IL COMANDANTE GENERALE Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare l'art. 708, comma 7, concernente la possibilita' di prorogare i termini di validita' della graduatoria dei concorsi per il reclutamento di allievi carabinieri, in caso di successive e analoghe procedure di reclutamento avviate entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse; Visto il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 15 del 24 febbraio 2012; Visti i decreti dirigenziali n.16/9-3 e n. 16/9-16, rispettivamente datati 27 settembre 2012 e 21 novembre 2012, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con cui e' stata approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al precedente paragrafo e definitivamente fissati i posti a concorso in 399, di cui 240 ad immissione diretta nell'Arma dei carabinieri e 159 da immettere al termine della ferma quadriennale nelle Forze armate; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015»; Visto il decreto dirigenziale n. 16/13-3-2012 CC datato 23 luglio 2013 con il quale e' stata prorogata fino al 27 marzo 2014 la graduatoria finale di merito del sopracitato concorso ed e' stato disposto per l'anno 2013 l'immissione diretta nell'Arma dei carabinieri di n. 818 unita' da trarre dai candidati idonei non vincitori; Visto il decreto dirigenziale n. 16/13-13-2012 CC datato 9 ottobre 2013 con il quale e' stato incrementato da 818 a 823 il numero dei candidati da immettere nell'Arma dei carabinieri per l'anno 2013 traendoli dalla graduatoria finale di merito del sopracitato concorso; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)»; Rilevato che l'ultimo dei concorrenti effettivamente incorporato risulta essere Cangemi Marco Piero, posizionato al numero 1170 della graduatoria finale di merito e avviato alla frequenza del 131° corso di formazione per allievi carabinieri effettivi; Valutate le attuali disponibilita' finanziarie, che consentono il reclutamento, per l'anno 2014, di 763 allievi carabinieri effettivi; Ravvisata la esigenza di disporre, con immediatezza, di 763 allievi carabinieri, senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico; Tenuto conto della necessita' di attualizzare l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), g), h), i) e comma 2, secondo alinea del sopracitato bando di concorso e di quelli di idoneita' psico-fisica; Tenuto conto dei principi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa e della necessita' di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento; Decreta: Art. 1 Avvio della procedura di reclutamento 1. In applicazione dell'art. 708, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' avviata la procedura per il reclutamento, nell'anno 2014, di 763 allievi carabinieri effettivi, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 15 del 24 febbraio 2012, il cui termine di validita' e' prorogato dal 27 settembre 2012 al 27 marzo 2014, con il decreto dirigenziale n. 16/13-3-2012 CC datato 23 luglio 2013 riportato in premessa. 2. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata, per il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il presente decreto, di sospenderne o rinviarne l'attuazione, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei convocati alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2014. In tal caso, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni di cui alla presente procedura di reclutamento.