IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
settembre 1981;
  Visto  il  decreto  interministeriale  20  maggio 1983, concernente
"normativa concorsuale del personale non docente delle universita' in
relazione  ai  profili  professionali  indicati   nel   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981";
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n. 104, ed in particolare gli
articoli 20, 21 e 22;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  modificato  ed  integrato  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693, recante norme per l'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
  Tenuto  conto  che  nei  predetti  decreti  del  Presidente   della
Repubblica  n.  487/1994  e  n.  693/1996  non  vengono  indicate  le
tipologie di concorso per le  singole  qualifiche  e  profili  ne'  i
titoli di studio richiesti per l'accesso;
  Ritenuto di poter continuare ad applicare i regolamenti concorsuali
specifici  per  il personale tecnico amministrativo dell'Universita',
in tutto cio' che non  contrasti  con  le  disposizioni  dettate  dai
sopracitati decreti del Presidente della Repubblica;
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto
Universita', sottoscritto in data 21 maggio 1996;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675,  recante  disposizioni  in
materia di "tutela della privacy";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3;
  Vista  la  legge  16  giugno  1998, n. 191, con la quale sono state
apportate  modifiche  alla  predetta  legge  n.   127/1997,   ed   in
particolare l'art. 2, commi 9 e 10;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, "regolamento di attuazione degli articoli  1,  2  e  3  della
legge  15  maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative";
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed  in  particolare  l'art.
19;
  Vista  la  delibera  n.  1426  del 5 novembre 1998, con la quale il
consiglio  di  amministrazione  di  questo   Ateneo   ha   assegnato,
autorizzandone   la   copertura,   posti   di  personale  tecnico  ed
amministrativo a varie strutture dell'Ateneo, tra cui il dipartimento
di energetica;
  Vista la nota n. 1468  del  18  dicembre  1998,  con  la  quale  il
direttore  del dipartimento di energetica ha comunicato che intendeva
ricoprire  l'unita'  assegnata  con  un  posto   di   assistente   di
elaborazione dati;
  Esperita,  con  esito  negativo, la procedura di mobilita' esterna,
prevista dall'art. 37 del C.C.N.L.;
  Vista la nota n. 926 del 27 ottobre 1999, con la quale il direttore
del predetto dipartimento ha comunicato il programma ed il calendario
d'esame;
  Considerato che nell'organico della carriera di concetto  dell'area
delle  strutture  di  elaborazione  dati non risultano soddisfatte le
riserve per gli appartenenti alle categorie  protette,  di  cui  alla
legge n. 482/1968;
  Vista  l'ordinanza  direttoriale  n. 762 del 27 agosto 1999, con la
quale sono state individuate  le  categorie  protette,  ex  legge  n.
482/1968, cui riservare i posti da bandire nella carriera di concetto
dell'area delle strutture di elaborazione dati;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che  lo svolgimento delle mansioni connesse al profilo
messo a concorso non  implica  l'esercizio  diretto  o  indiretto  di
pubblici  poteri  ovvero  non  attiene  alla  tutela  degli interessi
nazionali;
  Accertata la vacanza e la disponibilita' del posto di assistente di
elaborazione dati in parola;
  Accertata la disponibilita' di bilancio;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E' indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad  un  posto  di
assistente  di elaborazione dati, per l'ammissione nel ruolo organico
della  sesta  qualifica,   area   funzionale   delle   strutture   di
elaborazione    dati,    presso   il   dipartimento   di   energetica
dell'Universita' degli studi di Ancona.