(Decreto 10 dicembre 2009). IL VICEMINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4 concernente la delega per l'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia della Comunita' Europea; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128; Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento di una prova attitudinale ripetibile una volta; Visto il comma 2, dell'art. 1, del sopra citato decreto legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che la prova attitudinale consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche degli interessati, al fine di verificare il possesso, da parte degli stessi, delle competenze e conoscenze indicate alle lettere a), b), c), d), e) del medesimo comma; Visto altresi' l'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 386 del 1998, che prevede che con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e' disciplinata l'organizzazione della prova attitudinale di cui al comma 2; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 19 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 47 del 16 giugno 2000, recante: «Procedura concernente la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 ª serie speciale - n. 74 del 22 settembre 2000, concernente: «Proroga del termine per la partecipazione alla prova attitudinale ai fini dell'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, recante: «Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2002, concernente: «Integrazioni al decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 79 del 5 ottobre 2001, riguardante Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; Vista la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, ed in particolare l'art. 37, comma 2, concernente il riconoscimento dei titoli di formazione in medicina rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 228, ed in particolare l'art. 43, comma 5, di recepimento del suddetto art. 37 della direttiva 2005/36/CE; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, del 29 maggio 2008, n. 2556, che ha stabilito la reiterabilita' della prova attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998; Considerato che il Consiglio di Stato, sezione sesta, in sede di giudizio di ottemperanza della predetta sentenza del 29 maggio 2008, n. 2556, con la decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983, ha ordinato al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonche', per quanto di competenza, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della menzionata decisione n. 5983, all'adozione di tutti gli atti necessari per indire una nuova prova attitudinale; Ritenuto di dare esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato con la citata decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983; Decreta: Art. 1 Indizione della prova attitudinale E' indetta, a favore degli aventi diritto di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 386 del 1998, la prova attitudinale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che si svolge secondo le modalita' di seguito indicate.