IL COMANDANTE GENERALE
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487  concernente  il  regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei
pubblici impieghi;
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,   n.   549,   recante   norme
sull'incorporamento  di  unita'  di  leva  nel Corpo della guardia di
finanza quali finanzieri ausiliari;
  Visti gli articoli 1, comma 115, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662 e 39, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che fissano
il numero degli ausiliari per l'anno 2000;
  Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati
personali",  integrata  dal  decreto  legislativo  11 maggio 1999, n.
135.
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente "misure  urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo";
  Vista la legge 16 giugno 1998, n.  191  concernente  "modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n.  127
nonche'  norme in materia di formazione del personale dipendente e di
lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.   Disposizioni  in
materia di edilizia scolastica";
  Vista  la  legge  8  luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998 n.
403, concernente il "regolamento di attuazione degli articoli 1, 2  e
3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
  Visto il decreto ministeriale n. 199199 in  data  20  luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
-  n.  216, del 14 settembre 1999, contenente direttive per delineare
il profilo sanitario dei  soggetti  da  arruolare  nella  Guardia  di
finanza;
  Ritenuta   l'inderogabile   necessita'  di  immettere  in  servizio
nell'anno 2000 contingenti di finanzieri ausiliari per le esigenze di
controllo del territorio in Italia meridionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Posti disponibili per l'arruolamento
  E' indetto per l'anno 2000 un arruolamento di finanzieri ausiliari,
che saranno incorporati, secondo l'ordine della  graduatoria  formata
ai  sensi  dei  successivi  articoli,  in  due  aliquote  nei mesi di
febbraio-marzo e giugno-luglio 2000.
  Il numero dei  posti  disponibili  sara'  determinato  con  decreto
interministeriale in fase di emanazione.
  Possono partecipare all'arruolamento i giovani iscritti nelle liste
di leva:
  a)  di  terra  dichiarati  "abili  arruolati", nel quarto trimestre
dell'anno 1999 o, precedentemente, se godono di rinvio della chiamata
alle armi alla data del 31 dicembre 1999;
  b)  di  mare,  previo  nulla  osta  rilasciato   dalle   competenti
Capitanerie   di  porto,  appartenenti  alla  classe  1981  e  classi
precedenti.
  Presentazione delle domande: entro il 10 gennaio 2000.
  Gli aspiranti iscritti nelle liste di leva di mare devono  allegare
alla  domanda,  pena  l'esclusione  dall'arruolamento,  il prescritto
nulla osta all'arruolamento  nel  Corpo  della  guardia  di  finanza,
rilasciato   dalle   competenti   Capitanerie  di  porto,  recante  i
coefficienti relativi  al  profilo  somato-funzionale  dell'aspirante
cosi' come riscontrato in sede di visita di leva.
  I posti eventualmente non coperti in un'aliquota saranno portati in
aumento all'aliquota successiva.
  I  giovani  che  avranno  presentato domanda per l'espletamento del
servizio di leva nella Guardia di finanza, saranno precettati, previo
superamento dei prescritti accertamenti psico-attitudinali  e  visite
mediche,  entro  il  numero  stabilito,  dalle  competenti  autorita'
militari con le aliquote di chiamata di partenza, per l'avvio ad  una
scuola allievi finanzieri.
  La  mancata  presentazione  ai  suddetti  accertamenti, ovvero alla
scuola della Guardia di finanza, non  comporta  la  denuncia  per  il
reato di mancata presentazione alle armi.