IL DIRETTORE GENERALE 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91,  concernente  nuove  norme
sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,  recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241  nell'ambito  dell'amministrazione  della   difesa   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  attuazione  dell'art.  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di  riordino  dei  ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e
controllo; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di  coscienza,  modificato  ed  integrato  dalla
legge 2 agosto 2007, n. 130; 
    Vista la legge 20 ottobre 1999, n.  380,  concernente  delega  al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; 
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,  concernente
disposizioni in materia di reclutamento  su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza,  a  norma  dell'art.  1,
comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e  successive  modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per  il
reclutamento e il  trasferimento  ad  altri  ruoli  per  sopravvenuta
inidoneita'  alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei   gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  16
marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411  nella  parte  relativa
alla fissazione dei limiti di altezza per  l'ammissione  ai  concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.  114  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata  legge  20  ottobre
1999, n. 380, recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  militare,  con  annesso  elenco   delle   imperfezioni   ed
infermita' che sono causa di inidoneita', che prevede,  tra  l'altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego,  nei  bandi  di  concorso
possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; 
    Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331,  concernente  norme  per
l'istituzione  del  servizio  militare  professionale,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per  disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge  14  novembre
2000, n. 331; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  concernente  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di  truppa  in  ferma  prefissata,  nonche'  delega  al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile  2005,
n. 113, recante il regolamento per il reclutamento e il trasferimento
ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate; 
    Visto il decreto  dirigenziale  5  dicembre  2005  emanato  dalla
direzione generale della sanita'  militare  con  il  quale  e'  stata
approvata  la  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare; 
    Visto il decreto  dirigenziale  5  dicembre  2005  emanato  dalla
direzione generale della sanita'  militare  con  il  quale  e'  stata
approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  dirigenziale  6  dicembre  2005  emanato  dalla
direzione generale della sanita' militare con  il  quale  sono  state
approvate le  direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento  delle
imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2,  comma  3  del  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114  e  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori; 
    Visto il decreto dirigenziale 20  settembre  2007  emanato  dalla
direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che  apporta  modifiche  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio  militare,  di  cui  al  citato  decreto
dirigenziale emanato della stessa direzione generale  il  5  dicembre
2005; 
    Visto il decreto  dirigenziale  11  gennaio  2008  emanato  dalla
direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto  2007  e  20
settembre  2007  della  medesima  direzione  generale  della  sanita'
militare,  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento   e
l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del  personale  in
servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti  da
«deficit G6PD»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto  2009,
n. 145,  concernente  regolamento  recante  la  riorganizzazione  del
Ministero della difesa; 
    Visto il foglio protocollo n. ISC/4/1/1076 del 10 febbraio  2010,
con il quale l'ispettorato delle  scuole  della  Marina  militare  ha
inviato  alla  direzione  generale  per  il  personale  militare  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento, per l'anno 2010, di sei volontari in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di sei volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  in
qualita' di atleta; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso  ai
centri sportivi agonistici della Marina militare di sei volontari  in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta, ripartiti  nelle
discipline/specialita' di seguito indicate: 
      a)  canottaggio,  specialita'  olimpica:  un  atleta  di  sesso
maschile; 
      b) vela, specialita' classe 470: due atleti di sesso maschile; 
      c) tiro a volo, specialita' double trap:  un  atleta  di  sesso
maschile; 
      d) canoa/kayak, specialita' kayak olimpico: un atleta di  sesso
femminile; 
      e) nuoto, specialita' nuoto  di  fondo  distanza  5-10  km:  un
atleta di sesso femminile. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' tra quelle sopra indicate l'Amministrazione della  difesa
si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad  altra  specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata  per  l'amministrazione  la  facolta'  di
revocare il presente bando di  concorso,  modificare  il  numero  dei
posti,   anche   per   singole   discipline/specialita',   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o le ammissioni  anche  per  singole  discipline/specialita'
alla  ferma  prefissata  quadriennale  in  qualita'  di  atleta   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi.