e' prorogata di un periodo di tempo corrispondente al periodo di sospensione. Art. 13. Pagamento della borsa Il pagamento della borsa verra' effettuato in due rate annue di Lire 10.000.000 ciascuna. Per il primo anno: la prima rata al momento dell'assegnazione della borsa, la seconda rata entro la fine del primo semestre di attivita', previa presentazione, al competente ufficio, di una dichiarazione resa dal docente della scuola sotto la cui responsabilita' si svolge l'attivita' di ricerca, nella quale si attesti il regolare svolgimento della ricerca stessa da parte del borsista fmo a quella data. Per il secondo anno: la prima rata al momento della presentazione di una valutazione favorevole, da parte del docente responsabile dell'attivita' svolta, che dovra' risultare da una particolareggiata relazione del borsista sull'attivita' stessa, sui risultati conseguiti e sul residuo programma da svolgere e una dichiarazione del godimento di un reddito, come previsto dall' art. 9 comma 6; la seconda rata entro la fme del primo semestre di attivita', previa presentazione, al competente ufficio, di una dichiarazione resa dal docente della scuola sotto la cui responsabilita' si svolge l'attivita' di ricerca, nella quale si attesti il regolare svolgimento della ricerca stessa da parte del borsista fmo a quella data. Art. 14. Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta giorni, dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviate alla scuola oppure richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico. Trascorso il periodo suddetto, l'amministrazione non sara' responsabile in alcun modo della conservazione dei suddetti titoli. Art. 15. Norme di rinvio Per quanto non specificato nel presente bando, si fa riferimento alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' alle altre disposizioni ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente. Il presente decreto sara' reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pisa, 7 ottobre 1999 Il direttore: Varaldo ----------------------------------------