IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai Volontari in Ferma Prefissata; Visto il D. Dirett. datato 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare»; Visto il D. Dirett. datato 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Visto il D. Dirett. datato 6 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Adozione della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista le legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 5 carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di atleta, per le esigenze del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 5 (cinque) carabinieri in ferma quadriennale, in qualita' di atleti, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri: a) atletica leggera: un posto per la specialita' «mezzofondo - maschile»; b) judo: un posto per la categoria di peso «da 60 a 66 chilogrammi - maschile»; c) nuoto: un posto per la specialita' «200 metri stile libero - maschile»; d) triathlon: un posto per la specialita' «triathlon - maschile»; e) sport invernali: un posto per la specialita' «sci alpino - maschile». 2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha facolta' di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o piu' delle discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 resta impregiudicata, per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2013. In tal caso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.