IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto l'art. 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che amplia l'ambito dei destinatari della norma agli orfani e ai figli delle vittime della criminalita' organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e dall'art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che estende l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' alle vittime del dovere e loro superstiti che frequentino oltre che le scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole elementari e secondarie inferiori; Visto l'art. 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il comma 1-bis, estendendo l'applicazione delle disposizioni della presente legge anche ai familiari del disastro aereo di Ustica, nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti»; Considerato che gli articoli 3 e 4 del regolamento n. 58/2009 dispongono che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie vengono approvate da un'apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art. 82, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; dei familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite. 2. Per l'anno accademico 2008/2009 sono da assegnare: a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM; b) cinquanta borse di studio dell'importo di 3.000 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.