(Decreto 10 dicembre 2009). 
 
              IL VICEMINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 4
concernente la delega per l'esecuzione delle sentenze della Corte  di
Giustizia della Comunita' Europea; 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, concernente
disposizioni  in  materia   di   esercizio   della   professione   di
odontoiatra, in attuazione dell'art. 4, della legge 24  aprile  1998,
n. 128; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del richiamato  decreto  legislativo  n.
386 del 1998, che stabilisce che i laureati in medicina  e  chirurgia
immatricolati al relativo  corso  di  laurea  negli  anni  accademici
1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985,  in  possesso
dell'abilitazione  all'esercizio  professionale,  possono  iscriversi
all'albo  degli  odontoiatri  previo   superamento   di   una   prova
attitudinale ripetibile una volta; 
    Visto  il  comma  2,  dell'art.  1,  del  sopra  citato   decreto
legislativo n. 386 del 1998, che stabilisce che la prova attitudinale
consiste nella valutazione del curriculum accademico e  professionale
e delle conoscenze teorico-pratiche degli  interessati,  al  fine  di
verificare il possesso, da parte degli  stessi,  delle  competenze  e
conoscenze indicate alle lettere a), b),  c),  d),  e)  del  medesimo
comma; 
    Visto altresi' l'art. 1, comma 3, del citato decreto  legislativo
n. 386 del 1998, che prevede  che  con  decreto  del  Ministro  della
sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita  la  Federazione  nazionale  degli
ordini dei medici chirurghi  e  degli  odontoiatri,  e'  disciplinata
l'organizzazione della prova attitudinale di cui al comma 2; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
in data 19 aprile 2000, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 47 del 16  giugno  2000,
recante:  «Procedura  concernente  la  prova  attitudinale   prevista
dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
in data 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4 ª serie speciale - n.  74  del  22  settembre
2000, concernente: «Proroga del termine per  la  partecipazione  alla
prova   attitudinale   ai   fini   dell'iscrizione   all'albo   degli
odontoiatri»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6
agosto 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - n. 79 del  5  ottobre  2001,  recante:
«Modifiche del decreto ministeriale concernente la procedura  per  la
prova attitudinale prevista dall'art. 1, commi 1  e  3,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione  all'albo  degli
odontoiatri»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 6
dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - 4ª serie speciale - n. 5 del 18 gennaio 2002, concernente:
«Integrazioni al decreto ministeriale 6 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n.
79 del 5 ottobre 2001, riguardante Modifiche del decreto ministeriale
concernente la procedura per la prova attitudinale prevista dall'art.
1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.  386  per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri»; 
    Vista la direttiva  2005/36/CE,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 settembre 2005,  relativa  al  riconoscimento  delle
qualifiche professionali, ed  in  particolare  l'art.  37,  comma  2,
concernente il riconoscimento dei titoli di  formazione  in  medicina
rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  206,  recante
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria  e  Romania»,  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  n.  261  del  9  novembre  2007  -  Suppl.
Ordinario  n.  228,  ed  in  particolare  l'art.  43,  comma  5,   di
recepimento del suddetto art. 37 della direttiva 2005/36/CE; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta,  del  29
maggio 2008, n. 2556, che ha stabilito la reiterabilita' della  prova
attitudinale di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998; 
    Considerato che il Consiglio di Stato, sezione sesta, in sede  di
giudizio di ottemperanza della predetta sentenza del 29 maggio  2008,
n. 2556, con la decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983, ha ordinato al
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali,
nonche', per quanto  di  competenza,  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione
della menzionata decisione n. 5983, all'adozione di  tutti  gli  atti
necessari per indire una nuova prova attitudinale; 
    Ritenuto di dare esecuzione a quanto disposto  dal  Consiglio  di
Stato con la citata decisione del 2 ottobre 2009, n. 5983; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Indizione della prova attitudinale 
 
 
    E' indetta, a favore degli aventi  diritto  di  cui  all'art.  1,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 386  del  1998,  la  prova
attitudinale di cui al comma 2 del medesimo articolo, che  si  svolge
secondo le modalita' di seguito indicate.