IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed  in  particolare  l'art.  708,
comma 7, concernente  la  possibilita'  di  prorogare  i  termini  di
validita' della graduatoria  dei  concorsi  per  il  reclutamento  di
allievi carabinieri, in caso di successive e  analoghe  procedure  di
reclutamento avviate  entro  diciotto  mesi  dall'approvazione  delle
stesse; 
    Visto  il  bando  di  concorso,  per  esami  e  titoli,  per   il
reclutamento di 1886  allievi  carabinieri  effettivi,  riservato  ai
volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno (VFP1)  o
quadriennale (VFP4) ovvero in rafferma  annuale,  in  servizio  o  in
congedo e, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011,  n.  11,
ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale - n. 15 del 24 febbraio 2012; 
    Visti   i   decreti   dirigenziali   n.16/9-3   e   n.   16/9-16,
rispettivamente datati 27 settembre 2012  e  21  novembre  2012,  del
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  con  cui  e'   stata
approvata la graduatoria di merito del concorso di cui al  precedente
paragrafo e definitivamente fissati i posti a concorso in 399, di cui
240  ad  immissione  diretta  nell'Arma  dei  carabinieri  e  159  da
immettere al termine della ferma quadriennale nelle Forze armate; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  229,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2013  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015»; 
    Visto il decreto dirigenziale n. 16/13-3-2012 CC datato 23 luglio
2013 con il quale e'  stata  prorogata  fino  al  27  marzo  2014  la
graduatoria finale di merito del sopracitato  concorso  ed  e'  stato
disposto  per  l'anno  2013  l'immissione   diretta   nell'Arma   dei
carabinieri di n. 818 unita'  da  trarre  dai  candidati  idonei  non
vincitori; 
    Visto il  decreto  dirigenziale  n.  16/13-13-2012  CC  datato  9
ottobre 2013 con il quale e' stato  incrementato  da  818  a  823  il
numero dei candidati  da  immettere  nell'Arma  dei  carabinieri  per
l'anno  2013  traendoli  dalla  graduatoria  finale  di  merito   del
sopracitato concorso; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2014)»; 
    Rilevato che l'ultimo dei concorrenti effettivamente  incorporato
risulta essere Cangemi Marco Piero, posizionato al numero 1170  della
graduatoria finale di merito e avviato alla frequenza del 131°  corso
di formazione per allievi carabinieri effettivi; 
    Valutate le attuali disponibilita' finanziarie, che consentono il
reclutamento, per l'anno 2014, di 763 allievi carabinieri effettivi; 
    Ravvisata la esigenza  di  disporre,  con  immediatezza,  di  763
allievi carabinieri, senza dover attendere i tempi tecnici  richiesti
per portare a termine una nuova procedura di reclutamento mediante il
bando di un concorso pubblico; 
    Tenuto conto della necessita' di attualizzare l'accertamento  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere b), g), h), i) e  comma
2, secondo alinea del sopracitato bando di concorso e  di  quelli  di
idoneita' psico-fisica; 
    Tenuto  conto  dei  principi   di   economicita'   e   speditezza
dell'azione amministrativa e della necessita' di  contenere  i  costi
gravanti sull'Amministrazione per  la  gestione  delle  procedure  di
reclutamento; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                Avvio della procedura di reclutamento 
 
 
    1.  In  applicazione  dell'art.  708,  comma   2,   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  avviata  la  procedura  per  il
reclutamento, nell'anno 2014, di 763 allievi  carabinieri  effettivi,
mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del  concorso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale - n. 15 del  24  febbraio  2012,  il  cui  termine  di
validita' e' prorogato dal 27 settembre 2012 al 27 marzo 2014, con il
decreto  dirigenziale  n.  16/13-3-2012  CC  datato  23  luglio  2013
riportato in premessa. 
    2. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri, la facolta' di revocare o annullare il presente decreto,
di sospenderne o rinviarne l'attuazione, di modificare il numero  dei
posti, di sospendere l'ammissione dei convocati  alla  frequenza  del
corso,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili   ne'
prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica che impedissero o limitassero le  assunzioni  di
personale per l'anno 2014. In tal caso, il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri provvedera' a darne  formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai concorrenti circa eventuali spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle  selezioni  di  cui  alla
presente procedura di reclutamento.