IL DIRETTORE GENERALE Visto l'articolo 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente la possibilita' di prorogare i termini di validita' della graduatoria dei concorsi per il reclutamento di Allievi Marescialli del ruolo Ispettori, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)"; Visto il decreto dirigenziale n. 133 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 13 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 74 del 16 settembre 2011, con il quale e' stato bandito il concorso pubblico, per esami e titoli, per l'ammissione al 2° corso triennale di 490 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Visto il decreto dirigenziale n. 163 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare il 20 settembre 2012 con il quale e' stata approvata la graduatoria finale di merito del sopracitato concorso e contestualmente ridotti i posti messi a concorso da 490 a 150; Visto il decreto dirigenziale n. 176 emanato dalla Direzione Generale l'8 ottobre 2012 con il quale e' stata integrata la suddetta graduatoria finale di merito; Visto il decreto dirigenziale n. 52/1D emanato dalla Direzione Generale il 9 luglio 2013 con il quale si e' proceduto al reclutamento di 340 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri mediante scorrimento della suddetta graduatoria finale di merito, la cui validita' e' stata prorogata fino al 20 marzo 2014; Rilevato che l'ultimo dei candidati effettivamente incorporato nell'anno 2013 risulta essere FERA Raffaella, posizionato al n. 523 della graduatoria finale di merito, stante le riserve dei posti previste e le rinunce di alcuni vincitori del concorso, come previsto dall'articolo 19, comma 6 del bando; Vista la lettera n. 81/7-19-2011 del 3 gennaio 2014 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rappresentato l'esigenza di disporre, con immediatezza, di 53 Allievi Marescialli, senza dover attendere i tempi tecnici richiesti per portare a termine una nuova procedura di reclutamento mediante il bando di un concorso pubblico; Vista la nota M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto "nulla osta" al reclutamento di 53 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri; Tenuto conto dei principi di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa e della necessita' di contenere i costi gravanti sull'Amministrazione per la gestione delle procedure di reclutamento; Tenuto conto della necessita' di attualizzare l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 4, 5, 6 e 7 e lett. b), n. 2, 3, 4, 6 e 7 del sopra citato bando di concorso e di quelli di idoneita' psicofisica; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Avvio della procedura di reclutamento 1. In applicazione dell'articolo 688, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' avviata la procedura per il reclutamento, per l'anno 2014, di 53 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso per l'ammissione al 2° corso triennale Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - n. 74, del 16 settembre 2011, il cui termine di validita' e' stato prorogato dal 20 settembre 2012 al 20 marzo 2014, con il decreto dirigenziale n. 52/1D emanato dalla Direzione Generale Per il Personale Militare il 9 luglio 2013. 2. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 resta impregiudicata, per l'Amministrazione della Difesa, la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o annullare il presente decreto, di sospenderne o rinviarne l'attuazione, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei convocati alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2014. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni della presente procedura di reclutamento.