IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche, recante l'ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1985, che ha definito il contenuto dei profili professionali degli appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei requisiti di idoneita' fisica-psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai suddetti ruoli; Visti l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare, art. 636, concernente l'obiezione di coscienza; Visto il Decreto Ministeriale del 27 luglio 2000 concernente l'equipollenza dei diplomi ed attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Visto il Decreto Ministeriale del 2 aprile 2001 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visto il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009 sulla determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie; Visto il Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 riguardante l'equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del D.P.R. n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/1999 e alla lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la Legge 4 aprile 2012, n. 35, contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministero dell'Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; Vista la legge n. 131 del 7 agosto 2012 recante, tra le altre, disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato; Ritenuto necessario provvedere alla copertura di 56 posti vacanti nell'organico della qualifica iniziale del ruolo dei vice revisori tecnici infermieri della Polizia di Stato; Vista la Legge 12 novembre 2011 n. 183, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esame scritto, per il conferimento di 56 posti di vice revisore tecnico infermiere del ruolo dei revisori tecnici per le esigenze del settore sanitario della Polizia di Stato. 2. Dei suddetti posti: a) n. 6 sono riservati al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale prevista dalla legge per l'esercizio dell'attivita' inerente il medesimo profilo professionale; b) n. 14 sono riservati, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale; c) n. 1 e' riservato agli Ufficiali di Complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574; d) n. 3 sono riservati a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 3. I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria finale del concorso. 4. L'attestato di bilinguismo previsto al precedente punto 2, lett. d), dovra' pervenire, entro venti giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, pena il suo mancato riconoscimento, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio, 5 - 00185 - Roma. 5. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando, nonche' di differire o di contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».