IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
  Visto  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
  Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24
settembre 1981;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione del 20
maggio 1983, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
  Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,  n.
116;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125,  che  garantisce pari
opportunita' tra donne e uomini per l'accesso a lavoro;
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa  ai  portatori  di
handicap;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174 ed in particolare l'art. 3;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli impieghi pubblici;
  Vista la legge n. 127 del 15 giugno 1997;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 403/1998,
recante il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2  e  3  della
legge   15  maggio  1997,  n.  127,  in  materia  di  semplificazione
amministrativa;
  Vista la legge n. 448 del 23 dicembre 1998;
  Vista la legge n. 28 del 18 febbraio 1999;
  Vista l'ordinanza per il reclutamento del personale  amministrativo
tecnico    ausiliare    approvata    nella   seduta   del   consiglio
d'amministrazione del 7 settembre 1999;
  Visto il d.D.A. n. 1518 del 16 novembre 1999  con  cui  sono  state
apportate modifiche alla pianta organica;
  Tenuto  conto  che  le  esigenze di servizio emerse in relazione ai
flussi organizzativi inducono  a  mettere  a  concorso  un  posto  di
assistente   amministrativo,   sesta   qualifica   funzionale,   area
funzionale amministrativo contabile;
  Considerato che la riserva di  cui  all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 567/1987, risulta essere inoperante;
  Considerato che, la riserva del 15% dei posti in dotazione organica
destinata  agli  appartenenti  alle  categorie  di  cui alla legge n.
482/1968, relativi all'area funzionale servizi  generali  e  tecnici,
quinta qualifica funzionale, prevista dall'art. 5, comma 3, punto 1),
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 9 maggio 1994, n.
487, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  risulta  essere
inoperante;
  Accertato  che  la  riserva  di cui alla legge 24 dicembre 1986, n.
958, modificata dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  196,  del
20%  delle  vacanze  annuali  dei  posti  destinati  al  concorso, in
favoredei militari in  ferma  di  leva  prolungata  e  dei  volontari
specializzati  delle  tre  Forze  armate, congedati senza demerito al
termine  della  ferma  o  rafferma   contrattuale,   risulta   essere
inoperante;
  Accertato  che  la  riserva di cui alla legge 20 settembre 1980, n.
574, del 2% dei posti destinati al concorso in favore degli ufficiali
di complemento della Marina e dell'Aeronautica che abbiano  terminato
senza demerito ferma biennale, risulta essere inoperante;
  Accertata la vacanza del posto da coprire;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Numero dei posti
  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad  un  posto di
assistente  amministrativo,  sesta  qualifica   funzionale   -   area
funzionale amministrativo contabile, presso l'Universita' degli studi
Roma Tre.