IL DIRETTORE
  Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 41, istitutiva della Scuola;
  Visto  lo  statuto della scuola emanato con decreto direttoriale n.
4437 del 2 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 39 del 16 febbraio 1996;
  Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, concernente  le  norme  in
materia di borse di studio universitarie;
  Visto  il  decreto  interministeriale del 19 aprile 1990 emesso dal
ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
di  concerto con il Ministero del tesoro relativo alla determinazione
della misura minima delle borse di studio, nonche' dei limiti e della
natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire;
  Vista la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica   e  tecnologica  prot.  n.  4107  del  12  maggio  1990,
concernente l'utilizzazione dei fondi destinati alla copertura  delle
borse di studio di cui alla legge n. 398/1989;
  Vista la legge n. 15/1968;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998;
  Viste  le  deliberazioni  adottate  dal  consiglio  della classe di
scienze sociali nelle sedute del 2 giugno 1999;
  Vista la deliberazione del Senato accademico  della  seduta  del  9
giugno 1999; Decreta:  Art. 1.  Indizione concorso
  E'   indetto  un  concorso  per  titoli,  integrato,  ove  ritenuto
opportuno  dalla  commissione  giudicatrice,  da  un  colloquio,  per
l'attribuzione  di  una borsa di studio per lo svolgimento, presso la
scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento  S.  Anna
di  Pisa,  di  attivita'  di ricerca post-dottorato, per la classe di
scienze sociali.  Art. 2.  Area borsa di studio
  La borsa di studio, della durata biennale, dell'importo annuo di L.
20.000.000, e' bandita per l'area afferente  al  settore  di  scienze
politiche della classe suddetta, come segue:
  area  di  "Storia  moderna  e  contemporanea:  profili  economici e
istituzionali".  Art. 3.  Requisiti richiesti
  Per  la   partecipazione   al   concorso   sono   richiesti,   pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
  1)  possesso  del diploma di laurea in scienze politiche conseguito
presso una universita' italiana (ovvero titolo di  studio  conseguito
all'estero  riconosciuto equipollente alla laurea italiana in base ad
accordi internazionali oppure con le modalita' di cui all'art.    332
del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592);
  2)   possesso  della  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai
cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla  Repubblica)
o di un Paese dell'Unione europea;
  3)  possesso  del titolo accademico di dottore di ricerca, o titolo
equipollente, conseguito entro la data di scadenza del termine ultimo
per la  presentazione  delle  domande  in  Italia  o  all'estero;  in
quest'ultimo  caso  e'  necessario che il candidato abbia previamente
ottenuto anche il riconoscimento del titolo ai sensi dell'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
  4) eta' non superiore a 36 anni alla data di scadenza  del  termine
ultimo  per  la presentazione delle domande di ammissione. E' esclusa
qualsiasi elevazione dei limiti di eta' previsti ad altri fini  dalla
normativa vigente;
  5)  godimento  di  un reddito personale complessivo annuo lordo non
superiore a L. 15.000.000, con  riferimento  al  periodo  di  imposta
coincidente  con l'anno solare nel quale e' effettivamente erogata la
borsa. Nel caso in cui la stessa borsa venga erogata per una parte in
un anno e per una  parte  nell'anno  successivo,  si  fa  riferimento
all'anno solare di maggior fruizione della borsa. Alla determinazione
di  tale  reddito  concorrono  redditi  di altra origine patrimoniale
nonche'  emolumenti  di  qualsiasi  altra  natura  aventi   carattere
ricorrente,  con  esclusione  di  quelli  aventi natura occasionale o
derivanti da servizio militare di leva;
  6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti
penali in corso.
  Per  difetto  dei  requisiti  prescritti   l'amministrazione   puo'
disporre  in  ogni  momento,  l'esclusione  dal concorso con motivato
provvedimento.
  L'amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso,  di   inviare   ai
competenti  uffici  distrettuali  delle  imposte  il  nominativo  del
vincitore della borsa di studio, affmche' gli uffici stessi procedano
agli opportuni accertamenti sull'effettiva  consistenza  del  reddito
personale dell'interessato.  Art. 4.  Programma di ricerca
  A pena di esclusione dal concorso, i candidati devono presentare il
programma   di  ricerca  che  intendono  svolgere  presso  la  scuola
nell'ambito dell'area disciplinare di cui  all'art.  2  del  presente
bando.
  Il   programma   di   ricerca   deve   essere   controfirmato,  per
approvazione, dal docente della scuola responsabile del programma  di
ricerca medesimo.
  Detto   programma,   inoltre   deve   essere   corredato   da   una
dichiarazione, resa dal predetto docente, con la quale lo  stesso  si
impegna  ad  accogliere  nella  struttura scientifica di appartenenza
l'aspirante borsista, nell'ipotesi  in  cui  sia  nominato  vincitore
della  borsa,  ed  altresi'  si impegna a controllarne l'attivita' di
ricerca ed a  coordinarla  con  le  altre  in  corso  di  svolgimento
nell'ambito   della   struttura  stessa.     Art.  5.     Domande  di
partecipazione
  Le domande di partecipazione al  concorso,  da  redigere  in  carta
semplice    secondo   il   fac-simile   allegato,   corredate   della
documentazione richiesta, devono essere presentate o fatte pervenire,
in  plico  unico,  al  direttore  della  scuola  superiore  di  studi
universitari  e  di  perfezionamento  S.  Anna,  divisione formazione
universitaria e alla ricerca, via G. Carducci n.  40  -  56100  Pisa,
entro  le  ore  12, del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
999.
  Il  ritardo  nella  presentazione  o  nell'arrivo  della   domanda,
qualunque ne sia la causa, comporta la inammissibilita' del candidato
al concorso.
  Si  considerano altresi' prodotte in tempo utile le domande spedite
esclusivamente  a  mezzo  di  raccomandata  postale  con  avviso   di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fara' fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
  Gli  interessati dovranno redigere le domande unicamente secondo il
fac-simile allegato, che e' parte integrante del presente bando.  Non
saranno prese in considerazione le domande che non  contengono  tutti
gli   elementi   di   cui  al  facsimile  suddetto  e/o  prive  della
documentazione di cui all'art. 6 del presente bando.
  Sull'involucro del plico devono risultare le indicazioni del  nome,
cognome  e indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso
cui egli intende partecipare. Il nome ed  il  cognome  del  candidato
dovranno, inoltre, essere apposti su ciascuno dei lavori presentati.
  L'amministrazione  non assume alcuna responsabilita' per il caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della
residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata  oppure
tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali
disguidi    postali    o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa.  Art. 6.  Documenti da allegare
  Alla domanda gli aspiranti devono allegare  i  seguenti  documenti,
redatti in carta semplice:
  a)  prograrmna  della ricerca post-dottorato che intendono svolgere
nelle strutture della scuola;
  b) dichiarazione resa dal docente  responsabile  del  programma  di
ricerca, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del presente bando;
  c)  dichiarazione  del  possesso del titolo originale di dottore di
ricerca  ovvero  dell'attestato  provvisorio,  rilasciato  in   luogo
dell'originale  oppure  copia del titolo equipollente al dottorato di
ricerca, o di certificato attestante il conseguimento dello stesso;
  d) copia della dissertazione scritta  presentata  all'esame  finale
del  dottorato  di  ricerca  nonche' degli altri lavori scientifici e
relazioni  della  commissione  giudicatrice  depositati,   ai   sensi
dell'art.  73  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382 presso le biblioteche nazionali di Roma  e  di  Firenze.
Detti  documenti  devono  essere  accompagnati  da  dichiarazione  di
conformita' all'originale, resa dall'interessato ai  sensi  dell'art.
4  della  legge  4  gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  403  del  20  ottobre  1998  circa
l'identita'  tra  le  copie  presentate  ai  fini  del concorso e gli
originali depositati in  biblioteca.  Qualora  il  candidato  sia  in
possesso,  non  del  titolo  di  dottore  di  ricerca,  ma  di titolo
equipollente dovra'  presentare  copia  della  dissertazione  scritta
presentata all'atto dell'esame fmale per il consegumiento del titolo;
  e) dichiarazione degli esami previsti dal corso di laurea richiesto
dal bando nonche' la votazione riportata in ciascuno di essi;
  f)  eventuali  pubblicazioni  ed  altri  titoli,  che l'interessato
ritenga utili ai fmi  del  giudizio  della  commissione.  Qualora  le
pubblicazioni  ed  i  titoli  non siano presentati in originale ma in
copia, devono essere accompagnati da  una  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta', resa dall'interessato ai sensi dell'art. 4
della legge n. 15/1968 e dell'art, 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998, attestante  complessivamente  la  conformita'
degli stessi ai rispettivi originali;
  g)  elenco  delle  pubblicazioni  e dei titoli presentati.  Art. 7.
Riservatezza dei dati contenuti nei documenti
  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge  31  dicembre  1996  n.
675,  i  dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Scuola esclusivamente per le finalita' di gestione del concorso.
  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione pena l'esclusione dal
concorso.
  L'interessato gode dei diritti di  cui  all'art.  13  della  citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano.
  Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti della
scuola.  Art. 8.  Modalita' della valutazione
  Il concorso e' per titoli.
  La commissione giudicatrice e' nominata con  decreto  direttoriale,
su  designazione  della  classe  di  scienze  sociali nell'ambito del
settore di ricerca interessato. In una riunione preliminare all'esame
delle domande e dei titoli, la commissione  determina  i  criteri  di
valutazione per l'attribuzione dei punteggi.
  Sono  considerati  idonei  i candidati che avranno riportato almeno
7/10 del punteggio complessivo.
  Al termine dei lavori la commissione formula  apposita  graduatoria
sulla  base  dei  punteggi riportati da ciascun candidato. In caso di
parita',  la  borsa  verra'  assegnata  al  candidato  con   maggiore
anzianita' di laurea.
  La  graduatoria  e'  resa  pubblica  mediante  affissione  all'albo
ufficiale della scuola per un periodo di 15 giorni,  entro  il  quale
potranno essere proposte eventuali impugnative.
  In  caso  di  rinuncia dell'assegnatario, prima che lo stesso abbia
iniziato l'attivita' di ricerca,  subentra  altro  candidato  secondo
l'ordine di graduatoria degli idonei.
  Qualora   la   borsa   non  risulti  assegnata,  la  stessa  verra'
ridistribuita  dal  Consiglio  direttivo  della  scuola.    Art.   9.
Conferimento della borsa
  Il  conferimento della borsa di studio, di durata biennale, avviene
con  provvedimento   del   direttore   della   divisione   formazione
universitaria  e  alla  ricerca,  secondo l'ordine della graduatoria,
previa accettazione da parte del vincitore.
  La borsa non e' rinnovabile.
  La borsa di studio decorrera' dal 1 giorno del mese successivo alla
data del provvedimento direttoriale di conferimento.
  L'attivita' di ricerca post-dottorato non potra' comunque  iniziare
prima  dell'emanazione del provvedimento con il quale viene conferita
la borsa.
  Per l'assegnatario della borsa di studio, si rende necessario,  per
tutto  il  periodo  di  godimento  della  borsa  stessa  la copertura
assicurativa per i rischi  professionali  e  gli  infortuni  connessi
all'attivita'   di   ricerca,   mediante   stipula   di  una  polizza
assicurativa a cui il borsista e' tenuto a provvedere  autonomamente,
comunque prima dell'inizio dell'attivita' di ricerca.
  Alla  scadenza  del  primo anno di ricerca, la conferma della borsa
per il secondo anno, e' subordinata alla valutazione  favorevole,  da
parte  del  docente  responsabile  dell'attivita'  svolta, che dovra'
risultare   da   una   particolareggiata   relazione   del   borsista
sull'attivita'   stessa,  sui  risultati  conseguiti  e  sul  residuo
programma da svolgere.
  Ai fini della erogazione della borsa di studio per il secondo anno,
l'interessato dovra' mantenere il possesso del requisito del  reddito
di  cui al precedente art. 3 punto 5, con riferimento al secondo anno
di erogazione della borsa e  presentare  autocertificazione  come  da
successivo  art.  12, da cui risulti la posizione reddituale relativa
all'anno stesso.  Il  venire  meno  di  tale  requisito  comporta  la
decadenza  dal  diritto  di  fruizione  della  borsa  e l'obbligo per
l'interessato di darne tempestiva comunicazione  al  direttore  della
scuola,   incorrendo,  in  caso  di  inadempimento,  nelle  penalita'
previste  dal  codice penale e dalle leggi speciali in materia.  Art.
10.  Accettazione della borsa
  Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti,  il
candidato  dichiarato  vincitore  dovra'  far  pervenire,  a  pena di
decadenza,  alla  scuola  superiore  di  studi  universitari   e   di
perfezionamento  S.  Anna  di  Pisa,  entro il terrnine perentorio di
quindici giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione,
la seguente documentazione, in carta semplice:
  1) dichiarazione di accettazione della borsa di studio;
  2) fotocopia del codice fiscale;
  3) copi della copertura assicurativa per i rischi  professionali  e
gli infortuni;
  4)  autocertificazione  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998 attestante lo stato di servizio
militare,;
  5) autocertificazione, prevista dalla legge n. 15/1968 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  attestante  il  reddito   personale
complessivo annuo lordo di cui fruira' l'interessato nell'anno solare
di maggior fruizione del 1 anno della borsa;
  6) estratto dell'atto di nascita;
  7)  certificato di cittadinanza italiana o di un paese della Unione
europea.
  In sostituzione dei certificati  previsti  ai  punti  6)  e  7),  i
vincitori  potranno presentare all'ufficio competente un documento di
riconoscimento in corso di validita', come previsto dall'art.  7  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  403/1998.   Art. 11.
Regime giuridico della borsa
  Il borsista non puo' essere impegnato in attivita' didattiche ed e'
tenuto ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di  concessione
della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
  La  borsa  di  studio  di  cui  al presente decreto non puo' essere
cumulata con altre borse di studio,  a  qualsiasi  titolo  conferita,
tranne  che  con quelle concesse da istituzioni nazionali e straniere
utili ad integrare, con soggiomi all'estero, attivita' di  formazione
o di ricerca dei borsisti.
  Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo' usufruime una
seconda volta allo stesso titolo.
  La  borsa di studio non da' luogo a trattamenti previdenziali ne' a
valutazioni ai fini  di  carriere  giuridiche  ed  economiche  ne'  a
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
  Il  godimento della borsa non si configura come rapporto di lavoro,
essendo    fmalizzato    al    completamento     della     formazione
scientifico-professionale del borsista.
  Il  dipendente pubblico che fruisca della borsa di studio di cui al
presente  decreto  puo'  chiedere  di  essere  collocato  in  congedo
straordinario  per  motivi  di studio senza assegni, prevista per gli
ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art, 2 della  legge  13
agosto 1984 n. 476.
  Il   periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai  fim  della
progressione  in  carriera  e  del  trattamento   di   quiescenza   e
previdenza.      Art.  12.    Casi  di  differimento,  sospensione  o
interruzione della borsa
  Il  differimento dalla data di inizio o interruzioni del periodo di
godimento della borsa verranno consentiti, su  apposita  istanza,  al
vincitore  che  dimostri  di dover soddisfare gli obblighi militari o
che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre  1971,
n.   1024.   In   tali   casi  l'interessato  e'  tenuto  ad  esibire
rispettivamente:
  un certificato delle autorita' militari  nel  quale  dovra'  essere
indicata  la  data  di  inizio  e  quella,  presumibile, in cui avra'
termine il servizio militare;
  un certificato medico nel quale dovranno essere indicati i  periodi
di   astensione  obbligatoria  ai  sensi  della  succitata  legge  n.
1204/1971.
  Il borsista che interrompa l'attivita' e' tenuto a dame  tempestiva
comunicazione all'amministrazione. In caso di interruzione definitiva
egli  decade da ogni diritto di fruizione della borsa ed e' obbligato
alla restituzione di quanto eventualmente percepito oltre la data  di
decadenza   e,  comunque,  oltre  la  data  di  regolare  svolgimento
dell'attivita' attestata dal docente responsabile  del  programma  di
ricerca.
  In  caso  di interruzione temporanea per gravi e documentati motivi
non imputabili al borsista stesso, il direttore puo'  disporre  -  su
proposta  del  docente  responsabile  del  programma di ricerca - una
temporanea sospensione della fruizione della borsa. In questo caso la
scadenza  della  borsa  e'  prorogata  di   un   periodo   di   tempo
corrispondente  al periodo di sospensione.  Art. 13.  Pagamento della
borsa
  Il pagamento della borsa verra' effettuato in  due  rate  annue  di
Lire 10.000.000 ciascuna.
  Per il primo anno: la prima rata al momento dell'assegnazione della
borsa, la seconda rata entro la fine del primo semestre di attivita',
previa  presentazione,  al  competente  ufficio, di una dichiarazione
resa dal docente della scuola sotto la cui responsabilita' si  svolge
l'attivita'   di   ricerca,   nella  quale  si  attesti  il  regolare
svolgimento della ricerca stessa da parte del borsista fmo  a  quella
data.
  Per  il  secondo anno: la prima rata al momento della presentazione
di una valutazione favorevole,  da  parte  del  docente  responsabile
dell'attivita'  svolta, che dovra' risultare da una particolareggiata
relazione  del  borsista   sull'attivita'   stessa,   sui   risultati
conseguiti  e  sul  residuo programma da svolgere e una dichiarazione
del godimento di un reddito, come previsto dall' art.  9 comma 6;  la
seconda  rata  entro  la  fme del primo semestre di attivita', previa
presentazione, al competente ufficio, di una dichiarazione  resa  dal
docente   della   scuola  sotto  la  cui  responsabilita'  si  svolge
l'attivita'  di  ricerca,  nella  quale  si   attesti   il   regolare
svolgimento  della  ricerca stessa da parte del borsista fmo a quella
data.  Art. 14.  Ritiro delle pubblicazioni e dei titoli
  I candidati dovranno provvedere a loro spese, entro novanta giorni,
dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria di merito,  al
ritiro  dei  titoli  e delle pubblicazioni inviate alla scuola oppure
richiederne la spedizione con tassa postale a loro carico.  Trascorso
il periodo suddetto,  l'amministrazione  non  sara'  responsabile  in
alcun  modo della conservazione dei suddetti titoli.  Art. 15.  Norme
di rinvio
  Per  quanto  non  specificato nel presente bando, si fa riferimento
alle norme contenute nella legge 28 febbraio 1980, n. 28, nel decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e nella legge
30  novembre  1989,  n.  398,   nonche'   alle   altre   disposizioni
ministeriali impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
  Il  presente  decreto  sara'  reso  pubblico mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Pisa, 7 ottobre 1999
                                                Il direttore: Varaldo
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