IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante norme sull'incorporamento di unita' di leva nel Corpo della guardia di finanza quali finanzieri ausiliari; Visti gli articoli 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che fissano il numero degli ausiliari per l'anno 2000; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", integrata dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135. Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 concernente "modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403, concernente il "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto il decreto ministeriale n. 199199 in data 20 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 216, del 14 settembre 1999, contenente direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti da arruolare nella Guardia di finanza; Ritenuta l'inderogabile necessita' di immettere in servizio nell'anno 2000 contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di controllo del territorio in Italia meridionale; Decreta: Art. 1. Posti disponibili per l'arruolamento E' indetto per l'anno 2000 un arruolamento di finanzieri ausiliari, che saranno incorporati, secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi dei successivi articoli, in due aliquote nei mesi di febbraio-marzo e giugno-luglio 2000. Il numero dei posti disponibili sara' determinato con decreto interministeriale in fase di emanazione. Possono partecipare all'arruolamento i giovani iscritti nelle liste di leva: a) di terra dichiarati "abili arruolati", nel quarto trimestre dell'anno 1999 o, precedentemente, se godono di rinvio della chiamata alle armi alla data del 31 dicembre 1999; b) di mare, previo nulla osta rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, appartenenti alla classe 1981 e classi precedenti. Presentazione delle domande: entro il 10 gennaio 2000. Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono allegare alla domanda, pena l'esclusione dall'arruolamento, il prescritto nulla osta all'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza, rilasciato dalle competenti Capitanerie di porto, recante i coefficienti relativi al profilo somato-funzionale dell'aspirante cosi' come riscontrato in sede di visita di leva. I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati in aumento all'aliquota successiva. I giovani che avranno presentato domanda per l'espletamento del servizio di leva nella Guardia di finanza, saranno precettati, previo superamento dei prescritti accertamenti psico-attitudinali e visite mediche, entro il numero stabilito, dalle competenti autorita' militari con le aliquote di chiamata di partenza, per l'avvio ad una scuola allievi finanzieri. La mancata presentazione ai suddetti accertamenti, ovvero alla scuola della Guardia di finanza, non comporta la denuncia per il reato di mancata presentazione alle armi.