IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il decreto interministeriale 20 maggio 1983 ed il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, regolamenti concorsuali del personale non docente delle Universita'; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed in particolare l'art. 22; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 20, 21 e 22; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Tenuto conto che nei predetti decreti del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e n. 693/1996 non vengono indicate le tipologie di concorso per le singole qualifiche e profili ne' i titoli di studio richiesti per l'accesso; Ritenuto di poter continuare ad applicare i regolamenti concorsuali specifici per il personale tecnico amministrativo dell'Universita', in tutto cio' che non contrasti con le disposizioni dettate dai sopracitati decreti del Presidente della Repubblica; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in materia di "tutela della privacy"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, con la quale sono state apportate modifiche alla predetta legge n. 127/1997, ed in particolare l'art. 2, commi 9 e 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19; Vista l'ordinanza direttorale n. 483 dell'8 giugno 1999, con la quale e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico di ruolo in prova, settima qualifica, presso il dipartimento di meccanica; Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 2 luglio 1999, nella quale e' stato pubblicato il bando di concorso di cui sopra; Visti i verbali della commissione giudicatrice, dai quali risulta che nessun candidato si e' presentato alle prove scritte; Vista la nota n. 801 del 29 settembre 1999, con la quale il direttore del dipartimento di meccanica ha richiesto la riassegnazione del posto di collaboratore tecnico, lasciando invariate le condizioni previste dal precedente bando per quanto attiene al titolo di studio necessario per la partecipazione ed al programma d'esame; Considerato che nell'organico della carriera direttiva dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria risultano non soddisfatte le riserve per gli appartenenti alle categorie protette, di cui alla legge n. 482/1968; Vista l'ordinanza direttorale n. 386 del 5 maggio 1999, con la quale e' stata individuata per il concorso in questione la categoria protetta cui riservare il posto da bandire; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Considerato che lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo messo a concorso non implica l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attiene alla tutela degli interessi nazionali; Accertata la vacanza e la disponibilita' del posto suddetto; Accertata la disponibilita' di bilancio; Dispone: Art. 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico, per l'ammissione nel ruolo organico della settima qualifica, area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria, presso il dipartimento di meccanica dell'Universita' degli studi di Ancona.