IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 12  luglio  1995,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi delle
Scuole Militari dell'Esercito e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli  studenti
della scuola secondaria; 
    Visto il decreto interministeriale 28 febbraio 2001,  concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli Allievi della
Scuola   Navale   Militare   «Francesco   Morosini»   e    successive
modificazioni; 
    Vista la legge 28  marzo  2003,  n.  53,  concernente  delega  al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle  prestazioni  in  materia  di  istruzione  e
formazione professionale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   integrata   con   il   decreto
dirigenziale  30  agosto  2007,  riguardante   l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale della Sanita' Militare per delineare  il  profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della Pubblica Istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n.  89,  concernente  «regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  legge  12  luglio  2010,  n.   109,   concernente   le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  Armate
e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 -impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109  -  che  ha  modificato  le  due  direttive   tecniche
sopracitate, emanate dalla medesima  Direzione  Generale  in  data  5
dicembre 2005; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 202, n. 35; 
    Vista la lettera M_D SSMD 0075151 del 12 settembre 2012, con  cui
la  Stato  Maggiore  della  Difesa  ha  comunicato   il   piano   dei
reclutamenti autorizzato per l'anno 2013; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto l'art. 40, comma 2 del  predetto  decreto  ministeriale  16
gennaio 2013, ai sensi del quale -  in  via  transitoria  e  sino  al
conferimento degli incarichi di livello  dirigenziale,  nonche'  alla
definizione delle risorse umane e strumentali  per  il  funzionamento
delle nuove strutture  -  il  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare si avvale della preesistente organizzazione; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal  sopracitato  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione
Generale per il Personale Militare ai principi di carattere  generale
dettati dal predetto  codice  dell'Amministrazione  digitale  e,  per
l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai  concorsi  tramite
un apposito portale on-line del Ministero della Difesa; 
    Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative dell'Amministrazione Militare, il  cui  ordinamento  e'
retto da normativa speciale, il reclutamento del  personale  militare
esige  l'accertamento  attuale  dei  requisiti  di  efficienza  e  di
idoneita' psicofisica e attitudinale, nonche' il rispetto dei  limiti
di eta' e di  ulteriori  specifici  requisiti,  non  compatibili  con
l'assunzione di candidati idonei in precedenti analoghi concorsi; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole Militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in  Milano,  alla
Scuola Navale Militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla  Scuola
Militare Aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2013-2014; 
    Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
nel concorso per l'ammissione alle Scuole  Militari  «Nunziatella»  e
«Teulie'», potranno  essere  ammessi  al  massimo  35  (trentacinque)
concorrenti di sesso femminile, di cui 15 (quindici) per la  sede  di
Napoli e 20 (venti) per la sede di Milano; 
    Ravvisata l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di  una
prova preliminare cui sottoporre tutti  i  partecipanti  ai  concorsi
indetti con il presente decreto, con riserva di  disporre  che  detta
prova non avra' luogo, per motivi di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per
uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto  compatibile
con le esigenze di selezione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2013-2014  sono  indetti  i  seguenti
concorsi,  per   esami,   per   l'ammissione   di   complessivi   268
(duecentosessantotto) giovani ai licei annessi alle  Scuole  Militari
dell'Esercito, alla Scuola Navale Militare  e  alla  Scuola  Militare
Aeronautica con la seguente ripartizione di posti per  Forza  Armata,
sede e ordine di studi: 
      a)  posti  160  (centosessanta)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alle Scuole Militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) «Nunziatella» di Napoli: 
          - 1° liceo classico: posti 32 (trentadue); 
          - 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola Militare «Nunziatella» non piu' di 15  (quindici)  concorrenti
di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e  9  (nove)  al
liceo scientifico; 
        2) «Teulie'» di Milano: 
          - 1° liceo classico: posti 22 (ventidue); 
          - 3° liceo scientifico: posti 58 (cinquantotto). 
    Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi  alla
Scuola Militare «Teulie'» non piu' di 20 (venti) concorrenti di sesso
femminile, di cui 8 (otto) al liceo classico e 12 (dodici)  al  liceo
scientifico; 
      b)  posti   68   (sessantotto)   per   il   concorso   relativo
all'ammissione alla  Scuola  Navale  Militare  «Francesco  Morosini»,
cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 
      c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo  all'ammissione
alla Scuola Militare Aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 
        1) 1° liceo classico: posti 20 (venti); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti). 
    2. Se i posti per uno dei licei di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno
ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  idonei  nella  relativa
graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto  dell'ordine
di  graduatoria,  ad  ammettere  un  numero  superiore  di  candidati
vincitori di sesso femminile nelle rimanenti  graduatorie  senza  che
venga comunque superato il numero di 15 (quindici) unita' per la sede
di Napoli e di 20 (unita') per la sede di Milano. 
    3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il  50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili  e  militari  dello  Stato  deceduti  per  ferite,  lesioni  o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.  Il  titolo
che consente di beneficiare di tale  riserva  di  posti  deve  essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. 
    4. I posti riservati di cui al precedente comma  3  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    5.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che  avra'  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti  per  gli  interessati,   nel   sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni  caso  la
stessa  Amministrazione  provvedera'   a   formalizzare   la   citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    6. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei  siti
internet www.persomil.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it (per
il concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  a)),
www.marina.difesa.it (per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b)) e www.aeronautica.difesa.it (per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)), nonche'  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al  successivo
art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.