IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e successive modifiche, recante l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o
tecnica; 
    Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1985, che ha definito
il contenuto dei profili professionali degli  appartenenti  ai  ruoli
tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197,  recante  il
riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia  di
Stato; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
il  regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'   fisica-psichica   ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai suddetti ruoli; 
    Visti l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n.  127  e  successive  modifiche,
recante   misure   urgenti   per   lo   snellimento    dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare, art. 636,  concernente  l'obiezione
di coscienza; 
    Visto il Decreto Ministeriale  del  27  luglio  2000  concernente
l'equipollenza dei diplomi ed attestati al diploma  universitario  di
infermiere ai fini dell'esercizio professionale e  dell'accesso  alla
formazione post-base. 
    Visto  il  Decreto  Ministeriale  del   2   aprile   2001   sulla
determinazione  delle  classi  delle   lauree   universitarie   delle
professioni sanitarie; 
    Visto il Decreto Interministeriale del  19  febbraio  2009  sulla
determinazione  delle  classi  delle   lauree   universitarie   delle
professioni sanitarie; 
    Visto  il  Decreto  Interministeriale   dell'11   novembre   2011
riguardante l'equiparazione dei diplomi delle scuole dirette  a  fini
speciali, istituite ai  sensi  del  D.P.R.  n.  162/1982,  di  durata
triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n.
341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/1999 e  alla
lauree ex D.M. 270/2004, ai fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Vista la Legge 4 aprile  2012,  n.  35,  contenente  disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Vista la legge n. 131 del 7 agosto 2012 recante,  tra  le  altre,
disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato; 
    Ritenuto necessario provvedere alla copertura di 56 posti vacanti
nell'organico della qualifica iniziale del ruolo  dei  vice  revisori
tecnici infermieri della Polizia di Stato; 
    Vista la Legge 12 novembre  2011  n.  183,  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2012); 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per  esame  scritto,  per  il
conferimento di 56 posti di  vice  revisore  tecnico  infermiere  del
ruolo dei revisori tecnici per  le  esigenze  del  settore  sanitario
della Polizia di Stato. 
    2. Dei suddetti posti: 
      a) n. 6 sono riservati al personale del ruolo degli operatori e
collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di  studio  e
dell'abilitazione professionale prevista dalla legge per  l'esercizio
dell'attivita' inerente il medesimo profilo professionale; 
      b) n. 14 sono riservati, ai sensi dell'art. 3, comma 65,  della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei  militari  in  ferma  di
leva prolungata e di volontari specializzati delle tre  Forze  armate
congedati  senza  demerito  al  termine  della   ferma   o   rafferma
contrattuale; 
      c)  n.  1  e'   riservato   agli   Ufficiali   di   Complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano  terminato
senza demerito la ferma biennale prevista nel primo  comma  dell'art.
37 della legge 20 settembre 1980, n. 574; 
      d)  n.  3  sono  riservati  a  coloro  che  siano  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 
    3. I posti riservati che non venissero coperti  per  mancanza  di
vincitori  sono  conferiti,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,   ai
candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria  finale
del concorso. 
    4. L'attestato di bilinguismo previsto  al  precedente  punto  2,
lett. d), dovra' pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato
riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali -
Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 - Roma. 
    5. Il Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».