LA GIUNTA REGIONALE 
 
    Su proposta del Presidente della Regione Lazio; 
    Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
    Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii.; 
    Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente
l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale  e
ss. mm. e ii.; 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e
ii., concernente "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
    Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss.  mm.  e  ii.
concernente "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura
a carattere  scientifico  di  diritto  pubblico  non  trasformati  in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"; 
    Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,
convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nel  quale  e'  stato
previsto che le Regioni acquisiscano la disponibilita', previo avviso
da pubblicarsi almeno trenta giorni prima  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, al conferimento dell'incarico di Direttore
Generale delle  Aziende  Unita'  Sanitarie  Locali  e  delle  Aziende
Ospedaliere, tra coloro  che  ne  abbiano  inoltrato  domanda,  salvo
successiva nomina; 
    Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato  dall'art.  4,  comma  1
lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella  legge
8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che i' requisiti per accedere
all'incarico di Direttore Generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio Sanitario Regionale sono: 
      diploma di laurea magistrale o equipollente; 
      adeguata  esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche o finanziarie; 
    Visto l'art. 3, comma  11,  del  citato  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 che prevede espressamente: "Non possono  essere
nominati direttori generali,  direttori  amministrativi  o  direttori
sanitari delle unita' sanitarie locali: 
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'art.  166  del  codice
penale; 
      b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
      c) coloro che sono stati sottoposti,  anche  con  provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti  della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3  agosto  1988,  n.
327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55; 
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata". 
    Visto il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare: 
      l'art. 3, comma 1 lett. e), secondo cui: "A  coloro  che  siano
stati condannati, anche con sentenza non passata  in  giudicato,  per
uno dei reciti previsti dal capo I del titolo II  del  libro  secondo
del  codice  penale,  non  possono  essere  attribuiti:[...]  e)  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio  sanitario
nazionale"; 
      l'art. 5, comma 1, secondo cui:  "Gli  incarichi  di  direttore
generale,  direttore  sanitario  e  direttore  amministrativo   nelle
aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a  coloro  che,
nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche
in enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dal  servizio
sanitario regionale"; 
      l'art.  8,  commi  1-5,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a  coloro
che nei cinque anni precedenti  siano  stati  candidati  in  elezioni
europee, nazionali, regionali e locali,  in  collegi  elettorali  che
comprendano il territorio della ASL. 
    2. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti  a  coloro  che  nei  due  anni  precedenti  abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o  di
Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato  o  di  amministratore  di  ente
pubblico o ente di diritto privato in  controllo  pubblico  nazionale
che svolga funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale. 
    3. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare. 
    4. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti  abbiano  fatto
parte della giunta o del consiglio della regione  interessata  ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  regionale  che  svolga
funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del   servizio
sanitario regionale. 
    5. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 o di una firma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui  territorio  e'  compreso  nel
territorio della ASL"; 
      l'art. 10, commi 1 e 2,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una  medesima   regione   sono
incompatibili: 
        a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto  privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; 
        b) con lo svolgimento  in  proprio,  da  parte  del  soggetto
incaricato, di attivita'  professionale,  se  questa  e'  regolata  o
finanziata dal servizio sanitario regionale. 
    2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli  incarichi,
le  cariche  e  le  attivita'  professionali  indicate  nel  presente
articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine
entro il secondo grado"; 
      l'art. 14, commi 1 e 2,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con  la  carica  di
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del  Governo  di
cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore
di ente pubblico o ente di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio .sanitario nazionale o di parlamentare. 
    2. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una
regione sono incompatibili: 
      a) con la carica di componente della  giunta  o  del  consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di  amministratore  di
ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale; 
      b) con la carica di componente della giunta o del consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
      c) con la carica di presidente  e  amministratore  delegato  di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione"; 
    Considerato che il decreto legislativo da ultimo citato, all'art.
20, commi 1-5 prevede che: 
      "1.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico   l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause  di
inconferibilita' di cui al presente decreto. 
    2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una
dichiarazione   sulla   insussistenza   di   una   delle   cause   di
incompatibilita' di cui al presente decreto. 
    3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  pubblicate  nel
sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di  diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
    4.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'  condizione  per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
    5. Ferma restando ogni altra  responsabilita',  la  dichiarazione
mendace, accertata dalla stessa  amministrazione,  nel  rispetto  del
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente  decreto
per un periodo di 5 anni"; 
    Considerato che l'art. 4, comma  3,  del  sopra  citato  d.l.  13
settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012,  prevede
che le regioni predispongano ovvero aggiornino  gli  elenchi  di  cui
all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e ss. mm. cosi' come sostituito dal comma  l,  lettera  a),  del
suddetto decreto-legge; 
    Considerato, altresi', che l'art. 4 comma 1 lettera a)  del  d.l.
n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di  conversione  8  novembre
2012, n. 189, a modifica dell'art. 3-bis del d.lgs.  n.  502/1992  ha
previsto che alla selezione dei direttori  generali  si  procede  nel
rispetto di requisiti di ordine generale individuati dalla  normativa
nazionale, nonche' "di ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione"; 
    Ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva  la
procedura di individuazione dei soggetti idonei  ad  essere  inseriti
nell'apposito  elenco,   di   prendere   in   considerazione,   nella
valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui  all'art.  3-bis  del
d.lgs. n. 502/1992, la sola  esperienza  di  direzione  di  struttura
complessa, ferma restando l'equivalenza dell'esperienza  maturata  in
qualita' di amministratore unico, amministratore delegato, presidente
del  consiglio  di  amministrazione  nell'ambito  delle  societa'  di
capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto  dalla
normativa vigente per le societa' per azioni; 
    Ritenuto, pertanto, di dover indire un nuovo Avviso pubblico  per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina a  Direttore  Generale
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, degli  Istituti  di
Ricovero e Cura  a  Carattere  Scientifico  di  diritto  pubblico  ed
approvare gli allegati I, A, B e C, che formano  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto; 
    Ritenuto, altresi', necessario revocare l'Avviso indetto  con  la
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  113  del  23  marzo   2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  29
del 13 aprile 2012, 4° Serie Speciale, a  seguito  delle  intervenute
modifiche  dei  requisiti  di  idoneita'  all'incarico  di  direttore
generale,  introdotti  con  il  d.l.  13  settembre  2012,  n.   158,
convertito con la legge n.  189/2012,  e,  pertanto,  di  considerare
prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto avviso; 
    Preso atto che l'elenco di idoneita' di cui  al  presente  avviso
sostituira'   l'Elenco   generale   di   idoneita'   approvato    con
deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 15 ottobre  2010,  cosi'
come successivamente integrato ed aggiornato; 
    Ritenuto  di  dover  rinviare  ad  un  successivo   decreto   del
Presidente della Regione la nomina dei componenti  della  Commissione
di Esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a
direttore generale, ai sensi del sopra richiamato art.  3-bis,  comma
3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come
modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012,
n. 158, convertito con la legge n. 189/2012; 
    Ritenuto  opportuno   conferire   a   LAit   (Lazio   Innovazione
Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le  finanze  regionali,
l'incarico di predisporre  un'apposita  piattaforma  informatica  per
l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line,
direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio,  secondo
specifiche che verranno indicate  dai  competenti  uffici  regionali,
sulla base delle informazioni richieste dai documenti  allegati  alla
presente deliberazioni; 
    Ritenuto necessario disporre  che  la  pubblicazione  dell'avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  venga  effettuata
soltanto all'esito della realizzazione della  menzionata  piattaforma
informatica da parte di LAit S.p.A.; 
 
                              Delibera 
 
per  le  motivazioni  espresse   in   premessa   che   si   intendono
integralmente riportate: 
    di indire, ai sensi e per gli effetti degli artt.3  e  3-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  ss.  mm.  e  ii.,
nonche' dell'art.  l  del  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,
convertito nella legge  17  ottobre  1994,  n.  590,  un  avviso  per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei Direttori Generali
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e  degli  Istituti  di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico; 
    di approvare l'allegato Avviso (All. 1), nonche'  il  modello  di
domanda (All. A) e la scheda curriculare riguardante i dati  relativi
all'esperienza di direzione ai sensi della sopra  indicata  normativa
(All. B), nonche' la nota informativa sulla  privacy  (All.  C),  che
fanno parte integrante della presente delibera; 
    di revocare l'Avviso  indetto  con  la  deliberazione  di  Giunta
regionale n.  113  del  23  marzo  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29  del  13  aprile  2012,  4ª
Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche  dei  requisiti
di idoneita' all'incarico di direttore generale,  introdotti  con  il
d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n.  189/2012,
e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute  ai
sensi del predetto Avviso; 
    conferire a LAit (Lazio Innovazione  Tecnologica)  S.p.A.,  senza
maggiori oneri per le finanze regionali,  l'incarico  di  predisporre
un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle  domande
di partecipazione con modalita' on-line, direttamente  sul  sito  web
istituzionale della Regione Lazio, secondo  specifiche  che  verranno
indicate  dai  competenti  uffici   regionali,   sulla   base   delle
informazioni  richieste  dai   documenti   allegati   alla   presente
deliberazioni; 
    Con successivo decreto il Presidente  della  Regione  provvedera'
alla  nomina  dei  componenti  della  Commissione  di  Esperti,   per
l'accertamento dei requisiti richiesti per  l'incarico  di  direttore
generale ai sensi del sopra  richiamato  art.  3-bis,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'  come  modificato
dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito con la legge n. 189/2012; 
    La  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  verra'  effettuata  soltanto  all'esito   della
realizzazione della menzionata piattaforma informatica  da  parte  di
LAit S.p.A. 
    La  presente  deliberazione  sara'  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  ai  fini  della  decorrenza  dei
termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati
nonche' sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a fini meramente
divulgativi. 
    Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso  schema
di deliberazione che risulta approvato all'unanimita'.