IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, come sostituito  dall'art.  1,  comma  344,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
    Visto l'art. 4, della  legge  23  novembre  1998,  n.  407,  come
modificato dall'art. 82, commi 1 e 9,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, che  amplia  l'ambito  dei  destinatari  della
norma agli  orfani  e  ai  figli  delle  vittime  della  criminalita'
organizzata e alle vittime del dovere e loro superstiti, e  dall'art.
3  del  decreto-legge  4  febbraio  2003,  n.  13,   convertito   con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che estende  l'ambito
dei benefici delle borse di studio  agli  orfani  e  ai  figli  delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche'  alle
vittime del dovere e loro superstiti che  frequentino  oltre  che  le
scuole secondarie superiori e di corso universitario, anche le scuole
elementari e secondarie inferiori; 
    Visto l'art. 5, della legge 23 novembre  1998,  n.  407,  recante
nuove  norme  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo   e   della
criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Visto l'art. 1-bis del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.  9,
convertito con modificazioni  dalla  legge  12  marzo  2004,  n.  68,
recante disposizioni in favore delle famiglie  delle  vittime  civili
italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006,  n.  243,  «Regolamento  concernente  termini  e  modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266»; 
    Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il  comma
1-bis, estendendo l'applicazione delle  disposizioni  della  presente
legge anche ai familiari del disastro aereo  di  Ustica,  nonche'  ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante «Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti»; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1.  E'  indetto   un   concorso   pubblico,   per   titoli,   per
l'assegnazione di  borse  di  studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4, della
legge 23 novembre 1998, n. 407,  e  successive  modificazioni;  delle
vittime del dovere e dei loro superstiti di cui  all'art.  82,  della
legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni;  dei
familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis  del  decreto-legge  20
gennaio 2004, n. 9, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art.  1  della  legge  3
agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola elementare,
secondaria inferiore e secondaria superiore. 
    2. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono da assegnare: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola elementare e media inferiore; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola media superiore. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.