IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso, tra gli altri, al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge l° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 6 febbraio 2004, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le classi delle lauree specialistiche di cui bisogna essere in possesso per l'accesso ai vari ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, in data 9 luglio 2009, con il quale viene definita l'equiparazione tra ciascuna delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i diplomi di laurea (DL) previsti dall'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, e le classi delle lauree specialistiche (LS) introdotte a seguito del predetto adeguamento; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo; Visto l'art. 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una modifica all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il proprio decreto n 333-E/276.0.43/2013 del 5 marzo 2013 che ha determinato in n. 52 i posti della qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 52 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato. 2. I posti messi a concorso sono ripartiti nei seguenti profili professionali: Fisico analista di procedure nel settore telematica n. 20 (di cui n. 5 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1 riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)); Fisico analista di sistemi nel settore telematica n. 20 (di cui n. 5 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1 riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)); Fisico merceologo nel settore equipaggiamento n. 12 (di cui n. 3 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1 riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)). 3. Si applicano le seguenti riserve: a) il 25% dei posti sono destinati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; b) il 2% dei posti sono destinati , ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento. 4. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non vincitori. 5. La partecipazione al concorso e' limitata ad un solo profilo professionale, scelto tra quelli menzionati, che dovra' essere esplicitamente indicato dal candidato nell'apposito spazio del modulo per la domanda di partecipazione.