Nel decreto specificato in epigrafe,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 13  marzo
2009, alla pagina 43, seconda colonna, all'art. 7,  dopo  la  lettera
c), laddove e'  scritto:  «una  votazione  pari  a  70  centesimi  in
ciascuna delle prove scritte», leggasi:  «una  votazione  pari  a  70
punti su 100 in ciascuna delle prove scritte».