IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1995, concernente i requisiti psicofisici per conseguire e mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di inidoneita'; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopra citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; Visto il decreto interministeriale 15 maggio 2006, n. 212, che istituisce la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» e ne fissa le norme del regolamento attuativo; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Vista l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante modalita' di interventi finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD; Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per l'anno scolastico 2010-2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2010-2011 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di trentasei giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi: a) 1° liceo classico: posti 18; b) 3° liceo scientifico: posti 18. 2. Il 10% dei posti di cui al precedente comma 1 e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. In caso di mancata copertura per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti riservati saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.