Con delibera di giunta regionale n. 575 del 2 agosto 2010 per l'istituzione dell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina di direttore generale di aziende sanitarie ed aziende ospedaliere della regione Campania (ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, e del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 di modifica del decreto legislativo n. 502/1992). Art. 1 1. Possono partecipare alla selezione per l'inserimento nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed aziende ospedaliere della regione Campania tutti gli interessati che presentino apposita domanda in conformita' al presente avviso pubblico e che siano in possesso dei seguenti requisiti di legge: a) diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale per il nuovo ordinamento; b) specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivita' professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso. Il possesso di tali requisiti deve risultare dal curriculum vitae e dalla scheda allegata, con espressa indicazione delle date di inizio e fine degli incarichi - giorno, mese, anno - da redigersi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 2. Saranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione del possesso del requisito della qualificata esperienza dirigenziale quinquennale che dovranno essere adeguatamente riportati dall'interessato nella scheda allegata al presente avviso: a) saranno presi in considerazione solo gli incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporto di lavoro dipendente e non le esperienze lavorative relative ad attivita' libero-professionali ne' quelle di mera consulenza; b) saranno prese in considerazione esclusivamente le attivita' svolte in qualita' di amministratore delegato con incarichi operativi in societa' pubbliche o private; c) non saranno prese in considerazione le attivita' relative a funzioni di mero studio, docenza anche universitaria, ricerca, ispezione, nonche' le attivita' finanziarie di mera partecipazione; d) sara' considerata «qualificata» l'attivita' di direzione tecnica o amministrativa se esercitata con riguardo all'intera organizzazione dell'ente, azienda, struttura ed organismo, ovvero ad una delle articolazioni organizzative degli stessi, secondo i rispettivi ordinamenti, precisando che l'attivita' debba essere comunque contraddistinta da autonomia decisionale, diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie e responsabilita' verso l'esterno e con almeno cinquanta persone direttamente gestite o, alternativamente, con un budget di riferimento di almeno cinque milioni di euro, incluso anche il costo del personale; per le strutture amministrative una direzione formale di struttura complessa all'interno di una macrostruttura ( direzione ASL o A.O., presidio, distretto o dipartimento di prevenzione, con almeno un budget di venti milioni di euro) con almeno dieci persone direttamente gestite; e) sara' considerata valida anche l'esperienza dirigenziale maturata in aziende o enti aventi sedi all'estero, purche' sussistano i requisiti di cui alle lettere da a) a d). 3. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti professionali richiesti dall'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e quanti hanno interesse, gia' inseriti negli elenchi degli idonei approvati con separati provvedimenti regionali, devono presentare domanda di partecipazione alla selezione in conformita' del presente avviso pubblico. 4. La mancata presentazione della domanda di partecipazione da parte di coloro che sono gia' inseriti negli elenchi degli idonei approvati con separati provvedimenti regionali, nonche' da parte di coloro che gia' ricoprono la carica di direttore generale, sara' considerata quale rinuncia all'inserimento nell'istituendo elenco unico regionale degli idonei alla nomina di direttore generale. 5. I requisiti prescritti per l'inserimento nell'elenco unico regionale degli idonei alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed aziende ospedaliere della regione Campania devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.