LA GIUNTA REGIONALE Su proposta del Presidente della Regione Lazio; Visto lo Statuto della Regione Lazio; Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii.; Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e ss. mm. e ii.; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e ii., concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss. mm. e ii. concernente "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"; Visto l'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nel quale e' stato previsto che le Regioni acquisiscano la disponibilita', previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende Unita' Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda, salvo successiva nomina; Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che i' requisiti per accedere all'incarico di Direttore Generale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale sono: diploma di laurea magistrale o equipollente; adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie; Visto l'art. 3, comma 11, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che prevede espressamente: "Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata". Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare: l'art. 3, comma 1 lett. e), secondo cui: "A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reciti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:[...] e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale"; l'art. 5, comma 1, secondo cui: "Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale"; l'art. 8, commi 1-5, secondo cui: "1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL. 2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale. 3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare. 4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale. 5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una firma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio e' compreso nel territorio della ASL"; l'art. 10, commi 1 e 2, secondo cui: "1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attivita' professionale, se questa e' regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. 2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli incarichi, le cariche e le attivita' professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado"; l'art. 14, commi 1 e 2, secondo cui: "1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio .sanitario nazionale o di parlamentare. 2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonche' di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione"; Considerato che il decreto legislativo da ultimo citato, all'art. 20, commi 1-5 prevede che: "1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni"; Considerato che l'art. 4, comma 3, del sopra citato d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012, prevede che le regioni predispongano ovvero aggiornino gli elenchi di cui all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. cosi' come sostituito dal comma l, lettera a), del suddetto decreto-legge; Considerato, altresi', che l'art. 4 comma 1 lettera a) del d.l. n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, a modifica dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992 ha previsto che alla selezione dei direttori generali si procede nel rispetto di requisiti di ordine generale individuati dalla normativa nazionale, nonche' "di ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione"; Ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva la procedura di individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito elenco, di prendere in considerazione, nella valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n. 502/1992, la sola esperienza di direzione di struttura complessa, ferma restando l'equivalenza dell'esperienza maturata in qualita' di amministratore unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di amministrazione nell'ambito delle societa' di capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto dalla normativa vigente per le societa' per azioni; Ritenuto, pertanto, di dover indire un nuovo Avviso pubblico per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina a Direttore Generale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed approvare gli allegati I, A, B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; Ritenuto, altresi', necessario revocare l'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta Regionale n. 113 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4° Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche dei requisiti di idoneita' all'incarico di direttore generale, introdotti con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012, e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto avviso; Preso atto che l'elenco di idoneita' di cui al presente avviso sostituira' l'Elenco generale di idoneita' approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 15 ottobre 2010, cosi' come successivamente integrato ed aggiornato; Ritenuto di dover rinviare ad un successivo decreto del Presidente della Regione la nomina dei componenti della Commissione di Esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a direttore generale, ai sensi del sopra richiamato art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012; Ritenuto opportuno conferire a LAit (Lazio Innovazione Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le finanze regionali, l'incarico di predisporre un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line, direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio, secondo specifiche che verranno indicate dai competenti uffici regionali, sulla base delle informazioni richieste dai documenti allegati alla presente deliberazioni; Ritenuto necessario disporre che la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana venga effettuata soltanto all'esito della realizzazione della menzionata piattaforma informatica da parte di LAit S.p.A.; Delibera per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate: di indire, ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. e ii., nonche' dell'art. l del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, un avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico; di approvare l'allegato Avviso (All. 1), nonche' il modello di domanda (All. A) e la scheda curriculare riguardante i dati relativi all'esperienza di direzione ai sensi della sopra indicata normativa (All. B), nonche' la nota informativa sulla privacy (All. C), che fanno parte integrante della presente delibera; di revocare l'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta regionale n. 113 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4ª Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche dei requisiti di idoneita' all'incarico di direttore generale, introdotti con il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012, e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto Avviso; conferire a LAit (Lazio Innovazione Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le finanze regionali, l'incarico di predisporre un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line, direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio, secondo specifiche che verranno indicate dai competenti uffici regionali, sulla base delle informazioni richieste dai documenti allegati alla presente deliberazioni; Con successivo decreto il Presidente della Regione provvedera' alla nomina dei componenti della Commissione di Esperti, per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'incarico di direttore generale ai sensi del sopra richiamato art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012; La pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana verra' effettuata soltanto all'esito della realizzazione della menzionata piattaforma informatica da parte di LAit S.p.A. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati nonche' sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a fini meramente divulgativi. Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimita'.