IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche  agli
ordinamenti del  personale  della  Pubblica  Sicurezza  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto l'articolo 40  della  legge  20  settembre  1980,  n.  574,
concernente l'unificazione ed il  riordinamento  dei  ruoli  normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante  l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985,
n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione
mediante  copertura  dei  posti  disponibili  nelle   amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione
della pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n.  230,  recante  nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza e modificata con la legge 2  agosto
2007, n. 130; 
    Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della  Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso  al  ruolo
dei  commissari  della  Polizia  di  Stato,  approvato  con   decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale  di  cui  devono  essere  in  possesso,  tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30  giugno
2003, n. 198; 
     Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 6 febbraio 2004, con il  quale,
in attuazione di  quanto  previsto  dall'articolo  3,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
di laurea specialistiche per l'accesso al ruolo dei commissari  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  25  novembre  2005  e  successive  integrazioni,
concernente   la   determinazione   della   laurea   magistrale    in
giurisprudenza; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  16  marzo  2007   e   successive   integrazioni,
concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del  9  luglio  2009  concernente  l'equiparazione  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  proprio  decreto,   in   data   4   agosto   2010   n.
333-C/9035/130, che ha determinato in 80 i posti per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da
coprire mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile  stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame; 
 
                               Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per  il  conferimento
di ottanta posti  di  commissario  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato. 
    Dei suddetti 80 posti, subordinatamente al possesso  degli  altri
requisiti prescritti: 
      A) venti sono riservati agli  orfani,  al  coniuge,  ovvero  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti del personale  della  Pubblica  Sicurezza,  dell'Arma  dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza,  nonche'  del  corrispondente
personale delle Forze Armate deceduto in  servizio  e  per  causa  di
servizio; la predetta riserva opera con priorita'  assoluta  rispetto
ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali  a
favore di particolari categorie di persone, ai sensi della  legge  20
dicembre 1966, n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni; 
    B) due sono riservati, ai sensi dell'articolo 40 della  legge  20
settembre 1980, n. 574, agli Ufficiali di Complemento  dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza  demerito
la ferma biennale prevista nel primo  comma  dell'articolo  37  della
legge medesima, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata  ai  quali
si applicano le norme di stato giuridico  previste  dal  primo  comma
dell'articolo 24 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    C)due  sono  riservati   a   coloro   che   siano   in   possesso
dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 
    I posti riservati non coperti  per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai  candidati  che  hanno
superato le prove. 
    Il  Capo  della  Polizia -  Direttore  Generale  della   Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
adottare  provvedimenti  di  differimento   o   di   contingentamento
dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso  di
formazione.