IL DIRETTORE GENERALE
                degli affari generali e del personale
  Visto  il  testo  unico  approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive  integrazioni  e
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.
686  recante  le  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  citato  e
successive integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista la legge 12 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni  e
modificazioni;
  Vista  la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive integrazioni e
modificazioni;
  Vista   la   legge  20  settembre  1980,  n.  574  "Unificazione  e
riordinamento dei ruoli normali,  speciali  e  di  complemento  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219;
  Vista la legge  24  dicembre  1986,  n.  958  "Norme  sul  servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
  Vista  la  legge  23  agosto  1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta di bollo;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi  di
vista per l'ammissione ai concorsi;
  Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive
per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro;
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
integrazioni e modificazioni;
  Vista  la  legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di
finanza pubblica";
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio  94,  n.  174  "Regolamento  recante  norme sull'accesso dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.
693, concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio 1995, n. 196 "Attuazione
dell'art. 3 della legge 6 marzo 92, n. 216, in  materia  di  riordino
dei  ruoli,  modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
aprile  1996,  registrato  alla  Corte  dei  conti, Presidenza, il 27
dicembre 1996,  registro  n.  3,  foglio  n.  189  e  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 23 del 29 gennaio 1997 con il quale e' stata  determinata
la dotazione organica del Ministero dei lavori pubblici;
  Vista  la  legge  31 dicembre 96, n. 675, tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  ottobre  1998,
n. 403;
  Vista  la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista   la   circolare   del   Ministero  del  tesoro,  bilancio  e
programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato  -  I.G.F.
n.  69  del 6 agosto 1998 con la quale e' stato disposto che gli atti
relativi alle procedure concorsuali  debbono  pervenire  agli  uffici
centrali del bilancio alla fine del procedimento, e cioe', unitamente
ai contratti individuali di lavoro dei relativi vincitori;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e  successive  modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri, in vigore dal 17 febbraio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1999
con il quale il Ministero dei lavori pubblici e' stato autorizzato ad
avviare delle procedure concorsuali, tra cui anche quella relativa al
profilo di che trattasi;
  Vista la necessita' di ricoprire le vacanze esistenti nell'area B -
profilo professionale di programmatore;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  bandire un concorso per l'assunzione
part-time al  50%  di  complessive  quattro  unita'  nel  profilo  in
questione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Posti messi a concorso
  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  per l'assunzione
part-time  al  50%  di  complessivi  quattro   posti,   nel   profilo
professionale  di  programmatore,  area B, posizione economica B3, in
prova  nei  ruoli  del  personale  dell'amministrazione  dei   lavori
pubblici.
  Il  concorso  di  cui al comma precedente e' indetto per gli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici.
  Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve, ove numericamente
applicabili;
  il 30% dei posti destinati al concorso e'  riservato  al  personale
interno  che sia inquadrato nei profili professionali di addetto alla
registrazione dati, operatore sala macchine  ed  addetto  a  personal
computer   (gia'  rispettivamente  registratore  dati  e  addetto  ai
terminali evoluti) con  almeno  5  anni  di  effettivo  servizio  del
profilo,  ed  in  possesso  dei  requisiti  culturali e professionali
richiesti ai candidati esterni.
  Il 20% dei posti e' riservato, ai  sensi  dell'art.  3,  comma  65,
della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, e dell'art. 39 del decreto
legislativo 12 maggio 95, n.  196,  ai  militari  in  ferma  di  leva
prolungata  ed  ai  volontari  specializzati  delle tre Forze armate,
congedati senza demerito dalla ferma triennale o quadriennale;
  il 15% dei posti della dotazione organica del profilo professionale
in questione e' riservato agli appartenenti  alle  categorie  di  cui
alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482, e successive modificazioni ed
integrazioni  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi  istituiti
presso  la  direzione  provinciale  del  lavoro ai sensi dell'art. 19
della predetta legge e risultino disoccupati  sia  al  momento  della
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
  L'insieme delle riserve  dei  posti  eventualmente  applicabili  ai
sensi  dei  punti  precedenti  non  puo' complessivamente superare la
meta' dei posti messi a concorso.
  Se  in  relazione  a tale limite sara' necessaria una riduzione dei
posti da riservare secondo  legge,  essa  verra'  attuata  in  misura
proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
  Coloro  che  intendano  avvalersi delle suddette riserve ovvero che
abbiano titoli di precedenza e/o preferenza dovranno  farne  espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso pena la non
valutazione del relativo beneficio.