IL DIRIGENTE DEL PERSONALE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  maggio  1983  ed  il  decreto
ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in articolare l'art. 5;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, e successive modifiche e integrazioni,  per  quanto  applicabile
alla  luce  dell'art.  45, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto   il   contratto   collettivo   di   lavoro   del   personale
tecnico-amministrativo del comparto universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662  e  la  legge  27  dicembre
1997, n. 449, in particolare l'art. 51;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403;
  Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto  il regolamento sull'accesso all'impiego presso l'Universita'
degli studi di Bologna da parte del personale  tecnico-amministrativo
adottato  con  decreto  rettorale n. 691 del 26 maggio 1998, ai sensi
dell'art. 17, comma 109, della legge n.   127/1997,  previa  delibera
del  consiglio  d'amministrazione  del  5 maggio 1998, pubblicato sul
bollettino ufficiale di Ateneo n. 43 del 15 giugno 1998;
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo Ateneo
dell'8 giugno 1999 con la quale,  fra  l'altro,  e'  stato  assegnata
all'unita'  complessa  di  istituti  "Scienze  pediatriche, mediche e
chirurgiche" un posto di collaboratore  tecnico,  settima  qualifica,
area   funzionale  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria  e  si  e'
autorizzata l'emissione del relativo bando di concorso;
  Vista la nota prot. n. 204 del 21 ottobre  1999  con  la  quale  il
responsabile   della   struttura   interessata   ha   individuato  le
caratteristiche professionali  necessarie,  precisando  in  relazione
alle   stesse  il  programma  d'esame  relativo  alla  selezione  dei
candidati;
  Ravvisata    conseguentemente    la    necessita'    di     bandire
complessivamente  un  posto  di  settima  qualifica - area funzionale
tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  profilo  di   collaboratore
tecnico   osservando  le  specifiche  e  le  indicazioni  di  seguito
riportate;
  Visto  il  decreto  rettorale  n.  1406 del 25 novembre 1997 con il
quale e' stata da ultimo rideterminata la pianta organica di Ateneo;
  Accertata la vacanza del posto da coprire;
  Considerato che alla data odierna esiste nel bilancio di Ateneo  la
relativa disponibilita' finanziaria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
  E'  indetto presso l'universita' degli studi di Bologna un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di un  posto  di  collaboratore
tecnico,  settima  qualifica,  area  funzionale tecnico-scientifica e
socio-sanitaria,  presso  l'unita'  complessa  di  istituti  "Scienze
pediatriche, mediche e chirurgiche".
  L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini
e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  ed il trattamento nei luoghi di
lavoro.