IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,
n. 1077;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
  Visto il decreto interministeriale 20 maggio  1983  ed  il  decreto
ministeriale  27  luglio  1988,  n.  534, regolamenti concorsuali del
personale non docente delle Universita';
  Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed in  particolare  l'art.
22;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, ed in particolare gli
articoli 20, 21 e 22;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  modificato  ed  integrato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
  Tenuto   conto  che  nei  predetti  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994  e  n.  693/1996  non  vengono  indicate  le
tipologie  di  concorso  per  le  singole  qualifiche e profili ne' i
titoli di studio richiesti per l'accesso;
  Ritenuto di poter continuare ad applicare i regolamenti concorsuali
specifici per il personale tecnico  amministrativo  dell'Universita',
in  tutto  cio'  che  non  contrasti  con le disposizioni dettate dai
sopracitati decreti del Presidente della Repubblica;
  Visto il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto
universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996;
  Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di "tutela della privacy";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3;
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191,  con  la  quale  sono  state
apportate   modifiche   alla   predetta  legge  n.  127/1997,  ed  in
particolare l'art. 2, commi 9 e 10;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n.  403,  "regolamento  di  attuazione  degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in  materia  di  semplificazione  delle
certificazioni amministrative";
  Vista  la  legge  18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art.
19;
  Vista l'ordinanza direttorale n. 483 dell'8  giugno  1999,  con  la
quale  e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un  posto  di  collaboratore  tecnico  di  ruolo  in  prova,  settima
qualifica, presso il dipartimento di meccanica;
  Vista la Gazzetta Ufficiale - 4 serie speciale - n. 52 del 2 luglio
1999,  nella  quale  e'  stato pubblicato il bando di concorso di cui
sopra;
  Visti i verbali della commissione giudicatrice, dai  quali  risulta
che nessun candidato si e' presentato alle prove scritte;
  Vista  la  nota  n.  801  del  29  settembre  1999, con la quale il
direttore   del   dipartimento   di   meccanica   ha   richiesto   la
riassegnazione   del   posto   di  collaboratore  tecnico,  lasciando
invariate le condizioni previste  dal  precedente  bando  per  quanto
attiene  al  titolo  di studio necessario per la partecipazione ed al
programma d'esame;
  Considerato che nell'organico della  carriera  direttiva  dell'area
tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria  risultano non soddisfatte le
riserve per gli appartenenti alle categorie  protette,  di  cui  alla
legge n. 482/1968;
  Vista  l'ordinanza  direttorale  n.  386  del 5 maggio 1999, con la
quale e' stata individuata per il concorso in questione la  categoria
protetta cui riservare il posto da bandire;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che  lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo
messo a concorso non  implica  l'esercizio  diretto  o  indiretto  di
pubblici  poteri  ovvero  non  attiene  alla  tutela  degli interessi
nazionali;
  Accertata la vacanza e la disponibilita' del posto suddetto;
  Accertata la disponibilita' di bilancio;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad  un  posto
di  collaboratore  tecnico, per l'ammissione nel ruolo organico della
settima   qualifica,   area    funzionale    tecnico-scientifica    e
socio-sanitaria, presso il dipartimento di meccanica dell'Universita'
degli studi di Ancona.