IL DIRETTORE GENERALE
                degli affari generali e del personale
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686  recante  le  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  citato  e
successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista la legge 12 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni  e
modificazioni;
  Vista  la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista  la  legge  20  settembre  1980,  n.  574   "Unificazione   e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1984,
n. 1219;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1986,  n.  958  "Norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
  Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo;
  Vista  la  legge  7  agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi;
  Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi di
vista per l'ammissione ai concorsi;
  Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente  azioni  positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Vista   la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi  correttivi  di
finanza pubblica";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174 "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini  degli  stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693,  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio  1995,  n.  196  "Attuazione
dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato  e  avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 19
aprile 1996, registrato alla  Corte  dei  conti,  Presidenza,  il  27
dicembre  1996,  registro  n.  3,  foglio  n.  189  e  pubblicato nel
supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana  n. 23 del 29 gennaio 1997 con il quale e' stata determinata
la dotazione organica del Ministero dei lavori pubblici;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, tutela delle persone e  di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per  la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista   la   circolare   del   Ministero  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato  -  I.G.F.
n.  69  del 6 agosto 1998 con la quale e' stato disposto che gli atti
relativi alle procedure concorsuali  debbono  pervenire  agli  uffici
centrali del bilancio alla fine del procedimento, e cioe', unitamente
ai contratti individuali di lavoro dei relativi vincitori;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e  successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri, in vigore dal 17 febbraio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1999
con il quale il Ministero dei lavori pubblici e' stato autorizzato ad
avviare delle procedure concorsuali, tra cui anche quella relativa al
profilo di che trattasi;
  Vista la necessita' di ricoprire le vacanze esistenti nell'area B -
profilo professionale addetto a personal computer;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  bandire un concorso per l'assunzione
part-time  al  50%  di  complessive  dieci  unita'  nel  profilo   in
questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  per l'assunzione
part-time  al  50%  di   complessivi   dieci   posti,   nel   profilo
professionale  di  addetto  a  personal  computer,  area B, posizione
economica B2, in prova nei ruoli del  personale  dell'amministrazione
dei lavori pubblici.
  Il  concorso  di  cui al comma precedente e' indetto per gli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici.
  Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve:
  il 20% dei posti e' riservato, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  65,
della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e dell'art. 39 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ai  militari  in  ferma  di  leva
prolungata  ed  ai  volontari  specializzati  delle tre Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quadriennale;
  il 15% dei posti della dotazione organica del profilo professionale
in questione e' riservato agli appartenenti  alle  categorie  di  cui
alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482, e successive modificazioni ed
integrazioni  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi  istituiti
presso  la  direzione  provinciale  del  lavoro ai sensi dell'art. 19
della predetta legge e risultino disoccupati  sia  al  momento  della
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
  L'insieme delle riserve  dei  posti  eventualmente  applicabili  ai
sensi  dei  punti  precedenti  non  puo' complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso.
  Se in relazione a tale limite sara' necessaria  una  riduzione  dei
posti  da  riservare  secondo  legge,  essa  verra' attuata in misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
  Coloro che intendano avvalersi delle suddette  riserve  ovvero  che
abbiano  titoli  di precedenza e/o preferenza dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso pena la non
valutazione del relativo beneficio.