IL SEGRETARIATO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, come sostituito  dall'art.  1,  comma  344,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata
e, in particolare, l'art. 4, come modificato dall'art. 82, commi 1  e
9, lettera b), della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  che  amplia
l'ambito dei destinatari della norma agli orfani  e  ai  figli  delle
vittime della criminalita' organizzata e alle vittime  del  dovere  e
loro superstiti, e dall'art. 3, del decreto-legge  4  febbraio  2003,
n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n.  56,
che estende l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e
ai  figli  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata nonche' alle vittime del dovere  e  loro  superstiti  che
frequentino oltre che le scuole secondarie di secondo grado e i corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non,  agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di  specializzazione,  con
esclusione  di  quelle  retribuite,  anche  le  scuole   primarie   e
secondarie di primo grado; 
    Visto altresi' l'art. 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Visto l'art. 1-bis del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.  9,
convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n.68, recante
disposizioni in favore delle famiglie delle vittime  civili  italiane
degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il  comma
1-bis, estendendo l'applicazione delle  disposizioni  della  presente
legge anche ai familiari del disastro aereo  di  Ustica,  nonche'  ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  Commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge  23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere  e
dei loro superstiti di cui all'art. 82, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni; dei familiari  delle  vittime  di
cui  all'art.  1-bis  del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.   9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004,  n.  68,  e
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3  agosto  2004,  n.  206,
riservato   agli   studenti   dei    corsi    di    laurea,    laurea
specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi
delle  istituzioni  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale   e
coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione,  con  esclusione
di quelle retribuite. 
    2. Per l'anno accademico 2009/2010 sono da assegnare: 
      a) centocinquanta borse di studio dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; 
      b)  cinquanta  borse  di  studio  dell'importo  di  3.000  euro
ciascuna, destinate agli studenti delle  scuole  di  specializzazione
per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.