IL DIRETTORE GENERALE
                degli affari generali e del personale
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686, recante  le  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  citato  e
successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista la legge 12 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni  e
modificazioni;
  Vista  la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista   la   legge  20  settembre  1980,  n.  574  "Unificazione  e
riordinamento dei ruoli normali,  speciali  e  di  complemento  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219;
  Vista la legge  24  dicembre  1986,  n.  958  "Norme  sul  servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
  Vista  la  legge  23  agosto  1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi  di
vista per l'ammissione ai concorsi;
  Vista  la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di
finanza pubblica";
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio  1994,  n.  174  "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1996,
n.  693,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  196  "Attuazione
dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato  e  avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 19
aprile 1996, registrato alla  Corte  dei  conti,  Presidenza,  il  27
dicembre  1996,  registro  n.  3,  foglio  n.  189  e  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana  n. 23 del 29 gennaio 1997 con il quale e' stata determinata
la dotazione organica del Ministero dei lavori pubblici;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutela delle persone e  di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per  la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista   la   circolare   del   Ministero  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato  -  I.G.F.
n.  69  del 6 agosto 1998 con la quale e' stato disposto che gli atti
relativi alle procedure concorsuali  debbono  pervenire  agli  uffici
centrali del bilancio alla fine del procedimento, e cioe', unitamente
ai contratti individuali di lavoro dei relativi vincitori;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e  successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri, in vigore dal 17 febbraio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1999
con il quale il Ministero dei lavori pubblici e' stato autorizzato ad
avviare delle procedure concorsuali, tra cui anche quella relativa al
profilo di che trattasi;
  Vista la necessita' di ricoprire le vacanze esistenti nell'area B -
profilo professionale di assistente tecnico;
  Ravvisata l'opportunita' di bandire un concorso per l'assunzione di
complessive quaranta unita' nel profilo in questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
  E'  indetto  un  concorso  pubblico, per esami, per l'assunzione di
complessivi quaranta posti, nel profilo professionale  di  assistente
tecnico,  area  B,  posizione  economica  B3,  in prova nei ruoli del
personale dell'amministrazione dei lavori pubblici.
  Il concorso di cui al comma precedente e' indetto  per  gli  uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici.
  Sui  posti a concorso gravano le seguenti riserve ove numericamente
applicabili:
  il 30% dei posti destinati al concorso e'  riservato  al  personale
interno  che  sia inquadrato nei profili professionali di disegnatore
specializzato,  operatore  tecnico  specializzato  di  laboratorio  e
ufficiale  idraulico  da  almeno  cinque  anni  ed  in possesso della
maturita'  tecnica  professionale  con  effettivo   esercizio   delle
attribuzioni specifiche per almeno cinque anni o di diploma di scuola
secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico;
  il  20%  dei  posti  e'  riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  dell'art.  39  del  decreto
legislativo  12  maggio  1995,  n.  196, ai militari in ferma di leva
prolungata ed ai volontari  specializzati  delle  tre  Forze  armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quadriennale;
  il 15% dei posti della dotazione organica del profilo professionale
in  questione  e'  riservato  agli appartenenti alle categorie di cui
alla legge 2 aprile 1968,  n.  482,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi  istituiti
presso la direzione provinciale del  lavoro  ai  sensi  dell'art.  19
della  predetta  legge  e  risultino disoccupati sia al momento della
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
  L'insieme  delle  riserve  dei  posti  eventualmente applicabili ai
sensi dei punti precedenti  non  puo'  complessivamente  superare  la
meta' dei posti messi a concorso.
  Se  in  relazione  a tale limite sara' necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo  legge,  essa  verra'  attuata  in  misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
  Coloro  che  intendano  avvalersi delle suddette riserve ovvero che
abbiano titoli di precedenza eo preferenza  dovranno  farne  espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso pena la non
valutazione del relativo beneficio.