IL DIRETTORE GENERALE degli affari generali e del personale Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante le norme di esecuzione del testo unico citato e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 12 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958 "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, norme in favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 94, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 92, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, registrato alla Corte dei conti, Presidenza, il 27 dicembre 1996, registro n. 3, foglio n. 189 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 1997 con il quale e' stata determinata la dotazione organica del Ministero dei lavori pubblici; Vista la legge 31 dicembre 96, n. 675, tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la circolare del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - I.G.F. n. 69 del 6 agosto 1998 con la quale e' stato disposto che gli atti relativi alle procedure concorsuali debbono pervenire agli uffici centrali del bilancio alla fine del procedimento, e cioe', unitamente ai contratti individuali di lavoro dei relativi vincitori; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri sottoscritto il 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, in vigore dal 17 febbraio 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 con il quale il Ministero dei lavori pubblici e' stato autorizzato ad avviare delle procedure concorsuali, tra cui anche quella relativa al profilo di che trattasi; Vista la necessita' di ricoprire le vacanze esistenti nell'area B - profilo professionale di programmatore; Ravvisata l'opportunita' di bandire un concorso per l'assunzione part-time al 50% di complessive quattro unita' nel profilo in questione; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione part-time al 50% di complessivi quattro posti, nel profilo professionale di programmatore, area B, posizione economica B3, in prova nei ruoli del personale dell'amministrazione dei lavori pubblici. Il concorso di cui al comma precedente e' indetto per gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione dei lavori pubblici. Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve, ove numericamente applicabili; il 30% dei posti destinati al concorso e' riservato al personale interno che sia inquadrato nei profili professionali di addetto alla registrazione dati, operatore sala macchine ed addetto a personal computer (gia' rispettivamente registratore dati e addetto ai terminali evoluti) con almeno 5 anni di effettivo servizio del profilo, ed in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai candidati esterni. Il 20% dei posti e' riservato, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 39 del decreto legislativo 12 maggio 95, n. 196, ai militari in ferma di leva prolungata ed ai volontari specializzati delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quadriennale; il 15% dei posti della dotazione organica del profilo professionale in questione e' riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni purche' risultino iscritti negli elenchi istituiti presso la direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 19 della predetta legge e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio. L'insieme delle riserve dei posti eventualmente applicabili ai sensi dei punti precedenti non puo' complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite sara' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verra' attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di precedenza e/o preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso pena la non valutazione del relativo beneficio.