IL DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di   controllo   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre  1998,  modificato  con
decreto ministeriale  25  gennaio  2007,  concernente,  tra  l'altro,
requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e  modalita'
di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento
degli Ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica Militare; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83  concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' Militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della Sanita' Militare per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007; 
    Vista la direttiva CGS n. 80 edizione  marzo  2006  e  successive
modificazioni   del   Comando   Scuole   dell'Aeronautica   Militare,
concernente  le  norme  per  la  selezione   psico-attitudinale   dei
candidati partecipanti ai concorsi della medesima Forza Armata; 
    Visto il  decreto  ministeriale  9  luglio  2009  concernente  le
equiparazioni tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012 - 2014; 
    Vista la lettera n. M D SSMD 0047993 in data 29 maggio 2012 dello
Stato Maggiore della Difesa, concernente il  piano  dei  reclutamenti
per l'anno 2012; 
    Vista la lettera n. M D SSMD 007515 in  data  12  settembre  2012
dello  Stato  Maggiore  della  Difesa,  concernente  il   piano   dei
reclutamenti per l'anno 2013; 
    Vista la lettera n. SMA 123/P 12.02 MD  ARM001.06/08/2012.0063449
del 6 agosto 2012, con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha
chiesto di indire per l'anno 2012 due concorsi, per titoli ed  esami,
per la nomina di dieci Ufficiali in  servizio  permanente  nei  ruoli
normali dell'Aeronautica, di cui sei del Corpo Sanitario  Aeronautico
e quattro del Corpo del Genio Aeronautico; 
    Vista la lettera n. SMA  123/P,12.02  MD  ARM  0010099100  del  6
dicembre 2012, con la quale lo  Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  ha
chiesto di accorpare i reclutamenti autorizzati per gli anni  2012  -
2013,  prevedendo  ulteriori  6  posti  per  il  concorso  del  Corpo
Sanitario Aeronautico; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento  del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Considerato che, pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  previsti
decreti applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione generale per il Personale  Militare  ai  principi  di
carattere generale dettati  dal  citato  codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  7  febbraio
2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina  di  Tenenti  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Aeronautica Militare: 
      a) concorso per la nomina di  12  (dodici)  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo Sanitario Aeronautico, di cui 6  (sei)  per  l'anno
2012 e 6 (sei) per l'anno 2013; 
      b) concorso per la nomina, per  l'anno  2012,  di  4  (quattro)
Tenenti nel ruolo normale  del  Corpo  del  Genio  Aeronautico  cosi'
ripartiti: 
        1) due nella categoria fisica; 
        2) due nella categoria chimica. 
    I posti messi a concorso di cui al predetto  numero  1),  qualora
non ricoperti per assenza  di  concorrenti  idonei,  potranno  essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello
specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di  cui
al precedente punto 2) e viceversa. 
    2. In caso di mancata copertura dei  posti  in  uno  o  piu'  dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per  mancanza  di  concorrenti
idonei, la Direzione generale per il Personale Militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento ad uno o a piu' dell'altro concorso di
cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 
    3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  Ufficiali
ausiliari che hanno prestato servizio senza  demerito  nell'Esercito,
nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art.
678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) quattro posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) un posto per il concorso di cui  al  comma  1,  lettera  b),
numeri 1) e 2). 
    4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente  comma  1,  lettera
a), ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, 1 (uno) posto e' riservato  al  coniuge  e  ai  figli  superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
    5.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente ad un rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,  www.aeronautica.difesa.it,  definendone   le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.