IL RETTORE 
 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per  il  reclutamento
dei ricercatori  e  dei  professori  universitari  di  ruolo)  e,  in
particolare, l'art. 4; 
    Visto il D.M. 30 aprile 1999, n. 224 (Regolamento  recante  norme
in materia di dottorato di ricerca); 
    Visto il D.M. 22 ottobre  2004,  n.  270  recante  "Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il  decreto   ministeriale   18   giugno   2008   (Aumento
dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca); 
    Vista la Legge  n.  240  del  30  dicembre  2010  in  materia  di
organizzazione  delle  Universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 19; 
    Vista la ministeriale del 14 marzo 2011, prot. n. 640, contenente
indicazioni  in  materia  di  dottorato  di   ricerca,   nelle   more
dell'emanazione del "Regolamento  recante  criteri  generali  per  la
disciplina del dottorato di ricerca" previsto all'art. 19,  comma  1,
lettera a) della Legge n. 240/2010; 
    Visto lo Statuto dell'Ateneo di Catanzaro, emanato  con  D.R.  n.
657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla G.U. n. 160  del  12  luglio
2011; 
    Visto  il  Regolamento  in  materia  di  dottorato   di   ricerca
dell'Universita' degli  Studi  Magna  Græcia  di  Catanzaro  in  atto
vigente; 
    Tenuto  conto  di  quanto  deliberato   dal   Senato   Accademico
nell'adunanza del 22 febbraio 2007  relativamente  all'importo  delle
tasse per l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto  il  D.lgs  445/2000  -  Testo  Unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa e s.m.i.; 
    Visto il D.lgs 196/2003 - Codice in materia protezione  dei  dati
personali; 
    Visto il Programma  Operativo  Regionale  (POR)  Calabria  -  FSE
2007/2013, approvato con decisione della  Commissione  Europea  n.  C
(2007) 6711 del 17  dicembre  2007  e,  in  particolare,  l'Obiettivo
Operativo M.2 "Sostenere la realizzazione di percorsi individuali  di
alta formazione per giovani laureati e ricercatori  presso  organismi
di riconosciuto prestigio nazionale e internazionale e il rientro  in
Calabria per  l'inserimento  lavorativo  in  imprese,  universita'  e
centri di ricerca"; 
    Visto che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 227 del  20
maggio 2011 e' stato approvato il  Piano  Regionale  per  le  Risorse
Umane - Piano d'Azione  2011/2013  della  Regione  Calabria  nel  cui
ambito e' prevista la realizzazione  dell'intervento  D.5  "mobilita'
internazionale per giovani laureati e ricercatori"- annualita'  2012,
in coerenza con  il  citato  Obiettivo  Operativo  M.2  dell'Asse  IV
Capitale Umano del Programma Operativo Regionale (POR)  Calabria  FSE
2007-2013,  attraverso   l'affidamento   diretto   alle   universita'
pubbliche calabresi; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo
al FSE e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 11 luglio 2006 recante
disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre  2006  che
stabilisce  modalita'  di  applicazione  del  Regolamento   (CE)   n.
1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul  FESR,  sul
FSE e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.  1080/2006  del
Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FESR; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento  Europeo  e
del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale  Europeo  e
recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 
    Visto il Regolamento (CE) n. 396 del 6 maggio 2009  che  modifica
il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al  Fondo  sociale  europeo
per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE; 
    Visto il Regolamento (UE) n. 539/2010 del  Parlamento  Europeo  e
del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul  Fondo
di  coesione,  per  quanto  riguarda  la  semplificazione  di  taluni
requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; 
    Viste le ministeriali prot. n. 339 e 339/bis del 16 febbraio 2012
con le quali e' stato comunicato il  trasferimento  degli  importi  a
copertura  delle  n.  4  borse  di  studio  assegnate  all'Ateneo  di
Catanzaro nell'ambito del "Fondo per il sostegno dei  giovani  e  per
favorire la mobilita' degli studenti" ex art. 3  del  DM  23  ottobre
2003, n. 198, relative all'esercizio finanziario 2011; 
    Accertata la copertura  finanziaria  delle  borse  di  studio  di
durata triennale finanziate  nell'ambito  del  citato  Fondo  per  il
sostegno dei giovani, es. fin. 2011, sull'impegno di spesa 2012/4459,
fatto salvo la quarta annualita' della borsa di studio del  corso  in
"Oncologia molecolare, immunologia sperimentale e sviluppo di terapie
innovative" per la quale e' assicurata la copertura  finanziaria  con
finanziamenti di Ateneo a valere sul bilancio degli anni successivi; 
    Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28  maggio
2012 di autorizzazione alla sottoscrizione della convenzione  con  la
Regione  Calabria  -  Dipartimento  3  "Programmazione  Nazionale   e
Comunitaria" per l'intervento cofinanziato dal Fondo Sociale  Europeo
nell'ambito del Programma  Operativo  Regionale  (POR)  Calabria  FSE
2007/2013  Asse  V  -  Obiettivo  Operativo   N.4   "Programmare   la
realizzazione  di  reti  e  progetti  di  cooperazione,  a  carattere
transazionale  e  interregionale,   per   l'acquisizione   di   nuove
competenze ed  esperienze,  anche  attraverso  lo  scambio  di  buone
pratiche, per  migliorare  ed  innovare  le  politiche  e  le  azioni
previste  dal  Programma  nell'asse  IV  -   Capitale   Umano",   per
l'attuazione del Progetto Network internazionale "Higher Education in
Molecular Medicine and Allied Sciences"  (HEMMAS)  che  prevede,  fra
l'altro,  l'attivazione  di  n.  4  borse  di  studio  di   dottorato
triennali, con un  periodo  obbligatorio  di  studio  all'estero,  su
tematiche coerenti con il  progetto  di  cooperazione,  da  destinare
rispettivamente n. 2 borse all'ambito" Scienze  Neurologiche",  n.  1
borsa all'ambito  "Bioingegneria  e  Systems  Biology",  n.  1  borsa
all'ambito" Scienze farmaco-tossicologiche",  di  seguito  denominate
borse FSE HEMMAS, CUP N. F65E120000500006; 
    Vista la convenzione stipulata in data 31 maggio  2012,  rep.  n.
909 del 19 giugno  2012  con  la  Regione  Calabria,  Dipartimento  3
"Programmazione  Nazionale  e  Comunitaria",  Settore   1,   per   la
realizzazione  del  suddetto  Progetto   di   cooperazione,   ed   in
particolare l'art. 6 che prevede l'erogazione del contributo da parte
della Regione Calabria, nella misura del 40% dell'importo complessivo
riconosciuto per il progetto, previa  comunicazione  di  avvio  delle
attivita'  e  impegno  all'assunzione  in  bilancio  di  Ateneo   del
contributo assegnato; 
    Visto che in data 21 settembre 2012, e' stato  assunto  l'impegno
di spesa n. 2012/2644 sul Tit. 1, Cat. 03, Cap. 08  del  bilancio  di
Ateneo relativo al 40% del finanziamento concesso dalla  Regione  per
il progetto HEMMAS; 
    Considerato che l'Ateneo ha incassato in  data  25  gennaio  2013
dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 3, la prima anticipazione del
40% dell'importo  complessivo  del  contributo  assegnato,  ai  sensi
dell'art. 6 della citata convenzione; 
    Vista la convenzione sottoscritta in data 4 settembre 2012,  rep.
n. 1321, con il Dipartimento 11  "Cultura,  Istruzione,  Universita',
Ricerca, Alta formazione, Beni culturali" della Regione Calabria, per
gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del
Programma Operativo Regionale (POR) Calabria  2007/2013,  e  relative
Linee Guida, con la quale la Regione  Calabria  si  e'  impegnata  ad
erogare un contributo per il cofinanziamento del primo biennio di  n.
9 borse di studio, di durata triennale, che prevedono un periodo di 6
mesi da svolgere obbligatoriamente all'estero, di seguito  denominate
borse FSE Dipartimento 11, CUP N.F65E12000080006; 
    Visto l'allegato 2 alle sopra citate Linee  Guida  nel  quale  e'
previsto che per l'Ateneo Magna Græcia di Catanzaro  n.  7  borse  di
studio ricadano negli ambiti/settori dei Poli  di  Innovazione  della
Regione Calabria e n. 2 in altri ambiti disciplinari; 
    Visto che la predetta convenzione prevede all'art. 6 l'erogazione
del contributo da parte della Regione Calabria, nella misura del  40%
dell'importo complessivo riconosciuto alla stipula della  convenzione
e previa comunicazione di avvio delle attivita'; 
    Visto che in data 19 novembre 2012, e' stato assunto l'impegno di
spesa n. 2012/3207 sul Tit. 1, Cat.  04,  Cap.  01  del  bilancio  di
Ateneo relativo al 40% del finanziamento complessivo  concesso  dalla
Regione per il cofinanziamento della prima annualita' delle borse FSE
Dipartimento 11, di durata triennale, le  cui  successive  annualita'
sono  assicurate  rispettivamente  il  secondo  anno   dalla   citata
convenzione stipulata in data 4 settembre 2012, rep. n.  1321,  e  il
terzo anno con fondi di Ateneo sul bilancio degli anni successivi; 
    Visto il D.R. n. 56 del 30 gennaio 2013 con il quale, l'Ateneo ha
provveduto  con  propri   fondi   all'anticipazione   del   10%   del
finanziamento complessivo concesso ad  integrale  copertura  della  I
annualita' delle 9 borse di studio cofinanziate  dal  predetto  Ente,
sull'impegno n. 2013/283, Titolo 1, Cat. 04, Cap. 01 del bilancio  di
Ateneo; 
    Considerato che l'Ateneo, con nota raccomandata  prot.  n.  11043
del 14 dicembre 2012, ha  comunicato  l'avvio  delle  attivita'  alla
Regione  Calabria  Dipartimento  n.  11  e   richiesto   l'erogazione
dell'anticipazione del 40% dell'importo  complessivo  del  contributo
assegnato; 
    Nelle  more  dell'acquisizione  del  trasferimento  della   prima
anticipazione del  contributo  finanziario  da  parte  della  Regione
Calabria, Dipartimento 11; 
    Premesso che l'erogazione  delle  borse  FSE  ai  beneficiari  e'
subordinata all'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento
regionale; 
    Vista la  delibera  del  Consiglio  di  Amministrazione,  assunta
nell'adunanza del 31 ottobre 2012, con la quale e' stato  determinato
l'importo  del  contributo  per  la  partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai corsi di dottorato di ricerca per l'a.a. 2012/2013; 
    Visto il D.R. n. 930 del 7 novembre 2012 con il  quale  e'  stata
effettuata la programmazione dei corsi di dottorato  di  ricerca,  da
istituire ed attivare nell'a.a. 2012/13,  e  dei  relativi  posti  da
mettere a concorso, le borse di studio, le spese di funzionamento  da
assegnare a ciascun corso; 
    Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione  Interno
espresso  in  data  14  dicembre  2012  in   merito   alla   predetta
programmazione; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Amministrazione  assunta  in
data 19 dicembre 2012, con la quale e' stata  approvata  la  predetta
programmazione, e' stata assicurata la  copertura  finanziaria  delle
borse di studio di Ateneo, e' stato deliberato di finanziare la terza
annualita' delle borse FSE  Dipartimento  11,  la  quarta  annualita'
della  borsa  di  studio  in   "Oncologia   molecolare,   immunologia
sperimentale e sviluppo di terapie innovative" DM n.  198/2003,  art.
3, con finanziamenti di Ateneo  a  valere  sul  bilancio  degli  anni
successivi  nonche'  e'  stato   deliberato   il   finanziamento   di
un'ulteriore borsa di Ateneo per il corso di  Teoria  del  diritto  e
ordine giuridico europeo; 
    Accertata la copertura finanziaria della prima  annualita'  delle
borse  di  studio  finanziate  dall'Ateneo  sull'impegno   di   spesa
2012/3618 Tit. 1 Cat. 4 Cap. 1 del  bilancio  universitario,  le  cui
successive annualita' graveranno sui bilanci dell'Ateneo  degli  anni
successivi; 
    Accertata la copertura finanziaria delle spese  di  funzionamento
sull'impegno di spesa 2012/3919, Tit. 6 Cat. 20 Cap. 04 del  bilancio
di Ateneo; 
    Vista  la  nota  prot.n.  0041286  del  6   febbraio   2013   del
Dipartimento 11 "Cultura, Istruzione, Ricerca scientifica", Settore 3
della   Regione   Calabria,    relativa    all'autorizzazione    alla
pubblicazione  del  presente  bando  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato cofinanziati dal  Fondo  Sociale  Europeo  nell'ambito  del
Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2007/2013; 
    Ritenuto necessario provvedere all'immediata emanazione del bando
per il conferimento del predetto assegno di ricerca in considerazione
del termine di eleggibilita' delle spese del FSE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Istituzione 
 
    Nell'anno   accademico   2012/2013   sono    istituiti,    presso
l'Universita' degli Studi Magna  Græcia  di  Catanzaro,  i  corsi  di
dottorato di ricerca di seguito indicati: 
      1. Biotecnologie cliniche e sperimentali in urologia 
      2. Biotecnologie mediche 
      3. Economia e management in sanita' 
      4. Ingegneria biomedica e informatica 
      5. Metodologie di ricerca avanzata  nelle  scienze  chirurgiche
applicate all'oncologia 
      6. Oncologia molecolare, immunologia sperimentale e sviluppo di
terapie innovative 
      7. Scienze endocrino- metaboliche e della nutrizione 
      8. Scienze odontostomatologiche 
      9. Scienze farmaceutiche 
      10. Scienze neurologiche e riabilitative 
      11. Teoria del diritto e ordine giuridico europeo 
      12. Tossicologia ambientale, cellulare e molecolare 
    L'Ateneo si riserva la  facolta'  di  modificare,  di  prorogare,
sospendere il presente avviso, in relazione a nuove  disposizioni  di
legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza  che  per
gli aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto. 
    L'Ateneo si riserva la facolta' di sospendere l'erogazione  delle
borse di studio finanziate  da  Enti  esterni  nel  caso  di  mancato
trasferimento   del   contributo   concesso   da   parte    dell'Ente
finanziatore.